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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38719/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 75 cpv. d.

Lgs. n.159 del 2011; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con i quali il ricorrente omette di confrontarsi incorrendo anche nel vizio di aspecificità.

Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia come risulti ostativo al riconoscimento dell'invocata esimente l'abitualità del comportamenti, avendo [OSCURATO:PERSONA] riportato due sentenze irrevocabili di condanna per evasione ed una per art. 75 cpv. d.

Igs. n. 159 del 2011; contrariamente a quanto genericamente dedotto in ricorso, va infatti osservato come il reato di evasione sia della stessa indole del reato ex art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011, di talchè la condanna ripetuta per tale delitto integra quindi il presupposto dell'abitualità che costituisce motivo ostativo al riconoscimento dell'esimente invocata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 75 cpv. d. Lgs. n.159 del 2011; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con i quali il ricorrente omette di confrontarsi incorrendo anche nel vizio di aspecificità. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia come risulti ostativo al riconoscimento dell'invocata esimente l'abitualità del comportamenti, avendo [OSCURATO:PERSONA] riportato due sentenze irrevocabili di condanna per evasione ed una per art. 75 cpv. d. Igs. n. 159 del 2011; contrariamente a quanto genericamente dedotto in ricorso, va infatti osservato come il reato di evasione sia della stessa indole del reato ex art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, di talchè la condanna ripetuta per tale delitto integra quindi il presupposto dell'abitualità che costituisce motivo ostativo al riconoscimento dell'esimente invocata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 38719/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris