CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di furto aggravato - sono inammissibili. Il primo motivo, infatti, dedicato a denunciare, invero con ragioni non completamente intellegibili, per la loro poca specificità e chiarezza, la mancanza del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, vigendo il disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen. ed alla posizione del recidivo reiterato specifico infraquinquennale, quale è il ricorrente; né potendo interpretarsi il motivo come volto ad escludere la stessa sussistenza della recidiva, chè altrimenti si tratterebbe di motivo inedito, oltre che inadeguatamente formulato. Peraltro, è stata anche dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/3/2017, Giordano, Rv. 269522). Il secondo motivo di censura, invece, è altrettanto manifestamente infondato, poiché la sentenza d'appello ha segnalato quanto i numerosi precedenti dell'imputato impediscano l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5