Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 24/2021
ECLI:EU:C:2021:49
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0050
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 21 gennaio 2021 (
1
)
Causa C‑50/19 P
[OSCURATO:PERSONA], SL
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero – Nozione di aiuto di Stato – Selettività»
1.
La presente causa ha ad oggetto l’impugnazione introdotta da [OSCURATO:PERSONA], SL (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») contro la sentenza del 15 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
2
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso ex articolo 263 TFUE presentato da [OSCURATO:PERSONA] e diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/282/UE della [OSCURATO:PERSONA] del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere, cui la Spagna ha dato esecuzione (in prosieguo: la «decisione contestata») (
3
) e, in subordine, dell’articolo 4 della medesima decisione.
2.
La presente impugnazione fa parte di una serie di otto cause parallele aventi ad oggetto l’annullamento delle sentenze con cui il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati da alcune società spagnole contro la decisione contestata o contro la decisione 2011/5/CE della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere, cui la Spagna ha dato esecuzione (in prosieguo: la «decisione del 28 ottobre 2009») (
4
).
I.
I fatti, la misura controversa e la decisione contestata
3.
Il 10 ottobre 2007, a seguito di svariate interrogazioni scritte postele nel corso del 2005 e del 2006 da membri del Parlamento europeo, nonché di una denuncia di un operatore privato di cui era stata destinataria nel corso del 2007, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’attuale articolo 108, paragrafo 2, TFUE (
5
) (in prosieguo: la «decisione di avvio»), in relazione al dispositivo previsto all’articolo 12, paragrafo 5, introdotto nella Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge spagnola relativa all’imposta sulle società) dalla Ley 24/2001, de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] y del [OSCURATO:PERSONA] (legge 24/2001, recante adozione di misure in materia fiscale, amministrative e di ordine sociale), del 27 dicembre 2001 (
6
), e riportato dal [OSCURATO:PERSONA] 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades ([OSCURATO:PERSONA] 4/2004, che approva il testo modificato della legge relativa all’imposta sulle società, in prosieguo: «il TRLIS»), del 5 marzo 2004 (in prosieguo: la «misura controversa»). La misura controversa prevede che qualora l’acquisizione di una partecipazione azionaria in una «società estera» da parte di un’impresa soggetta ad imposta in Spagna sia almeno del 5% e la medesima partecipazione sia detenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno, l’avviamento (
7
) finanziario (
8
) che ne deriva può essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell’imposta sulle società cui è soggetta l’impresa. La misura controversa precisa che, per essere qualificata come «società estera», una società deve essere assoggettata a un’imposta identica a quella prevista in Spagna e le sue entrate devono derivare principalmente da attività imprenditoriali all’estero.
4.
Con la decisione del 28 ottobre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiuso il procedimento di indagine formale relativamente alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate in seno all’Unione europea. In tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato incompatibile con il mercato interno il regime di aiuto posto in esecuzione dalla Spagna in forza della misura controversa per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari per effettuare acquisizioni intracomunitarie.
5.
[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia mantenuto aperto il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate al di fuori dell’Unione, in attesa di ulteriori elementi che le autorità spagnole si erano impegnate a fornirle. Questa parte del procedimento è stata chiusa con l’adozione della decisione contestata. L’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione dichiara incompatibile con il mercato interno il regime di aiuto posto in esecuzione dalla Spagna in forza della misura controversa «per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione» (
9
). Il paragrafo 4 di tale articolo prevede che «[p]otranno continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto (…) le deduzioni fiscali concesse a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS a beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione alla data di pubblicazione della presente decisione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, per le partecipazioni di maggioranza possedute direttamente o indirettamente in imprese estere aventi sede in Cina, in India e in altri [OSCURATO:PERSONA] in cui è stata dimostrata o sia possibile dimostrare l’esistenza di espliciti ostacoli giuridici all’effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d’imprese». L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione contestata dispone il recupero dell’«aiuto incompatibile corrispondente alla riduzione fiscale prevista dal regime di cui all’articolo 1, paragrafo 1, presso i beneficiari i cui diritti in società estere, acquisiti mediante operazioni effettuate fuori dell’Unione, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi da 2 a 5».
II.
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
6.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione contestata. Con atto separato, la [OSCURATO:PERSONA] ha, l’11 novembre 2011, sollevato un’eccezione d’irricevibilità che il Tribunale ha riunito al merito. La procedura è stata sospesa dal 13 marzo al 7 novembre 2014, data alla quale il Tribunale si è pronunciato nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
10
) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]») annullando la decisione contestata, con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato erroneamente il requisito di selettività previsto all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale ha altresì annullato la decisione del 28 ottobre 2009 con sentenza del 7 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
11
) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]»).
7.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Tale impugnazione, che è stata registrata con il numero C‑21/15 P, è stata riunita all’impugnazione, registrata con il numero C‑20/15 P, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Con decisioni del presidente della Corte del 19 maggio 2015, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna sono stati autorizzati ad intervenire nelle cause riunite a sostegno delle conclusioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
12
) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), la Corte ha annullato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], rinviato la causa dinanzi al Tribunale e riservato in parte le spese. La Corte ha altresì annullato la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]».
8.
La procedura dinanzi al Tribunale, che era stata nuovamente sospesa a partire dal 9 marzo 2015, è stata ripresa il 21 dicembre 2016 e si è conclusa con l’adozione della sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’ha condannata alle spese.
III.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
9.
Con atto introduttivo d’istanza depositato alla cancelleria della Corte il 25 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto la presente impugnazione. Essa conclude: i) per l’annullamento della sentenza impugnata; ii) per l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione contestata, a titolo principale, nella misura in cui dichiara che il regime posto in essere dalla misura controversa costituisce un aiuto di Stato e, a titolo sussidiario, nella misura in cui dichiara che tale regime costituisce un aiuto anche quando implica una presa di controllo; iii) a titolo ancora più sussidiario, per l’annullamento dell’articolo 4 della decisione contestata, nella misura in cui richiede il recupero degli aiuti per le operazioni realizzate anteriormente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione contestata; iv) per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto dell’impugnazione e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese. La Repubblica federale di Germania sostiene le conclusioni di [OSCURATO:PERSONA].
IV.
Analisi
A.
Osservazioni preliminari
10.
Per un esame dello stato attuale della giurisprudenza in materia di selettività delle misure fiscali e, segnatamente, per un’illustrazione del metodo di analisi della selettività in tre fasi elaborato dalla Corte, rinvio alle considerazioni svolte e ai criteri richiamati ai paragrafi da 11 a 21 delle mie conclusioni nelle cause riunite C-51/19, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e C-64/19, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], presentate in data odierna. È alla luce di tali considerazioni e criteri che saranno esaminate le censure avanzate da [OSCURATO:PERSONA].
B.
Sull’impugnazione
11.
La ricorrente solleva due motivi a sostegno della sua impugnazione. Con il primo motivo essa contesta al Tribunale un’erronea interpretazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo, che si suddivide in quattro parti, è relativo ad un’erronea applicazione del metodo di analisi della selettività in tre tappe.
1.
Sul primo motivo d’impugnazione
a)
Argomenti delle parti
12.
Con il suo primo motivo d’impugnazione, la ricorrente, sostenuta dal governo tedesco, fa valere che il Tribunale ha erroneamente interpretato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] laddove ha affermato, ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, che la selettività di una misura può essere accertata in funzione del comportamento volontario delle imprese escluse dal vantaggio accordato da tale misura, senza considerare le circostanze nelle quali tali imprese si trovano. Secondo la ricorrente, emergerebbe infatti dai punti 67, 77 o 79 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] che l’analisi della selettività deve essere condotta in base alla situazione delle imprese e non del regime che si applica alle operazioni che esse realizzano. Ora, il fatto che certe imprese possano scegliere di effettuare determinate operazioni e altre no implicherebbe che esse si trovano in situazioni diverse. Le imprese che investono in società spagnole sarebbero libere di decidere se procedere a un raggruppamento e quindi se beneficiare dell’ammortamento. Per tali imprese, l’impossibilità di ammortizzare l’avviamento non dipenderebbe dalla situazione dell’impresa acquirente ma dal suo comportamento. Al contrario, prima dell’entrata in vigore della misura controversa, l’impossibilità di ammortamento in caso di acquisizione di partecipazioni di società estere sarebbe stata assoluta, specie in caso di acquisizioni extra-UE, e sarebbe dipesa dalla situazione dell’impresa acquirente e non dal suo comportamento. Le imprese che acquisiscono azioni in società residenti sarebbero dunque in una situazione più vantaggiosa, avendo la possibilità di scegliere.
13.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo d’impugnazione sia irricevibile poiché il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale non comprendeva nessuna censura relativa ai criteri in base ai quali comparare la situazione delle imprese beneficiarie della misura controversa e di quelle escluse dalla sua applicazione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], permettere a [OSCURATO:PERSONA] di sollevare nuove censure in sede d’impugnazione significherebbe consentirle di investire la Corte di una controversia più ampia rispetto a quella dedotta in giudizio dinanzi al Tribunale. Il primo motivo d’impugnazione sarebbe, in ogni caso, infondato, poiché la misura controversa non si applica unicamente alle imprese che acquistano partecipazioni in società straniere allo scopo di realizzare una fusione, ma anche a quelle che acquistano partecipazioni minoritarie.
b)
Valutazione
1)
Sulla ricevibilità
14.
L’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] va, a mio avviso, respinta.
15.
È certo vero che, secondo una giurisprudenza costante, richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un’impugnazione la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al Tribunale e che pertanto una parte non può, in linea di principio, sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale (
13
).
16.
Tuttavia, la Corte ha chiarito che un ricorrente può, nella sua impugnazione, far valere motivi che trovano il loro fondamento nella stessa sentenza impugnata e sono volti a criticarne, in diritto, la fondatezza (
14
).
17.
Pertanto, nella specie, anche a supporre che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la censura avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del suo primo motivo d’impugnazione costituisca un «motivo nuovo» rispetto a quelli sollevati a sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, ciò non sarebbe di per sé sufficiente a dichiararla irricevibile.
18.
Osservo peraltro che gli argomenti avanzati da [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del suo primo motivo d’impugnazione contengono una critica precisa e circostanziata dei motivi della sentenza impugnata e mirano a censurare l’interpretazione e l’applicazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale. Essi non potevano conseguentemente essere dedotti in giudizio dinanzi a quest’ultimo (
15
).
19.
In base a quanto precede ritengo pertanto che il primo motivo d’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato ricevibile.
2)
Nel merito
20.
L’esame del primo motivo d’impugnazione richiede di ripercorrere brevemente i passaggi salienti delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
21.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], con la quale ha annullato la decisione contestata, il Tribunale ha considerato, in primo luogo, che per soddisfare il requisito di selettività fosse necessario individuare in tutti i casi una categoria di imprese che beneficiano in maniera esclusiva del provvedimento considerato e che, ove quest’ultimo è potenzialmente accessibile a tutte le imprese, come nel caso della misura controversa, la selettività non potesse risultare dalla semplice constatazione di una deroga a un regime di tassazione comune o «normale» (
16
). In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che una differenziazione fiscale non permettesse in sé di concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto, ma che fosse, a tal fine, altresì necessario individuare una particolare categoria di imprese distinguibili in base a caratteristiche specifiche (
17
).
