CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 17772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 1940/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] INCORONATA) SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , pec ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 1940 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 21/23 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2246/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Cons. Dott.[OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., premesso di essere proprietaria dell’immobile sito in Napoli, alla via Cilea n. 61, concesso in locazione ad uso “salone di parrucchiere e piccola estetica”, con contratto registrato in data 19.7.2012, al canone mensile di euro 2.000,00, oltre IVA e oneri accessori, e rappresentato che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canonidei mesi settembre ed ottobre 2012 per la somma di euro 4.000,00, cui andavano aggiunti euro 44,94 per oneri accessori, euro 849,44 per IVA, euro 120,00 per imposta di registro al 50%, euro 29,24 per marche di registrazione ed euro 3,62 per bolli, il tutto per il complessivo importo di euro 5.047,24, intimò a [OSCURATO:PERSONA] sfratto per morosità e lo convenne dinanzi al Tribunale di Napoli per la convalida o, in subordine, in caso di opposizione, per sentir ordinare il rilascio ai sensi dell’art. 665 c.p.c., con fissazione del termine per l’esecuzione e conseguenti declaratorie ed emissione di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino all’esecuzione dello sfratto. Il convenuto si costituì con comparsa di risposta depositata il 21.11.2012, deducendo l’inadempimento del locatore all’obbligo di consegnargli la documentazione di natura catastale ed edilizia Ric. 2019n. 1940 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -3- necessaria per ottenere le dovute autorizzazioni amministrative e rappresentando che, come desumibile dalla relazione del suo tecnico di parte, era emerso che l’immobile locato presentava evidenti difformità edilizie, consistenti nella suddivisione in due unità del locale originario avente due ingressi senza alcun titolo edilizio legittimante tale modifica, il che aveva impedito la presentazione della richiesta di autorizzazione edilizia e di parere igienico-sanitario per lo svolgimento dell’attività da esercitare nell’immobile in questione, e chiese, pertanto, il rigetto della domanda, non avendo mai usufruito del bene locato, e la condanna, in v i a ri con venzionale , dell’attrice al risarcimento dei danni nonché alla restituzione del deposito cauzionale. Nelle more il Fusco riconsegnò l’immobile alla società locatrice. Denegata l’ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito, il Tribunale adito, con s entenza n. 12399 del 30.9.2015, dichiarò risolto per fatto e colpa della locatrice il contratto di locazionein parola, condannò [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a restituire al Fusco il deposito cauzionale a suo tempo versato nella misura di euro 4.000,00, oltre interessi legali dal 21.11.2012 e fino al saldo effettivo, nonché al pagamento della somma di euro 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data di quella sentenza fino al saldo effettivo, rigettò la domanda della locatrice, che condannò anche alle spese di lite e a carico della quale pose pure le spese di c.t.u.. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propo s e impugnazione dellaquale il Fusco, costituendosi in secondo grado, chiese il rigetto. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2246, pubblicata il 30.5.2018, accolse parzialmente il gravame e, per l’effetto, in parziale riforma del capo 3) della sentenza impugnata, condannò ICE Ric. 2019n. 1940 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -4- [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del Fusco, della minor somma di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla decisione di primo grado al saldo, compensò le spese del doppio grado del giudizio di merito e condannò alla restante metà l’appellante, a carico della quale pose pure le spese di c.t.u., e confermò nel resto la sentenza impugnata. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) S.p.a. (indicata per brevità [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Sia la ricorrente che i l controricorrent e hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, denuncia ndo , ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 418 c.p.c., richiamato dall’art. 447-bis c.p.c., la ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di merito avrebbe rigettato il terzo motivo di appello,con il quale l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del Fusco, reputando quella Corte che tale domanda risultasse già formulata nella comparsa di co stituzione e risposta e che nella memoria integrativa il Fusco avesse solo specificato meglio tale domanda, sicché questi, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non aveva alcun onere di chiedere lo spostamento dell’udienza ex art. 418 c.p.c., essendo stata la controparte già edotta della sua pretesa. Ric. 2019n. 1940 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -5- Ad avviso della ricorrente,il Fusco, nella comparsa di costituzione e risposta, aveva accennato soltanto, in modo del tutto generico, ad una domanda riconvenzionale per danni, rappresentando egli stesso che avrebbe precisato tali danni incorso di causa, il che era avvenuto con la memoria integrativa, con la quale detti danni erano stati quantificati ed era stata articolata prova testimoniale e depositata ulteriore documentazione. 1.1. Il motivo è infondato. È pur vero che , qualora l’intimato formuli la domanda riconvenzionale ex novo nella memoria ex art. 426 c.p.c. a seguito del passaggio al rito locativo ai sensi dell’art. 667 c.p.c., il che è ritenuto ammissibile dalla consolidata giurisprudenza di legittim i tà (secondo cui n el procedimento per convalida di sfratto, nel quale sia stata proposta opposizione, il momento di preclusione della proposizione della domanda riconvenzionale dell'intimato non si identifica con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell'art. 660, quinto comma, c.p.c., ma con il deposito della memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 c.p.c. dispositiva della prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena; ne consegue che la riconvenzionale ben può essere proposta dall'intimato con detta memoria, v. Cass.n. 13963 del 30/06/2005, Cass. n. 21242 del 29/09/2006 ; Cass., o rd ., n. 17955 del 23/06/2021; v. anche Cass. n. 3696 del 9/03/2012), ma è tuttavia necessario che in tal caso l’intimato debba chiedere lo spostamento dell’udienza per gli effetti di cui all’art. 418 c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità ha pure chiarito che, n ella procedura di rilascio di immobile ad uso diverso dall'abitazione, la necessità per il conduttore convenuto che agisce in riconvenzionale di chiedere - a pena di decadenza come espressamente sancisce l'art. Ric. 2019n. 1940 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -6- 418 cod. proc. civ. - la fissazione di una nu ova udienza di discussione non sussiste nel caso in cui il giudizio sia iniziato con il rito ordinario (in quella specie, con citazione per convalida di licenza per finita locazione) e in esso sia stata proposta la domanda riconvenzionale, mentre solo successivamente sia stata disposta la trasformazione del rito a norma dell'art. 426 cod. proc. civ., giacché l'udienza di discussione fissata ai sensi di quest'ultimo articolo consente di realizzare le esigenze, sottese alla richiesta del convenuto, volte ad assicurare la regolarità del contraddittorio e la possibilità per l'attore di svolgere le proprie difese(Cass. n. 2777 del 24/02/2003). Non abbiamo precedenti specifici espressi, invece, (se si esclude un accenno in Cass. n. 3696 del 2012), in relazione al caso in cui la domanda riconvenzionale, come nella specie, sia stata proposta nella fase sommaria, essendosi l’intimato costituito con difensore. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che in tale ipotesi non sia in alcun mod o necessario chiedere lo spostamento dell’udienza , né che , nel concedere i termini per le memorie integrative , il giudice della convalida debba non solo differenziarli ma anche tenere conto, nel fissare l’udienza, della possibilità del convenut o di proporre una nuova riconvenzionale. In particolare, rilevache, nel caso all’esame, il confronto fra il tenore della comparsa di risposta della fase sommaria e quanto la parte ricorrente riporta in ricorso essere stato prospettato nella memoria integrativa, pur a voler prescindere dalla chiara violazione dell’art. 366 n. 6, sotto il profilo contenutistico integrale , per la parte che interessa in questa sede, in relazione ai predetti atti (come pure eccepito dal controricorrente,seppure con riferimento alla sola comparsa di risposta), rende pretestuoso l’assunto che nel la richiamata memoriasia stata proposta una riconvenzionale nuova . Ed invero quanto ri portato in ricorso dalla stessa pa rte ricorrente sul Ric. 2019n. 1940 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -7- punto evidenzia solo una precisazione della originaria riconvenzionale, tanto più giustificata passandosi dalla cognizione sommaria a quella piena. 2. L’esame del secondo motivo – con cui la parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 418 c.p.c. richiamato dall’art. 447-bis c.p.c. , per omessa dichiarazion e di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegatadal convenuto in primo grado e che , nella sostanza , suppone fondata, se non ripropone,la doglianza proposta con il primo motivo – resta assorbito dall’infondatezza del mezzoappena richiamato. 3. Il terzo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicaz i one di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 418 c.p.cc. richiamato dall’art. 447 bis c.p.c.)»,è inammissibile, atteso che , al di là di quanto indicato nella riportata rubrica,non deduce, in sostanza, né la violazione né la falsa applicazione della norma dell’art. 1578 c.c., ma censura l’apprezzamento della vicenda cui la Corte di appello, ritenendo «la sussistenza di un difetto intrinseco del bene (sub specie di non corrispondenza con la planimetria catastale allegata al contratto) tale da impedire la presentazione della SCIA», ha proceduto sulla base della c.t.u., peraltro evocata del tutto genericamente e senza il rispetto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. La parte ricorrente sollecita,in tal modo, inammissibilmente un controllo sulla motivazione quanto alla quaestio facti del tutto al di f u ori di quanto consentito dal vigente art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c. (v. Cass. n. 8053 del 7/04/2014). 4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ric. 2019n. 1940 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -8- 6. In relazione all’istanza proposta dal controricorrente e volta alla condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., rileva il Collegio che non risulta provato e nemmeno allegato il danno di cui al primo comma della citata norma e che neppure sussistono i presuppost i per l’accoglimento di tale domanda ai sensi del terzo comma della norma in parola. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte r igetta il ricorso; condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 3.450,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovu to, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni