CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 45770/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il ricorrente ha allegato l'intervenuta remissione di querela con la relativa accettazione ed ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio; che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata, di talchè sono presenti tutti i presupposti per poter dichiarare estinto il reato; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.