CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 28291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7495/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Torino, via Monginevro 86 è elettivamente domiciliata -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – TORINO 3, elettivamente domiciliata in Torino, Largo G. Migliara n. 15 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente -ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 309/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 464/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore professionale sanitario nel settore dei servizi assistenziali socio-sanitari, ha agito davanti al Tribunale di Torino nei confronti della ASL TO3, rivendicando il livello retributivo superiore (DS anziché D) e l’indennità di coordinamento; 2. il Tribunale ha accolto la sola domanda riguardante l’indennità di coordinamento; 3. la Corte d’Appello di Torino, raggiunta dal gravame della ASL ha rigettato anche la domanda già accolta dal Tribunale, compensando le spese dei due gradi; 4. la Pane ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] 1. il collegio rileva che la proposta del relatore non ha tenuto conto dell’esistenza del ricorso incidentale proposto dalla ASL; P.Q.M. La Corte dispone rimettersi il fascicolo al relatore per formulare proposta anche al ricorso incidentale, rinviando a nuovo ruolo. Così deciso nella Adunanza camerale del 24 febbraio 2022 e