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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 23437/2026

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zione, tramite difensore difiducia abilitato, avverso l’ordinanza in epigrafe dep. il 18/2/2026 con cui il Tribunale di Bari,in funzione di giudice dell’esecuzione (n. 400/2025 R.G.Es.), ha rigettato l’istanza ex art. 671cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra i fatti-reato di cui alle sentenzemeglio indicate nell’istanza medesima;Che a fondamento del rigetto il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che, pur trattandosidi condotte omogenee, che violano la medesima disposizione di legge, esse sono stateposte in essere a due anni di distanza, ed ha motivatamente escluso che il mero addottostato di tossicodipendenza, senza apportare nessun altro elemento conoscitivo da cuidesumere l’unicità del programma criminoso fra le condotte di cui sopra, ancheconsiderando la relazione del SERD che è solamente del 2024 (quando i fatti risalgono al2013 e al 2013), non vale al riconoscimento del vincolo della continuazione, atteso che lecondotte accertate “sono effetto di autonome determinazioni ideate ed attuate di volta involta, ciascuna scaturita da una situazione nuova e successiva, non considerata e nonprevedibile in un disegno criminoso unico” (pag. 2 ord. imp.);che il ricorso, col quale si deducono asserite violazione di legge e mancanza e illogicitàdella motivazione, è stato propostoper motivi non consentiti in sede di legittimità perchécostituiti da mere doglianze in punto di fatto, a contenuto contestativo e rivalutativo, edemergenti dal provvedimento impugnato;Che la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non siconfronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico edimmune dai lamentati vizi, il quale, ha evidenziato la distanza cronologica tra gli episodigiudicati con le sentenze indicate nell’istanza (commessi nell’arco temporale di due anni) edha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegnocriminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen. stigmatizzando altresì l’assenza di alcunelemento specifico e concreto posto a sostegno dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.,dovendosi a tal fine ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); - la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenzaai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato non stabilisce una presunzioneiuris tantum in ordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso relativamente ai reatiche servono all’approvvigionamento della droga o, comunque, di denaro per acquistarla(Sez. 5, n. 29845 del 7/7/2015, P. non mass.; Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv.270391-01; Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv. 261271-01), posto che la modificadell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazioneper i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa lanecessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopraenucleato (così, da ultimo, Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026, Catalano, non mass.), dovendoessere negata la richiesta continuazione qualora gli elementi addotti dalla difesa non sianoespressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquere perché ilgiudice dell’esecuzione non può - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così comemodificata, non glielo consente - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione deireati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente;Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze non sono consentite ein ogni caso sono manifestamente infondate perché per lo più tese a sollecitare una diversae alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementifattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicatidal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudineesplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del30/09/2025, Merendino, non mass.), con conseguente condanna del ricorrente, ai sensidell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché,essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione, tramite difensore difiducia abilitato, avverso l’ordinanza in epigrafe dep. il 18/2/2026 con cui il Tribunale di Bari,in funzione di giudice dell’esecuzione (n. 400/2025 R.G.Es.), ha rigettato l’istanza ex art. 671cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra i fatti-reato di cui alle sentenzemeglio indicate nell’istanza medesima;Che a fondamento del rigetto il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che, pur trattandosidi condotte omogenee, che violano la medesima disposizione di legge, esse sono stateposte in essere a due anni di distanza, ed ha motivatamente escluso che il mero addottostato di tossicodipendenza, senza apportare nessun altro elemento conoscitivo da cuidesumere l’unicità del programma criminoso fra le condotte di cui sopra, ancheconsiderando la relazione del SERD che è solamente del 2024 (quando i fatti risalgono al2013 e al 2013), non vale al riconoscimento del vincolo della continuazione, atteso che lecondotte accertate “sono effetto di autonome determinazioni ideate ed attuate di volta involta, ciascuna scaturita da una situazione nuova e successiva, non considerata e nonprevedibile in un disegno criminoso unico” (pag. 2 ord. imp.);che il ricorso, col quale si deducono asserite violazione di legge e mancanza e illogicitàdella motivazione, è stato propostoper motivi non consentiti in sede di legittimità perchécostituiti da mere doglianze in punto di fatto, a contenuto contestativo e rivalutativo, edemergenti dal provvedimento impugnato;Che la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non siconfronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico edimmune dai lamentati vizi, il quale, ha evidenziato la distanza cronologica tra gli episodigiudicati con le sentenze indicate nell’istanza (commessi nell’arco temporale di due anni) edha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegnocriminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen. stigmatizzando altresì l’assenza di alcunelemento specifico e concreto posto a sostegno dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.,dovendosi a tal fine ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); - la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenzaai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato non stabilisce una presunzioneiuris tantum in ordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso relativamente ai reatiche servono all’approvvigionamento della droga o, comunque, di denaro per acquistarla(Sez. 5, n. 29845 del 7/7/2015, P. non mass.; Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv.270391-01; Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv. 261271-01), posto che la modificadell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazioneper i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa lanecessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopraenucleato (così, da ultimo, Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026, Catalano, non mass.), dovendoessere negata la richiesta continuazione qualora gli elementi addotti dalla difesa non sianoespressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquere perché ilgiudice dell’esecuzione non può - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così comemodificata, non glielo consente - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione deireati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente;Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze non sono consentite ein ogni caso sono manifestamente infondate perché per lo più tese a sollecitare una diversae alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementifattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicatidal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudineesplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del30/09/2025, Merendino, non mass.), con conseguente condanna del ricorrente, ai sensidell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché,essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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