CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07474/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/10/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 22 gennaio 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 628 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa motivazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e, in particolare, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01). 4. Il procedimento deve, in conclusione, essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere, pertanto, condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci