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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 11889/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni.

Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione sostenendo la mancata dimostrazione della responsabilità dell'imputato e la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art 52 cp.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure, infatti, aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede con riguardo all'intero compendio probatorio.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la responsabilità del giudicabile ponendo in luce le concordi dichiarazioni delle persone offese, che lo avevano riconosciuto come autore dell'aggressione.

La cnsura inerente la mancata applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa non si confronta con la giustificazione adeguata e corretta esibita nel percorso argomentativo confezionato dai Giudici del merito, che hanno posto in rilievo come l'imputato fosse stato l'iniziatore della condotta violenta nei confronti delle persone offese. (Sez. 5 , Sentenza n. 47589 del 04/10/2019 Ud. (dep. 22/11/2019) Rv. 277154 - 01 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ssa Man V /ssichelli [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione sostenendo la mancata dimostrazione della responsabilità dell'imputato e la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art 52 cp. Il ricorso è inammissibile. Le censure, infatti, aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede con riguardo all'intero compendio probatorio. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la responsabilità del giudicabile ponendo in luce le concordi dichiarazioni delle persone offese, che lo avevano riconosciuto come autore dell'aggressione. La cnsura inerente la mancata applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa non si confronta con la giustificazione adeguata e corretta esibita nel percorso argomentativo confezionato dai Giudici del merito, che hanno posto in rilievo come l'imputato fosse stato l'iniziatore della condotta violenta nei confronti delle persone offese. (Sez. 5 , Sentenza n. 47589 del 04/10/2019 Ud. (dep. 22/11/2019) Rv. 277154 - 01 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ssa Man V /ssichelli [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11889/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris