CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di appello, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato la pena in mesi 11, giorni 10 ed euro 700,00 di multa per il reato di porto e cessione di arma comune da sparo, così riqualificata l'originaria imputazione; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'omessa valutazione e applicazione dell'art. 54 c.p., è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie, e che lo stesso motivo non si confronta con la motivazione del giudice di merito, che si presenta sufficiente, logica e corretta in punto di diritto (v. pag. 3 della sentenza, ove si evidenzia che la persona che aveva introdotto la pistola nel bar era a terra, dopo essere stata picchiata e disarmata, e che, pertanto, l'imputato, che aveva preso l'arma, avrebbe dovuto chiamare le forze dell'ordine e consegnarla a loro, e non portarla con sé e cederla ad un terzo); Rilevato altresì che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata concessione dell'attenuante speciale dell'art. 5, I. 895/1967,è privo di specifico esame delle argomentazioni del giudice di merito, la cui motivazione sul punto risulta adeguata (v. pag. 3, ove si evidenzia che l'episodio non fosse modesto, ma preoccupante, posto che l'arma era perfettamente funzionante e il caricatore accoglieva otto proiettili); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il cqnsigiiere estensore [OSCURATO:PERSONA]