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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 28422/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27344/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di GENOVA n. 792/2021depositata il 08/07/2021 ; Ad. 26/09/2023; R.g. n. 27344 del 2021; estensore: C. Valle udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose, nel 2013, dinanzi al Tribunale di Imperia opposizione di terzo all’esecuzione pendente presso il giudice dell’esecuzione di detto Tribunale nei confronti della D.A.P.S. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di essere divenuto proprietario per usucapione ventennale di un garage, o meglio, di un posto auto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Imperia, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva proposto un’opposizione di terzo, e altri, rimasti contumaci, rigettò l’opposizione (negando che vi fosse stata valida usucapione) e pure la domanda della Zocchi venne rigettata, da altra sentenza; [OSCURATO:PERSONA] propose appello e la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 792/2021 pubblicata il 08/07/2021, ha accolto l’impugnazione e ha dichiarato l’inter venuto acquisito per usucapionein favore dell’appellante; avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] controricorso; [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] P alma, Giorgio B orgonovo, [OSCURATO:PERSONA], D.A.

P .

S .

C amper L ife di [OSCURATO:SOCIETA].

S . n . c . , DavideS.s., [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; il ricorso è stato trattenuto in decisione all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi; [OSCURATO:PERSONA] è superfluo dare conto dei motivi di ricorso, per le ragioni di seguito esposte; Ad. 26/09/2023; R.g. n. 27344 del 2021; estensore: C. Valle in controricorso è preliminarmente eccepita l’invalidità della procura alle liti allegata al ricorso della Zocchi; impregiudicata ogni verifica approfondita in ordine alla procedibilità del ricorso, il Collegio ritiene che i l ricorso sia inammissibile, per carenza di valida procura alle liti; la procura speciale alle liti per ricorrere in cassazione risulta, per affermazione dello stesso difensore della Zocchi , conferita con la forma di cui all’art. 83, comma 20 ter del d.l. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 27/04/2020, ossia mediante documento analogico con firma della parte trasmesso mediante copia informatica per immagine , unitamente alla carta d’identità a mezzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo del difensore e autenticato dal difensore stessoe quindi allegato al ricorso per cassazione; la detta procura risulta quantomeno autenticata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la detta modalità di conferimento e di autenticazione della procura alle liti non poteva essere, al tempo in cui l’atto venne formato, più adottata, atteso che il comma 20 ter del la legge n. 27 del 2020 era stato abrogato dal d.l. n. 77 del 31 /05/ 2021 , convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 29 /07/ 2021 , con decorrenza dal 01/06/2021; la procura alle liti non poteva, pertanto, essere conferita con la richiamata forma alla data del 08/10/2021, in cui essa venne autenticata dai difensor i , posto che la norma autorizzativa della forma in deroga di quella ordinaria era stata abrogata con decorrenza dal 01/06/2021; la ragione di invaliditàdella procura alle liti assorbe l’esame dei motivi di ricorso; il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile; Ad. 26/09/2023; R.g. n. 27344 del 2021; estensore: C. Valle le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata ed in relazione al valore della controversia sono liquidate, come da dispositivo; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

C ondanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27344/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di GENOVA n. 792/2021depositata il 08/07/2021 ; Ad. 26/09/2023; R.g. n. 27344 del 2021; estensore: C. Valle udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose, nel 2013, dinanzi al Tribunale di Imperia opposizione di terzo all’esecuzione pendente presso il giudice dell’esecuzione di detto Tribunale nei confronti della D.A.P.S. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di essere divenuto proprietario per usucapione ventennale di un garage, o meglio, di un posto auto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Imperia, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva proposto un’opposizione di terzo, e altri, rimasti contumaci, rigettò l’opposizione (negando che vi fosse stata valida usucapione) e pure la domanda della Zocchi venne rigettata, da altra sentenza; [OSCURATO:PERSONA] propose appello e la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 792/2021 pubblicata il 08/07/2021, ha accolto l’impugnazione e ha dichiarato l’inter venuto acquisito per usucapionein favore dell’appellante; avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] controricorso; [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] P alma, Giorgio B orgonovo, [OSCURATO:PERSONA], D.A. P . S . C amper L ife di [OSCURATO:SOCIETA]. S . n . c . , DavideS.s., [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; il ricorso è stato trattenuto in decisione all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi; [OSCURATO:PERSONA] è superfluo dare conto dei motivi di ricorso, per le ragioni di seguito esposte; Ad. 26/09/2023; R.g. n. 27344 del 2021; estensore: C. Valle in controricorso è preliminarmente eccepita l’invalidità della procura alle liti allegata al ricorso della Zocchi; impregiudicata ogni verifica approfondita in ordine alla procedibilità del ricorso, il Collegio ritiene che i l ricorso sia inammissibile, per carenza di valida procura alle liti; la procura speciale alle liti per ricorrere in cassazione risulta, per affermazione dello stesso difensore della Zocchi , conferita con la forma di cui all’art. 83, comma 20 ter del d.l. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 27/04/2020, ossia mediante documento analogico con firma della parte trasmesso mediante copia informatica per immagine , unitamente alla carta d’identità a mezzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo del difensore e autenticato dal difensore stessoe quindi allegato al ricorso per cassazione; la detta procura risulta quantomeno autenticata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la detta modalità di conferimento e di autenticazione della procura alle liti non poteva essere, al tempo in cui l’atto venne formato, più adottata, atteso che il comma 20 ter del la legge n. 27 del 2020 era stato abrogato dal d.l. n. 77 del 31 /05/ 2021 , convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 29 /07/ 2021 , con decorrenza dal 01/06/2021; la procura alle liti non poteva, pertanto, essere conferita con la richiamata forma alla data del 08/10/2021, in cui essa venne autenticata dai difensor i , posto che la norma autorizzativa della forma in deroga di quella ordinaria era stata abrogata con decorrenza dal 01/06/2021; la ragione di invaliditàdella procura alle liti assorbe l’esame dei motivi di ricorso; il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile; Ad. 26/09/2023; R.g. n. 27344 del 2021; estensore: C. Valle le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata ed in relazione al valore della controversia sono liquidate, come da dispositivo; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. dichiara inammissibile il ricorso. C ondanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13,
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