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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21040/2025

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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 18 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Livorno il 21 ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Livorno l'8 marzo 2022.

Osservato che il primo motivo, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha rimarcato l'impossibilità di formulare un giudizio di ridotta offensività del fatto, avendo l'imputato organizzato un vero e proprio laboratorio di produzione e smercio di sostanze, possedendo una serra con sei lampade per la coltivazione della cannabis con gli strumenti a ciò funzionali, essendo inoltre significativi i dati quantitativi delle sostanze sequestrate, da cui sono risultate ricavabili 1240 dosi medie singole di marijuana e 1231 dosi medie singole di hashish.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, per cui la pena inflitta dal primo giudice, peraltro non eccessiva, è stata legittimamente confermata, essendosi in particolare sottolineato che la collaborazione dell'imputato ha avuto luogo quando la P.G. si è recata presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione che avrebbe consentito di rinvenire comunque la droga.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'applicazione della recidiva, avendo al riguardo la Corte di appello osservato (pag. 6 della sentenza impugnata), in maniera non irragionevole, che la condotta per cui si è proceduto è sintomatica della maggiore pericolosità dell'imputato, il quale sin dal 2013 ha dato prova di essere dedito alla produzione e alla detenzione di cannabis finalizzata allo spaccio.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 18 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Livorno il 21 ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Livorno l'8 marzo 2022. Osservato che il primo motivo, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha rimarcato l'impossibilità di formulare un giudizio di ridotta offensività del fatto, avendo l'imputato organizzato un vero e proprio laboratorio di produzione e smercio di sostanze, possedendo una serra con sei lampade per la coltivazione della cannabis con gli strumenti a ciò funzionali, essendo inoltre significativi i dati quantitativi delle sostanze sequestrate, da cui sono risultate ricavabili 1240 dosi medie singole di marijuana e 1231 dosi medie singole di hashish. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, per cui la pena inflitta dal primo giudice, peraltro non eccessiva, è stata legittimamente confermata, essendosi in particolare sottolineato che la collaborazione dell'imputato ha avuto luogo quando la P.G. si è recata presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione che avrebbe consentito di rinvenire comunque la droga. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'applicazione della recidiva, avendo al riguardo la Corte di appello osservato (pag. 6 della sentenza impugnata), in maniera non irragionevole, che la condotta per cui si è proceduto è sintomatica della maggiore pericolosità dell'imputato, il quale sin dal 2013 ha dato prova di essere dedito alla produzione e alla detenzione di cannabis finalizzata allo spaccio. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 genn
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