CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 12216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ALLEGRA Angelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 22/9/2022 del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la successiva rinunzia; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; letta la nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 1 febbraio 2023, con la quale il difensore e procuratore speciale del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], dichiara espressamente di rinunziare al ricorso proposto avverso la impugnata ordinanza. - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 settembre 2022, depositata il successivo 19 ottobre, il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 7 settembre 2022, che aveva applicato al ricorrente la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati contestati con la provvisoria imputazione. 2. Ricorre tempestivamente per cassazione avverso la predetta ordinanza l'indagato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo vizi esiziali della motivazione ed inosservanza della norma processuale (art. 274 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale ritenuto correttamente argomentata dal G.i.p., sia la gravità indiziaria in ordine alle ipotesi contestate, che le esigenze cautelari concrete ed attuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. In epigrafe si è dato atto che in data 1° febbraio 2023 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha trasmesso a mezzo p.e.c. alla Cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso, non accompagnata dalla esplicitazione delle ragioni che hanno determinato la scelta. 2. Il ricorso è inammissibile, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254342). 3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore, nominato procuratore speciale ad acta. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude la valutazione dei motivi di ricorso. 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (i motivi che hanno determinato la rinunzia, esplicitati dai difensori, lasciano fondatamente ipotizzare la soccombenza virtuale), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi- equo determinare in euro mille, in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia (Sez. 2, n. 5279, del 28/10/2020, dep. 2021). 4.1. La motivazione della presente decisione va comunicata al ricorrente, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., dal direttore dell'Istituto che lo tiene in custodia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 20