CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Adelfia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto- il 03/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e, in subordine, chiedendo che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto- ha confermato il giudizio di responsabilità nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], riconducendo il fatto di autocalunnia a lui contestato al al reato di favoreggiamento personale. Ingellis è imputato per avere falsamente dichiarato il 13.3.2014 ai Carabinieri di Castellaneta di essere stato il 10.3.2014 alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] convolta in un sinistro stradale notturno - al fine di sviare le indagini nei riguardi del figlio, [OSCURATO:PERSONA], per il reato di guida in stato di ebbrezza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui lamenta violazione di legge in relazione all'art. 384 cod. pen.; la causa di non punibilità sarebbe stata erroneamente ritenuta insussistente sul presupposto che nella specie l'imputato non sarebbe stato "costretto" a commettere il fatto, essendosi in realtà Ingellis recato spontaneamente presso i carabinieri per rendere le false dichiarazioni a utoaccusatorie. Assume il ricorrente che la Corte, richiamate alcune sentenze riferibili al diverso reato di falsa testimonianza, avrebbe valorizzato un requisito- quello cioè di non essere stato il soggetto compulsato- non richiesto dalla norma. L'imputato avrebbe reso quelle dichiarazioni non nell'immediatezza del sinistro ma solo dopo aver saputo, a seguito di prelievo ematico in ospedale, del tasso alcolemico accertato sulla persona del figlio e, quindi, del pericolo di incriminazione di questi. La condotta tenuta, dunque, sarebbe stata l'unica in grado di evitare un pregiudizio al figlio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Dalla sentenza impugnata emerge in punto di fatto che: - a seguito dell'incidente verificatosi il 10.3.2014, in cui era stata coinvolta l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], il 13.3.2014, [OSCURATO:PERSONA], che nella immediatezza del sinistro aveva dichiarato che alla guida del mezzo vi fosse il figlio, riferì ai carabinieri di Castellaneta di essere stato invece lui alla guida dell'autovettura, al cui interno vi erano anche il figlio ed un amico di questi; - l'autovettura era effettivamente condotta dal figlio dell'imputato, che guidava in stato di ebbrezza; - lo stato di ebbrezza del figlio era noto all'imputato al momento in cui questi rese la false dichiarazioni. 3. La Corte di cassazione ha chiarito come l'esimente prevista dall'art. 384, comma 1, cod. pen. non possa essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa, non solo, un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni, ma, soprattutto, che detto rapporto di derivazione debba essere rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione (Sez. 2, n.7264 del 14/01/2020, Spini, Rv. 278424; Sez. 6, n. 39022 del 15/04/2013, Ortolani, Rv. 256328; Sez. 6, n. 40975 del 10/10/2018, Mina, Rv. 241523). Occorre, cioè, che il fatto da scriminare si ponga nel suo accadimento in rapporto di conseguenzialità immediata ed inderogabile rispetto alla suddetta necessità; tale nesso non ricorre quando il rapporto di necessità tra il fatto commesso e lo scopo della conservazione dei beni in questione sia semplicemente supposto, in modo da non fornire la certezza che il danno non possa essere evitato senza la commissione del reato. È necessario un pericolo collegato a circostanze obiettive, attuali e concrete ed occorre un effettivo danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione alla quale l'esimente opera (cfr., fra le altre, Sez. 6, n. 19110, del 02/04/2015, Calabrò, Rv. 263504; 9 Sez. 6, n. 13083 del 28/11/2013, dep. 2014, Zuber, Rv. 259496M; Sez. 5, n. 31523 del 15/12/2003, dep. 2004, Scattone, Rv. 228976). 4. La Corte di Lecce non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. La Corte ha ritenuto che l'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rese dichiarazioni false "allorchè fu consapevole del rischio di un procedimento penale a carico del figlio" (così a pag. 9 della sentenza impugnata), ma ha tuttavia esclusa l'invocata esimente sul presupposto che Ingellis non sarebbe stato "costretto" a rendere le false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, atteso che "si recò spontaneamente a rendere" le dichiarazioni. La esimente è stata cioè esclusa solo per un presupposto formale, e cioè che l'imputato non fu convocato a rendere dichiarazioni, atteso che, pare di comprendere, ove invece quelle dichiarazioni fossero state rese a seguito di sollecitazione della polizia giudiziaria, l'esimente sarebbe stata configurabile. Si tratta di un ragionamento chiaramente viziato, in cui la Corte, piuttosto che verificare quale fosse la situazione esistente al momento in cui le false dichiarazioni furono rese, ha pigramente escluso la invocata esimente sulla base di un requisito - la spontaneità delle dichiarazioni- non univoco, atteso che, proprio la spontaneità di quelle dichiarazioni avrebbe potuto essere valorizzata al fine di ritenere esistente la impellente necessità da parte dell'imputato di salvare il figlio dal pericolo certo di essere incriminato. Dalla ricostruzione dei fatti emerge chiaramente che Ingellis rese quelle false dichiarazioni non appena apprese dell'esito dell'accertamento relativo al tasso alcolemico del figlio al momento dell'incidente e si rese conto che questi sarebbe stato certamente incriminato per il reato previsto dall'art. 186, comma 7, C.d.S., proprio sulla base delle dichiarazioni che lui stesso aveva reso nella immediatezza, con le quali, cioè, egli aveva riferito che a guidare l'autovettura al momento del sinistro fosse il figlio. Dunque, da una parte, un chiaro rapporto di derivazione tra il fatto commesso - le false dichiarazioni- e l'esigenza di tutela della libertà e dell'onore del figlio, e, dall'altra, un pericolo concreto - non ipotetico - evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione alla quale l'esimente opera. Ne deriva che la sentenza impugnata , nonché quella del Tribunale di Taranto del 18.10.2017, deve essere annullata senza rinvio per la non punibilità del fatto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, nonché la sentenza del Tribunale di Taranto del 18.10.2017, per la non puni