Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21834/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione della legge penale per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, che non descriverebbe, in forma chiara e precis a, la condotta contestala; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta argonnentatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato, al contrario, come l'imputazione enunci tutti gli elementi necessari a delineare la condotta contestata di evasione nei propri estremi storici; Considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e, segnatamente, l'insussistenza del contestato reato di evasione in ragione della collocazione del luogo ove è stato rinvenuto l'imputo mentre era intento a fare rientro alla propria abitazione, è inammissibilmente proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di legittimità rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione della legge penale per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, che non descriverebbe, in forma chiara e precis a, la condotta contestala; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta argonnentatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato, al contrario, come l'imputazione enunci tutti gli elementi necessari a delineare la condotta contestata di evasione nei propri estremi storici; Considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e, segnatamente, l'insussistenza del contestato reato di evasione in ragione della collocazione del luogo ove è stato rinvenuto l'imputo mentre era intento a fare rientro alla propria abitazione, è inammissibilmente proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di legittimità rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 21834/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris