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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 1978

Cassazione n. 07763/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1978 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 385 cod. pen. (capo A) e 496 (capo B) cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancanza di motivazione in merito alla condanna del ricorrente, è generico perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado, è inammissibile, perché non proposto con i motivi di appello: Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 496 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché deduce motivi estranei al novero di quelli previsti dall'art. 606, cod. proc. pen. ("travisamento del fatto"); esso inoltre è costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scaditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag.3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1978 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 385 cod. pen. (capo A) e 496 (capo B) cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancanza di motivazione in merito alla condanna del ricorrente, è generico perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado, è inammissibile, perché non proposto con i motivi di appello: Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 496 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché deduce motivi estranei al novero di quelli previsti dall'art. 606, cod. proc. pen. ("travisamento del fatto"); esso inoltre è costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scaditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag.3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 07763/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris