CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 03400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Palermo il 7/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 giugno del 2022 il Tribunale della Libertà di Palermo ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, ma limitatamente ai capi 3-bis e 5 delle imputazioni provvisorie, per avere illecitamente detenuto 7 chilogrammi di marijuana (artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) e per avere concorso nel realizzare una conduttura abusiva sottraendo al Consorzio di bonifica di Palermo 2 rilevanti quantità di acqua destinata all'uso pubblico per cederla a [OSCURATO:PERSONA] (artt.110 61 n.7, 624 e 625 n. 7-bis cod. pen.).2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge per avere ravvisato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei reati descritti nelle imputazioni provvisorie. Per quanto riguarda il capo 3-bis, si osserva che non risulta che egli abbia interloquito con i coindagati circa la detenzione della sostanza stupefacente, né basta che si sia interessato al suo rinvenimento o alla sua ricerca, perché le osservazioni effettuate dalla Polizia giudiziaria nei pressi del casolare dove era custodita la droga sequestrata 111/09/2020 non hanno mai rilevato la sua presenza: egli è stato arrestato nel settembre del 2020 perché i Carabinieri hanno rinvenuto nei pressi della sua abitazione 20 piante di cannabis e per questo è stato condannato in primo grado di Palermo ma non emergono elementi per ritenere che si tratti di altra parte di sostanza rispetto a quella oggetto del capo 3-bis, sicché il procedimento in corso costituisce una duplicazione del precedente. Per quel che riguarda il capo 5, l'ispezione sui luoghi da parte di un tecnico ha mostrato che la conformazione della rete idrica non permette un allaccio abusivo senza un previo scavo e nel sito, prossimo alle valvole, dove è stato fotografato Olivieri non appaiono segni di manomissione. Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza non ne dimostra la concretezza e l'attualità, sebbene sia trascorso molto tempo dei fatti (collocati negli anni 2019/2020) e [OSCURATO:PERSONA] non presenti precedenti penali specifici. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono inosservanza o erronea applicazione della legge nel ravvisare l'aggravante ex art. 416-bis, comma primo, cod. pen. relativamente al capo 5 (mentre è stata esclusa per le altre imputazioni) perché mancano indizi per collegare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione mafiosa Cosa nostra, né risulta che egli frequenti gli altri indagati - tranne Salerno e Prestifilippo, comunque non condannati ex art. 416-bis cod. pen. - o che vi siano conversazioni con [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l'ordinanza non giustifica perché non è stata applicata una misura meno restrittiva della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non evidenzia manifeste illogicità nel ragionamento che ha condotto il Tribunale, a riconoscere, sulla base di pertinenti massime di esperienza , gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] che Tribunale ha non irragionevolmente desunto dai seguenti dati: circa il capo 3-bis, [OSCURATO:PERSONA], dialogando ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) con 3 i coindagati Salerno e Caruso, parla della necessità di recuperare qualcosa che avrebbe fatto fruttare dei soldi, buttata in mezzo alle spine e che poteva essere danneggiata dall'acqua, mentre 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Salerno è stato visto addentrarsi nella boscaglia per caricare sulla sua autovettura un sacco che poi ripose in un magazzino; circa il capo 5, Olivieri contattò [OSCURATO:PERSONA] (agricoltore non consorziato) per informarlo passo per passo dell'attivazione dell'allaccio abusivo alla rete idrica di cui avrebbe beneficiato) raccomandandogli di non andare a controllare i lavori per non destare sospetti e in altra conversazione tra Prestifilippo e Cottone si commenta il fatto che personale del consorzio era intervenuto per chiudere le valvole di distribuzione. 2. Per quanto riguarda la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale, dopo avere premesso che, da sentenze irrevocabili e dalle dichiarazioni del collaborante con l'autorità giudiziaria Bisconti, risulta che l'erogazione dell'acqua ai terreni del territorio di Ciaculli era da tempo controllata dal locale mandamento dì [OSCURATO:PERSONA] e che la gestione di questo sistema era passata dall'anziano associato a Cosa nostra [OSCURATO:PERSONA] a suo figlio Emanuele, coindagato con [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che la concreta e costante disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dì Prestifilippo (p. 6-8). Tuttavia, per la configurabilità della circostanza aggravante non solo occorre valutare se il delitto oggettivamente consolidi o rafforzi l'attività dell'associazione di stampo mafioso o una delle sue manifestazioni (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538), ma anche, poiché tale aggravante ha natura soggettiva (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278734), è necessario che ricorra il dolo specifico, magari come movente non esclusivo (Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, dep. 2015, Cioffo, Rv. 264082) e che può essere desunto dalle stesse modalità dell'azione, di agevolarne le attività (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615; Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017, dep. 2018, Castiglione, Rv. 272335; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652). Invece, nel caso in esame l'ordinanza impugnata si limita a evidenziare dati indicativi di un concorso nel reato fra [OSCURATO:PERSONA] e il coindagato [OSCURATO:PERSONA], di per sé insufficienti a configurare la circostanza aggravante in questione. 3. Pertanto, essa va annullata in relazione all'aggravante di cui all'art. 416- bis cod. pen. con rinvio per un nuovo giudizio alla luce dei principi di diritto richiamati.4 Ne deriva la necessità di un rinvio anche per la eventuale rivisitazione del giudizio relativo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura all'esito del nuovo giudizio relativo alla circostanza aggravante. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis cod. pen. e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art