CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9571-2022 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a r.l., con sede in Roma, Circ.ne Clodia 163/167, C.F e n. iscr. al Reg. Imprese 00191610039, [OSCURATO:PARTITA_IVA], N.[OSCURATO:PERSONA]-1601440, in persona dell'A.U., legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elett.te dom.ta presso il primo, in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 1, giusta procura speciale resa in foglio separato aggiunto in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 41/2021 - intimato - in relazione al regolamento della competenza in ordine alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo C.P. n. 41/2021 proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Tribunale Ordinario di Roma. Sez. XIV Fallimentare e per la cassazione dell'ordinanza 23 marzo 2022 (cron. 8282/2022) dello stesso Tribunale con la quale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere della domanda di concordato;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 1/12/2021dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -viene proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] regolamento dicompetenza in ordine alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo C.P. n. 41/2021 proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Tribunale Ordinario di Roma e per la conseguente cassazione dell'ordinanza 23 marzo 2022 dello stesso Tribunale con la quale quest’ultimo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere della domanda di concordato, ritenendo competente il Tribunale di Verbania; -il Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in premessa, ha infatti dichiarato la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Verbania, avendo ritenuto il trasferimento della sede legale da Verbania - sede della società dal 1979 -a Roma fittizio in quanto avvenuto in fase di crisi, dopo vani tentativi di accedere a procedure di regolazione della crisi presso il Tribunale di Verbania (concordato preventivo nel 2016 e nel 2017, accordo di ristrutturazione nel dicembre del 2019) ed infine per l'assenza di rapporti di qualsiasi genere intestati alla società presso la sede in Roma; -il Tribunale ha, in primo luogo, ricordato: - che secondo Cass. n. 907 - 2017, nel caso di ricorso per concordato preventivo cd. con riserva, il rilievo della incompetenza per territorio da parte del tribunale adito, ai fini dell'art. 38 c.p.c può avvenire solo nel momento in cui il giudice disponga di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione e, dunque, unicamente con l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 l. fall. e che secondoCass. 29418/2011 è pacifico che, ai fini della corretta individuazione del Tribunale competente a conoscere la domanda di fallimento di una società, a mente dall’art. 9 l. fall. -pur dopo la riforma introdotta dal d.lgs n. 169/2007 applicabile al caso di specie -la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale opera, in caso di trasferimento ultrannuale, relativamente alla sede precedente, e non a quella successiva, tutte le volte in cui il trasferimento risulti sospetto, se non fittiziamente preordinato ad incidere sulla competenza per territorioe se temporalmente vicino all'epoca in cui si è già manifestata la crisi economica dell'impresa; -che, nel caso di specie, la società [OSCURATO:SOCIETA] era stata iscritta dal 1979 nel registro delle imprese del Tribunale di Verbania ed er a proprietaria di due alberghi, entrambi siti in Belgirate (Verbania) e concessi in affitto di azienda il primo -[OSCURATO:PERSONA] -alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in Venezia , ed il secondo - [OSCURATO:PERSONA] - alla società [OSCURATO:PERSONA] srl con sede in Belgirate ; - che, p iù precisamente, la società [OSCURATO:PERSONA] srl aveva avuto in affitto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il ramo di azienda alberghiero senza l'immobile, che era stato ceduto inlocazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] (con sede in Domodossola, provincia di Verbania) che l'aveva a sua volta subaffittato alla [OSCURATO:PERSONA] srl; -che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato n el 2016 una domanda prenotativa al Tribunale di Verbania, dichiarata inammissibile perché non integrata nei termini, eduna seconda domanda di concordato "piena" sempre al Tribunale di Verbania nell'anno 2017, che avevadato luogo ad una procedura aperta nel 2017 ma revocata nel 2018; -che, in data 9.12.2019, era stata presentata sempre al Tribunale diVerbania proposta di accordo di ristrutturazione ex 182 bis l.f., rigettata dal Tribunale in data 12.3.2020; -che, in data 5.2.2020, la [OSCURATO:SOCIETA]., già in una chiara e dichiarata situazione quanto meno di crisi, avevatrasferito la sede sociale nel circondario di Roma, iscrivendosi presso la CCIA di Roma; -che, poco dopo il decorso dell'anno, era stata presentata, in data 24.5.21, la domanda prenotativa; - che i l legale rappresentante, amministratore unico e socio di maggioranza [OSCURATO:PERSONA],era in quella data (come anche attualmente e come era stato anche negli anni precedenti) residente in Belgirate,così come anche l'altra socia, [OSCURATO:PERSONA], precedente amministratore; - che l a determina , depositata in uno con la domanda di preconcordato,era stata sì confezionata davanti ad un notaio in Roma, ma la successiva - e più rilevante ( dovendo solo quest'ultima essere obbligatoriamente rivestita della forma notarile)- determina ex 152 l .f all . di presentazione del concordato pieno erastata composta davanti ad un notaio di Milano; - che la società istante il concordato non aveva né allegato né provato l'esistenza di rapporti di qualsiasi genere intestati alla società presso la sede legale (contratto di locazione, contratti per utenze, contratti per assistenza informatica, contratto di pulizia, ecc.)e che non era stata neanche allegata l'esistenza di dipendenti o collaboratori, anche part time, presso la sede legale di Roma; -che era stata solo indicata, nelle note autorizzate e a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto reale con il circondario d el Tribunale di Roma, solo l'apertura di un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] del Frusinate; -che tuttavia si trattava di un conto corrente aperto solo in data 22.6.21 (il trasferimento della sede eraavvenuto in data 5.2.20 e la domanda prenotativa erastata depositata in data 24.5.21) e dunque oltre la data di deposito della domanda, e comunque con l’evidente scopo di eseguire il deposito della cauzione stabilita dal Tribunale per l’accesso alla procedura concordataria; - che, in buona sostanza, alla data del 24.5.21 , coincidente con la presentazione della domanda prenotativa , non risulta va allegata e provata l'esistenza di alcun fatto indicativo di un collegamento reale e significativo tra la società ed il circondario del T ribunale di Roma che consentisse di ritenere come effettivo, e non fittizio, il trasferimento della sede legale del 5.2.20; -che pertantoil trasferimento della sede legale della società dovevaritenersi inidoneo a determinare lo spostamento della competenza dal [OSCURATO:PERSONA], relativo a lla sede originaria , a quello della nuova sede, posto che non era statoseguito da quello del centro dell'attività amministrativa e direttiva dell'impresa; -che, per quanto detto, l'effettiva direzione della società (situazione nella quale si sostanziava la nozione di sede principale, rilevante ai fini della competenza) appariva essere rimasta coincidente con il luogo nel quale erasempre stata, ossia il luogo ove si trovano gli immobili con destinazione alberghiera e ove vivono eavevano sempre vissuto i due soci ed, in successione, gli amministratori unici (l'attuale ammini stratore e l'ex amministratore) e dunque in Belgirate, nel circondario del Tribunale di Verbania; -avverso la predetta ordinanza ha proposto regolamento di competenza la società GOMBE a r.l., affidato a due motivi; -la Procura Generale della Corte di Cassazione, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Verbania; -la società ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 161, 1 comma, e 182-ter, II co., del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fall.), 38 c.p.c. e 111 Cost., sul rilievo che il Tribunale di Roma av re bbe sollevato d'ufficio la questione relativa alla propria pretesa incompetenza territoriale in modo intempestivo con il decreto adottato in data 3 marzo 2022, cui era seguita la declaratoria di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Verbania, pronunciata con ordinanza in data 23 marzo 2022;è stato infatti precisato che, adifferenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, il potere di sollevare d'ufficio la questione di competenza territoriale in ambito concordatario, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersitemporalmente legato al momento in cui il Collegio fallimentare dispone di tutti gli elementi necessari per la relativa valutazione, momento che può coincidere o meno con il deposito della domanda e del piano di concordato; è stato invero osservato chequalora con il ricorso prenotativo siano stati già forniti tutti gli elementi necessari a valutare la corretta individuazione del foro adito, il Tribunale sarebbe tenuto a pronunciarsi sul punto (come, in effetti, è avvenuto nel caso di specie), senza che tale decisione possa essere successivamente ritrattata in assenza di elementi di novità; è stato infatti ricordato: - che l’art. 38, terzo comma, dispone che "L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all 'art. 183 C.P.C."; -che la previsione normativa era stata dettata espressamente per i procedimentigiudiziari contenziosi disciplinati dal codice di procedura civile e deve, pertanto, necessariamente, essere adattata allo speciale procedimento ex art. 161, 6comma l. f all ., che prevede un periodo cosiddetto "bianco", in cui il debitore istante, sia purnel rispetto delle prescrizioni contenute nella norma medesima, è libero di "calibrare" le informazioni che intende rendere al Tribunale sino al momento della presentazione della proposta e del piano, che rappresentano il momento in cui necessariamente la"disclosure" deve essere completa; -che,qualora, poi, come n el caso di specie, non pendano istanze di fallimento, 'il contraddittorio con la massa dei creditori è sostanzialmente differito al momento della ammissione dell'istante al concordato; -che, superata ormai da tempo l'impostazione secondo la quale l'art. 38 c.p.c. non troverebbe applicazione nei procedimenti camerali (e quindi anche in quello ex art. 161 l. f all.), la giurisprudenza della Suprema Corte aveva chiarito, in senso contrario, che il principio generale sarebbe che l'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, comma 1 , c . p . c . , non oltre la prima udienza di trattazione e che, in difetto, diviene insindacabile e irretrattabile la competenza del giudice dinnanzi a cui l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata, con la conseguenza che l'obbligo di eccepire l'eccezione di incompetenza nella prima udienza di trattazione sarebbe applicabile anche alle controversie in materia fallimentare vertendo questa sulla tutela giurisdizionale dei diritti; - che il predetto principio era stato affermato in fattispecierelativa alla proposizione di una istanza di fallimento, in relazione alla quale era stato statuito che la questione d'incompetenza territoriale ex art. 9l. fall. dovesseessere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione, obbligatoriamente convocata ex art. 15 l . fall., nel procedimento per la dichiarazione di fallimento; -che i principi espressi dovevano pertanto essere ulteriormente adattati alla materia del concordato preventivo, che non conosce analoga udienza ed in cui il contraddittoriocon i creditori è differito al momento dell'adunanza ex artt. 174-175 l. fall; -che tale operazioneinterpretativa doveva, tuttavia, avvenire nel rispetto, dei principi, di rango costituzionale, non solo del contraddittorio, ma anche della ragionevole durata del processo e della effettività della tutela giurisdizione;- che, venendo,dunque, all'esame della fattispecie in esame , per precipua scelta difensiva, la disclosure, in sede di ricorso prenotativo , era stata pressoché totale (eccezion fatta, naturalmente, per gli aspetti più squisitamente legati al piano economico finanziario di risanamento)e che nessuno degli elementi che il Tribunaleaveva posto alla base della propria decisione di incompetenza e ra stato taciuto, e ciò con particolare riferimento alle risalenti vicende storiche della società, ai precedenti tentativi di ristrutturazione attuati dinnanzi al Tribunale di Verbania, al l'intervenuto trasferimento della sede legale da Belgirate a Roma in data 5 febbraio 2020, alla data di apertura dell’unico conto operativo della Società; -che il medesimo criterio di completa disclosure era stato seguito, poi, nel corso dei dieci mesi che aveva seguito il deposito del ricorso prenotativo, nell'ambito delle relazioni informative periodiche depositate e delle continue interlocuzioni avute con il [OSCURATO:PERSONA] e con il [OSCURATO:PERSONA]; -che in tal modo nessun elemento di valutazione ulteriore in ordine alla ubicazione del centro di interessi dellaSocietà poteva dunqueritenersi introdotto nel piano, in grado di giustificare un riesame del pregresso giudizio positivo sulla competenza territoriale del tribunale adito, con la conseguenza che il Tribunale disponeva fin dal momento del deposito del concordatoprenotativo di tutti gli elementi necessari per la valutazione della questione di competenza territoriale e con conseguente insussistenza di condizioni derogatorie al disposto dell'art. 38 c.p.c. proprio in virtù dei principi invocati dalla Cassazione nella sentenza richiamata dallo stesso Tribunale di Roma; -il primo motivo di ricorso è infondato; -quanto al rilievo circa la tempestività della dichiarazione di incompetenza, il Tribunale ha infatti fatto corretta applicazione dei principi già affermati da questa Corte di legittimità in subiecta materia, principi secondo cui, nel caso di ricorso per concordato preventivo cd. con riserva, il rilievo dell’incompetenza per territorio da parte del tribunale adito, ai fini dell'art. 38 c.p.c., può avvenire solo nel momento in cui il giudice disponga di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione e, dunque, unicamente con l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 1.fall. (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 907 del 16/01/2017); -le obiezioni sollevate dal ricorrente non sono in realtà condivisibili posto che, prima del deposito della proposta e del piano, non ha inizio la vera e propria fase dell'ammissione al concordato, e cioèla fase in cui il Tribunale è investito del potere di ammettere la proposta di concordato, potere che presuppone anche la preliminare verifica della propria competenza territoriale; - l a mera circostanzafattuale - solo eventuale invero - secondo cui, al momento del deposito della proposta di concordato "prenotativo", fossero già presenti elementi dai quali desumere la fittizietà del trasferimento risulta dunque obiezione priva di rilievogiuridico in quanto la proposta di cui al comma sesto dell'art. 161 l.fall. non investe il giudice dei poteridi scrutinio dell’ammissibilità del piano e della propostache sorgono invece con il deposito della domanda di ammissione di cui all'art. 161, comma 1, l. fall., domanda come tale necessariamente corredata degli allegati di cui al comma secondo e terzo,art.161, l. fall., necessari per lo scrutinio preliminare di ammissibilità del concordato;-ritiene altresì il Collegio che il richiamo all’art. 38 c.p.c. da parte della società ricorrente sia da considerarsi, in realtà, non pertinente nella peculiare procedura di concordato preventivo, in quantoquest’ultima - sebbene regolata dalle norme sul rito camerale- si discosta con grande evidenza dalla procedura prefallimentare ove la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto , in modo costante e non controverso, applicabile il disposto normativo dettato dall’art. 38 del codice di rito anche quanto al limite preclusivo per sollevarel’eccezione di incompetenza, ancorato, come tale, alla celebrazione dell’udienza di comparizione delle parti ex art. 15 l. fall. innanzi al Tribunale fallimentare (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5257 del 02/04/2012 ; Sez. 1 , Sentenza n. 20661 del 31/07/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 28711del 07/11/2019); -in realtà, nella procedura - anche anticipata ( come nel caso in esame ) - relativa alla domanda di ammissione al concordato, non è prevista un’udienza di comparizione di parti processualmente contrapposte, comeregolata, invece, nel giudizio di cognizione ordinario dall’art. 183 c.p.c. ovvero, per quanto già sopraosservato, nella procedura camerale prefallimentare disciplinatadall’art.15 l. fall., ove sono previsti come legittimi e contrapposti contraddittori, nell’udienza di comparizione delle parti, l’imprenditore fallendo, i creditori istanti ed eventualmente il PM; -nella procedura preconcordataria, come anche in quella concordataria vera e propria, regolata dagli artt. 161 e segg. l. fall., la fase iniziale della procedura è caratterizzata da un’interlocuzione ristretta solo all’imprenditore richiedente l’ammissione alla procedura concordataria e agli organi della procedura (tribunale, giudice delegato, commissario giudiziale ed eventuale precommissario), essendo previsto un possibile allargamento di tale “contraddittorio”solo in ipotesi eventuali e residuali, e, cioè , nel caso della necessaria autorizzazione giudiziale al compimento di atti di straordinaria amministrazione, prevista dal settimo comma dell’art. 161, l. fall., proprio per il concordato con riserva (ove, peraltro , il contraddittorio potrebbe essere anche semplicemente cartolare, senza fissazione di un’udienza di comparizione, essendo prevista la possibilità di “assumere sommarie informazioni” e la necessità di acquisire “il parere del commissario giudiziale, se nominato”), e nelle ipotesi, per l’appunto residuali e patologiche, di declaratoria di inammissibilità della proposta, ai sensi dell’art. 162 l. fall.(per la quale il debitore deve essere “sentito” in “camera di consiglio”, e in occasione della quale è possibile la dichiarazione di fallimento su istanza dei creditori ovvero del pubblico ministero), ovvero ancora di revoca del concordato già ammesso ex art. 173 l. fall., ove è prevista espressamente l’applicazione al procedimento delle forme di cui all’art. 15. l. fall.; - con la conseguenza che l’unica udienza, con contraddittorio pieno e a parti contrapposte, deve ritenersi quella prevista dall’art. 174 l. fall. per l’adunanza dei creditori, peraltro destinata alla discussione della proposta e alla sua approvazione da parte del ceto creditorio e dunque anche ontologicamente e strutturalmente diversa da quella prevista e regolata dall’art. 183 c.p.c., per come richiamatodall’art. 38, medesimo codice di rito, per la fissazione del termine ultimo preclusivo per sollevare l’eccezione di incompetenza nei casi previsti dalla norma da ultimo menzionata; - pertanto il richiamo all’art. 38 c.p.c., in assenza nella procedura preconcordataria e poi in quella di ammissione alla procedura di concordato di un’udienza assimilabile a quella di cui all’art. 183 del codice di rito, non può che essere inteso come un mero rinvio espressivo delle esigenze sottese all’istituto processuale regolato dal predetto art. 38, e cioè che vi sia, anche nella procedura di ammissione al concordato preventivo, eventualmente preceduta dalla domanda di ammissione al concordato con riserva, da un lato, un termine ultimo oltre il quale non sia più possibile sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale ex art. 9 l. fall. e che, dall’altro, tale termine sia riferibile a tutte le parti coinvolte nella procedura (Tribunale, creditori e P.m.); -tale termine ultimo deve essere rintracciato - secondo i principi già fissati dalla giurisprudenza di questa Corte nel precedente sopra richiamato (Cass. n. 907/2017), e al quale anche questo Collegio inten d e fornire continuità applicativa- nel momento in cui il Tribunale fallimentare disponga di tutti gli elementi necessari per la valutazione della sua competenza territoriale, e dunque nel momento in cui vi sia l’allegazione della proposta, del piano e della relativa documentazione di cui all’art. 161 l. fall., momento deliberativo che coincide, peraltro, sia per la procedura del concordato cd. in bianco che per quella di ammissione al concordato ordinario, nello stesso momento, e cioè la deliberazione di ammissione ovvero di non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale; -con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 161, 1 comma, e 182-ter. II co., del R.d. 16 marzo 1942, n. 267, 38 c.p.c. e 111 Cost., sul rilievo che le motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno della propria incompetenza te rri toriale a conoscere della domanda di concordato sarebbero comunque del tutto inconferenti; è stato infatti ricordato che, mentre nel caso in cui il trasferimento di sede sia avvenuto nel corso dell'anno antecedente il deposito della domanda di concordato, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale opera con riguardo alla sede legale precedente e non a quella successivae, nel caso in cui il trasferiment o sia avvenuto oltre l'anno, sussiste nel nostro ordinamento una presunzione iuris tantum di coincidenza della sede legale della società con quella reale, che si identifica con quella in cui si svolge l'attività amministrativa e operativa, intendendosi per tale l'attività direttiva e organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi; - è stato dunque evidenziato che, p er superare tale presunzione, ai sensi dell' art. 2729 c.c. , è necessaria la sussistenza di indizi che devono rivestire il carattere della gravità, della precisione e della concordanza, da cui il giudice possa trarre il proprio convincimento in ordine alla non coincidenza fra la sede legale e la sede effettiva della società; -è stato osservato che gli elementi posti dal Tribunale a fondamento della propria decisione di ritenere superata la presunzione iuris tantumdi coincidenza della sede legale della GOMBE con quella effettiva non risultavano né gravi, né precisi, nè concordanti, e ciò con particolare riferimento: i) alla circostanza valorizzata dal Tribunale che la società istante il concordato era proprietaria di due alberghi entrambi siti in Belgirate (Verbania) e concessi in affitto di azienda il primo-[OSCURATO:PERSONA]- alla società [OSCURATO:PERSONA] salute S.r.l. con sedein Venezia ed il secondo, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., posto che a partire dal 2017 l 'attività della GOMBE era limitata alla gestione dei contratti di affitto dei rami di azienda alberghieri, pertanto nessuna decisione avrebbe potutoessere stata assunta dalla società presso le unità produttive e perchè già da alcuni anni la Società stava cercando di individuare delle soluzioni operative che prevedessero lo spostamento del proprio centro di interessi da Belgirate e l'espansione dell'attività nel territorio della capitale grazie a interlocuzioni con soggetti che fossero interessati a investire nel capitale sociale della società ed anche perché, infine, aveva dedotto e documentato come questo progressivo spostamento del baricentro dei propri interessi trovassela propria giustificazione anche in un'ottica di passaggio generazionale nel management (gli attuali soci, Sigg.ri Ovidio e [OSCURATO:PERSONA], eranoin età ormai relativamente avanzata e non avevanointeresse a proseguire ulteriormente nella gestione societaria, se non quello morale a traghettare la società di famiglia fuori dalla crisi medesima); ii) al fatto che le affermazioni del Tribunale di Roma non avrebbero tenuto in considerazione che, a distanza di pochi giorni dal trasferimento della sede legale, erainaspettatamente esplosa la pandemia da Covid 19, che aveva avuto un ruolo determinante nell'ostacolare, per non dire impedire, il concretizzarsi nell'immediato delle trattative e dei contatti in corso; iii) al fatto che, in un simile contesto, nessuna ragione avrebbe avuto la ricorrente- la cui attività era limitata alla gestione dei contratti di affitto di ramo d'azienda relativi agli alberghi di proprietà della stessa - per assumere dipendenti da collocare presso la sede di Roma, né per stipulare ulteriori contratti (di assistenza informatica o di pulizia, già garantiti nell'ambito del servizio di domiciliazione fornito), che, secondo il Tribunale di Roma, avrebbero costituito elementi a comprova dell'effettività della sede legale; iv) al rilievo fornito ai precedenti tentativi di ristrutturazione effettuati dalla GOMBES.r.l. fra il 2016 ed il 2019 dinnanzi al Tribunale di Verbaniain quanto le precedenti domande di concordato ed il ricorso ex art. 182 bis 6 comma l.f. erano stati correttamente depositati presso il Tribunale territiorialmente competente; v) al fatto che l'attività di gestione degli alberghi, quantomeno fino al 2017, era statasvolta in maniera diretta e come lo spostamento del baricentro dei propri interessi era iniziato in un momento successivo alla stipula del contratto di affitto del ramo di azienda avente ad oggetto il principale dei due alberghi di proprietà della stessa ([OSCURATO:PERSONA]) a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e che il precedente concordato di Verbania non prevedeva alcun ruolo della holding romana; - è stato inoltre evidenziato che l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 si eratenuta presso la sede legale di Roma, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma che avevarivestito il ruolo di segretario e che la relativa nota integrativa era stata predisposta a Roma e che, q uanto all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 ed alla predisposizione della relativa nota integrativa, le stesse non potevano che essere effettuate a Belgirate, presso la residenza dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché socio Mugnai, considerato che le stesse erano avvenute in pieno periodo pandemico; -anche la determina ex art. 152 L. Fall.era è stata assunta dinnanzi al [OSCURATO:PERSONA] in Roma sin dal 16 marzo 2021; -il secondo motivo è manifestamente infondato; - le censure così articolate dalla società ricorrente non sono in realtà condivisibili posto che l'affermazione del la com petenza del Tribunale di Verbania si fonda , in realtà, su elementi pacificamente da assumere come indicatori della fittizietà del cambio di sede quali, da un lato,il trasferimento in situazione di crisi conclamatae la prossimità temporale del trasferimen to dalla sede storica dopo l'insuccesso di precedenti proposte di regolazione della crisi e, dall’altro, l'assenza di rappo rt i economici e funzionali presso la nuova sede (contratto di locazione, rapporti di lavoro etc.); - c on riferimento , poi, alla valutazione dei singoli elementi dal quale è stata tratta la fittizietà del trasferimento o di quelli di cui laricorrente deduce la mancata considerazione occorrericordare che, trattandosi di questioni che ineriscono al fatto , per esse deve ritenersiescluso il sindacato di legittimità ( cfr. da ultimo: Cass, Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; v. anche: Sez. 6- 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Cass. n.15737 del 2003); -ne consegue il rigetto del ricorso. -le spese del presente giudizio vengono rimesse al giudice del merito; - sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019); P.Q.M. rigetta il ricorso edichiara la competenza del Tribunale di Verbania . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 de