22.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui rileva, la Corte ha accolto l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] diretta, tra l’altro, a contestare l’obbligo, impostole dal Tribunale, di individuare un gruppo di imprese aventi caratteristiche specifiche al fine di dimostrare il carattere selettivo di una misura nazionale. Dopo aver ricordato il metodo di analisi della selettività in tre fasi, la Corte ha considerato che la misura controversa, in quanto idonea ad avvantaggiare
il complesso delle imprese aventi domicilio fiscale in Spagna che effettuano operazioni di acquisizione di partecipazioni azionarie
almeno del 5% in imprese fiscalmente domiciliate fuori da tale Stato membro, poteva essere considerata costitutiva di un aiuto di Stato e che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che tale misura, nonostante attribuisse un vantaggio di portata generale, ne conferiva il beneficio esclusivo a talune imprese o a taluni settori di attività (
18
). La Corte ha poi constatato che il ragionamento del Tribunale era basato su un’applicazione errata del requisito della selettività e che, trattandosi di una misura nazionale che attribuisce un vantaggio fiscale di portata generale, detto requisito è soddisfatto quando la [OSCURATO:PERSONA] giunge a dimostrare che la misura in parola
deroga al regime tributario comune o «normale
» applicabile nello Stato membro interessato, introducendo, tramite i suoi effetti concreti, un trattamento differenziato fra operatori, laddove gli operatori che beneficiano del vantaggio fiscale e quelli che ne sono esclusi si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione fattuale e giuridica analoga (
19
). Secondo la Corte, il Tribunale aveva dunque commesso un errore di diritto nel concludere che la misura controversa dovesse essere considerata non una misura selettiva, bensì una misura generale, sulla base del rilievo che essa non riguardava alcuna categoria specifica di imprese o di produzioni, che la sua applicazione era indipendente dalla natura dell’attività dell’impresa o che la stessa era accessibile, a priori o potenzialmente, a tutte le imprese che si proponevano di acquisire partecipazioni azionarie almeno del 5% in società straniere e che detenevano dette partecipazioni ininterrottamente durante almeno un anno (
20
). La Corte ha altresì precisato che, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale, l’eventuale selettività della misura contestata non era rimessa in discussione dalla circostanza che il requisito essenziale per ottenere il vantaggio fiscale attribuito dalla misura stessa riguarda un’operazione economica, più specificamente un’«operazione a carattere puramente finanziario», che non comporta un importo minimo di investimento e che si applica indipendentemente dalla natura dell’attività delle imprese beneficiarie (
21
). Essa ha quindi concluso che il Tribunale aveva erroneamente censurato le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla selettività della misura controversa senza verificare se quest’ultima avesse effettivamente analizzato e
dimostrato il carattere discriminatorio
di tale misura (
22
).
23.
Ai punti da 64 a 76 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto applicazione dei principi stabiliti dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e ha respinto la prima censura del motivo unico di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con la quale quest’ultima faceva valere il difetto di selettività della misura controversa poiché quest’ultima si applicava a tutte le imprese assoggettate all’imposta sulle società e non riservava il beneficio da essa previsto a un particolare tipo di imprese. Al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che discende dalla soluzione accolta dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] che «una constatazione di selettività non deriva necessariamente da un’impossibilità per determinate imprese di beneficiare del vantaggio previsto dalla misura in questione per via di vincoli giuridici, economici o pratici che impediscono loro di realizzare l’operazione cui è subordinata la concessione di tale vantaggio, ma può derivare semplicemente dal rilievo che esiste un’operazione che, benché analoga a quella cui è subordinata la concessione del vantaggio in questione, non dà diritto a quest’ultimo». Esso ha proseguito precisando che da ciò «consegue che una misura fiscale può essere selettiva anche laddove qualsiasi impresa sia libera di scegliere di realizzare l’operazione cui è subordinata la concessione del vantaggio previsto dalla medesima misura». Al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma che «[s]i è quindi posto l’accento su una nozione di selettività fondata sulla distinzione tra imprese che scelgono di realizzare determinate operazioni e altre imprese che scelgono di non realizzarle, e non sulla distinzione tra imprese sulla base delle loro caratteristiche proprie».
24.
Appare chiaro che, ai summenzionati punti 69 e 70, il Tribunale dà una lettura «orientata» della sentenza [OSCURATO:PERSONA], mettendo in rilievo gli aspetti che distinguono la soluzione accolta dalla Corte da quella seguita nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non senza lasciar trasparire una preferenza per quest’ultima. Tuttavia, contrariamente alla ricorrente, non ritengo che tali punti siano l’indice di una non corretta comprensione da parte del Tribunale della sentenza [OSCURATO:PERSONA], né che le affermazioni in essi contenute abbiano influenzato il ragionamento del Tribunale in un senso non conforme ai criteri stabiliti da tale sentenza.
25.
In effetti, per un verso, è in applicazione di tali criteri, richiamati in particolare al punto 68 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha concluso, al punto 75 di tale sentenza, in linea con quanto già peraltro emergeva dalla stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA], che la misura controversa, «che accorda un vantaggio la cui concessione è subordinata alla realizzazione di un’operazione economica, può essere selettiva anche laddove (…) qualsiasi impresa possa liberamente scegliere di realizzare tale operazione» e ha pertanto respinto la prima censura del motivo unico di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].
26.
Per altro verso, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], non si evince dai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, che il Tribunale abbia inteso affermare che la selettività di una misura nazionale può essere constatata in base al
solo
comportamento delle imprese escluse dal vantaggio attribuito dalla misura in esame, senza tener conto della situazione in cui si trovano tali imprese. Tali punti si limitano infatti a sottolineare che, in base alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], una misura
può
essere selettiva anche qualora la fruizione del vantaggio che essa prevede dipende non dalle caratteristiche specifiche dell’impresa ma dall’operazione che essa decide o no di realizzare (
23
).
27.
Ora, una tale affermazione non mi sembra in contrasto con la sentenza [OSCURATO:PERSONA]. In base a tale sentenza, infatti, una misura nazionale può essere selettiva anche qualora non identifichi ex ante una particolare categoria di beneficiari e qualora tutte le imprese stabilite sul territorio dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla loro dimensione, forma giuridica, settore di attività o altre caratteristiche ad esse peculiari, abbiano potenzialmente accesso al beneficio previsto da tale misura a condizione di procedere a un determinato tipo di investimento. Non è dunque a torto che il Tribunale ha in sostanza rilevato che, in base alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], ai fini della valutazione del carattere selettivo di una misura, rileva anche una disparità di trattamento ricollegabile al comportamento delle imprese.
28.
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che il primo motivo d’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] vada respinto come infondato.
2.
Sul secondo motivo d’impugnazione
29.
Con il suo secondo motivo d’impugnazione, suddiviso in quattro parti, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso un errore nella misura in cui ha ritenuto che l’esistenza eventuale di ostacoli ai raggruppamenti transfrontalieri non consente di escludere la selettività della misura controversa.
a)
Sulla prima parte del secondo motivo d’impugnazione
1)
Argomenti delle parti
30.
La ricorrente ritiene, in primo luogo, che il Tribunale abbia erroneamente concluso che obiettivo della deducibilità fiscale dell’avviamento è quello di assimilare il suo trattamento fiscale e contabile, indipendentemente dal fatto che l’impresa acquisisca partecipazioni in società residenti o non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il Tribunale, non solo avrebbe perso di vista la reale finalità del trattamento fiscale dell’avviamento che consisterebbe nel promuovere la neutralità fiscale rimuovendo gli ostacoli all’aggregazione transfrontaliera tra imprese, ma avrebbe altresì sostituito la propria motivazione a quella della decisione contestata, dal momento che, in nessun passaggio della decisione contestata figurerebbe un’analoga conclusione. La ricorrente fa valere, in secondo luogo, che, in diritto spagnolo, il trattamento fiscale e contabile dell’avviamento, pur essendo legati, restano distinti e seguono regole e criteri diversi. In terzo luogo, essa, osserva che, ai punti 103 e 104 della sentenza impugnata, il Tribunale riconosce esso stesso che un avviamento contabile può apparire senza fusione, vale a dire senza che una tale contabilizzazione implichi un effetto fiscale. In quarto luogo, essa ricorda che tra il 2008 e il 2015 il diritto spagnolo non permetteva l’ammortamento contabile dell’avviamento, mentre la deducibilità fiscale di quello derivante da fusione era comunque permesso. Secondo la ricorrente, è in conseguenza dell’erronea valutazione dell’obiettivo perseguito dalla misura controversa che il Tribunale avrebbe confermato la scelta operata dalla [OSCURATO:PERSONA] di identificare il sistema di riferimento nel trattamento fiscale dell’avviamento, escludendo che un tale sistema potesse essere costituito dalla misura controversa. In quinto luogo la ricorrente fa valere che le imprese che acquistano partecipazioni in società spagnole, oltre a poter liberamente procedere ad un’aggregazione avvalendosi della deduzione fiscale dell’avviamento, beneficiano di ulteriori vantaggi, quali l’accesso a un regime d’integrazione fiscale, ai quali non sono ammesse le imprese che acquistano partecipazioni in società estere. Riferendosi alle operazioni di acquisizione da essa realizzate negli [OSCURATO:PERSONA] e in Perù, la ricorrente sottolinea che, anche qualora si dovesse accettare che non esistono ostacoli giuridici all’aggregazione d’imprese, il solo fatto che le società spagnole e quelle straniere abbiano una forma giuridica o sociale diversa costituisce di per sé un ostacolo. Le imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti si troverebbero dunque in una situazione giuridica e fattuale diversa da quella in cui si trovano le imprese che acquisiscono partecipazioni in società estere, in particolare se, come è il caso della ricorrente, si tratta di società di paesi terzi e di partecipazioni di controllo.
31.
[OSCURATO:PERSONA], da un lato, eccepisce l’irricevibilità della prima parte del secondo motivo d’impugnazione per gli stessi motivi esposti al paragrafo 12 delle presenti conclusioni e, dall’altro, fa valere la sua infondatezza. Contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], la misura controversa non sarebbe tale da garantire la neutralità fiscale e non sarebbe proporzionata, poiché si applica anche ad acquisizioni transfrontaliere di partecipazioni minoritarie che non permetterebbero comunque di realizzare un raggruppamento d’imprese. Ne consegue che il Tribunale avrebbe correttamente concluso che la pretesa esistenza di ostacoli al raggruppamento d’imprese in Perù o negli [OSCURATO:PERSONA] è priva di pertinenza.
2)
Valutazione
32.
L’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] va respinta per gli stessi motivi indicati al paragrafo 13 delle presenti conclusioni.
33.
Nel merito, occorre anzitutto richiamare il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti da 79 a 111 della sentenza impugnata, contro i quali sono dirette le censure sollevate da [OSCURATO:PERSONA]. Tale ragionamento può essere suddiviso in due parti.
34.
La prima parte, che include i punti da 79 a 95 affronta, in generale, la questione della metodologia applicabile alla determinazione del sistema di riferimento nel quadro della prima fase dell’esame sulla selettività. Al punto 85, il Tribunale afferma che la delimitazione materiale di tale sistema è effettuata, in linea di principio, in collegamento con la misura analizzata e, al punto 89, preceduto da un’analisi delle sentenze dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] (
24
) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]») e dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
25
) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]»), esso constata che, «oltre all’esistenza di un nesso tra l’oggetto della misura in questione e quello del regime normale, l’esame del carattere analogo delle situazioni ricomprese in tale misura e delle situazioni ricomprese in tale regime consente parimenti di delimitare materialmente la portata del medesimo». Il Tribunale prosegue indicando, ai punti 90 e 91, che, poiché è il carattere analogo di tali situazioni che consente anche di ritenere che esista una deroga allorché le situazioni ricomprese nella misura contestata sono trattate diversamente da quelle ricomprese nel regime normale, un «ragionamento d’insieme sulle prime due fasi del metodo [di analisi della selettività] può, in determinati casi, portare a determinare sia il regime normale sia l’esistenza di una deroga».
35.
Nella seconda parte del suo ragionamento, che comprende i punti da 96 a 111 della sentenza impugnata, in applicazione della metodologia esposta ai punti da 95 a 108 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato se, alla luce dell’obiettivo del regime normale individuato dalla [OSCURATO:PERSONA], le imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti e quelle che acquisiscono partecipazioni in società non residenti si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga. