Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2025

Cassazione n. 32373/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 15969 del 2024, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2.

Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen. e 111 Cost.2.1.

In particolare, la difesa ha evidenziato che con la sentenza sopra indicata, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Roma ha condannato il ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione e mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che la sentenza è divenuta irrevocabile in data 4 marzo 2025, non avendo né l'imputato, né il difensore proposto impugnazione.

Ciò posto, la difesa ha dedotto che con l'ordinanza impugnata, adottata de plano, senza previa fissazione dell'udienza camerale e senza consentire alla difesa di interloquire sulla corretta applicazione dei criteri di calcolo per la riduzione della pena, il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha disposto la riduzione della pena nella misura di un sesto, rideterminandola in anni tre, mesi cinque e giorni 20 di reclusione ed euro 16.667,00 di multa.

La difesa ha evidenziato che sebbene la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., possa apparire un'operazione meramente aritmetica, il procedimento di esecuzione deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio, in quanto la concreta applicazione della riduzione richiede valutazioni e verifiche tecniche; di conseguenza, la natura automatica della riduzione non esime il giudice dell'esecuzione dal rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 666 cod. proc. pen.

Nella fattispecie, la mancata fissazione dell'udienza camerale ha impedito di verificare la correttezza del computo dei giorni di detenzione, di controllare l'esatta indicazione della pena finale dopo la riduzione ed accertare la corretta applicazione della riduzione sulla pena pecuniaria e interloquire sulle modalità di arrotondamento dei decimali nel calcolo della multa.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere riqualificato come opposizione, per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Va rilevato che l'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che «[I]l giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis.

In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile».

Come affermato da questa Corte, l'art. 676 cod. proc. pen. richiamando, al comma primo, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., determina l'attrazione del procedimento con il quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad intervenire, anche ai fini dell'applicazione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell'ambito della disciplina regolatrice di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. , prevedendosi, avverso il provvedimento adottato inaudita altera parte, l'opposizione davanti allo stesso giudice quale strumento di un eventuale impugnazione (Sez. 1, Ordinanza n. 22537 del 23/05/2025 Rv. 288147 - 01).

Nella fattispecie il ricorrente anziché proporre opposizione, ha proposto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha applicato la riduzione di un sesto della pena, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., adottata secondo il procedimento di cui all'art. sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen..

Infatti solo qualora fossero state contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Pmt, Rv. 288150 - 01), con la conseguente esperibilità, quale rimedio impugnatorio, del ricorso per cassazione.

2. In forza del principio di conservazione sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta deve, pertanto, essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., (tra gli altri, Sez. 1, Ordinanza n. 24526 del 2024, Sez. 5, n. 503 del 3 n Presidente 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv.259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010, Mafrica, Rv. 248634), con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 15969 del 2024, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen. e 111 Cost.2.1. In particolare, la difesa ha evidenziato che con la sentenza sopra indicata, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Roma ha condannato il ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione e mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che la sentenza è divenuta irrevocabile in data 4 marzo 2025, non avendo né l'imputato, né il difensore proposto impugnazione. Ciò posto, la difesa ha dedotto che con l'ordinanza impugnata, adottata de plano, senza previa fissazione dell'udienza camerale e senza consentire alla difesa di interloquire sulla corretta applicazione dei criteri di calcolo per la riduzione della pena, il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha disposto la riduzione della pena nella misura di un sesto, rideterminandola in anni tre, mesi cinque e giorni 20 di reclusione ed euro 16.667,00 di multa. La difesa ha evidenziato che sebbene la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., possa apparire un'operazione meramente aritmetica, il procedimento di esecuzione deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio, in quanto la concreta applicazione della riduzione richiede valutazioni e verifiche tecniche; di conseguenza, la natura automatica della riduzione non esime il giudice dell'esecuzione dal rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Nella fattispecie, la mancata fissazione dell'udienza camerale ha impedito di verificare la correttezza del computo dei giorni di detenzione, di controllare l'esatta indicazione della pena finale dopo la riduzione ed accertare la corretta applicazione della riduzione sulla pena pecuniaria e interloquire sulle modalità di arrotondamento dei decimali nel calcolo della multa. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere riqualificato come opposizione, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Va rilevato che l'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che «[I]l giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile». Come affermato da questa Corte, l'art. 676 cod. proc. pen. richiamando, al comma primo, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., determina l'attrazione del procedimento con il quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad intervenire, anche ai fini dell'applicazione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell'ambito della disciplina regolatrice di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. , prevedendosi, avverso il provvedimento adottato inaudita altera parte, l'opposizione davanti allo stesso giudice quale strumento di un eventuale impugnazione (Sez. 1, Ordinanza n. 22537 del 23/05/2025 Rv. 288147 - 01). Nella fattispecie il ricorrente anziché proporre opposizione, ha proposto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha applicato la riduzione di un sesto della pena, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., adottata secondo il procedimento di cui all'art. sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. Infatti solo qualora fossero state contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Pmt, Rv. 288150 - 01), con la conseguente esperibilità, quale rimedio impugnatorio, del ricorso per cassazione. 2. In forza del principio di conservazione sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta deve, pertanto, essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., (tra gli altri, Sez. 1, Ordinanza n. 24526 del 2024, Sez. 5, n. 503 del 3 n Presidente 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv.259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010, Mafrica, Rv. 248634), con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. Co
Sentenza Cassazione n. 32373/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris