CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 49015/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali, concedendole, però, il beneficio della non menzione della condanna; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata omesso di motivare circa l'attendibilità dei testi ascoltati in sede di giudizio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla sentenza di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod perì., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato peraltro che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ord n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d