CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 04781/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06S717C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara che il 7/6/2024, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di cui all'art.628 comma 2 cod. pen., la pena concordata tra le parti, deducendo, con unico motivo di impugnazione, la violazione di legge, per essere stata applicata una pena errata, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. del 13/5/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen., laddove non prevede una riduzione di pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo , il fatto risulti di lieve entità. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Va premesso, infatti, che la sentenza della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente è precedente la pronuncia di patteggiamento, sicché era onere della parte invocarla tempestivamente quantomeno all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], né può riconoscersi un'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena concordata tra le parti. Sotto il primo profilo, infatti, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023; Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), quale quella prospettata dal ricorrente, peraltro senza nemmeno confrontarsi con il rilievo che la particolare tenuità del danno del danno patrimoniale già è stata valutata dalla sentenza impugnata, con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., né la pena concordata tra le parti può essere ritenuta illegale, atteso che la pena base è stata indicata nell'ambito della forbice edittale di cui all'art. 628 cod. pen. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle < LU Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; < 2L,c) W C•4 P.Q.M. 1CCi Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 0z LI— 2W processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. o cp1,0 è- é— < <;1 Z Così deciso in Roma il 16 ot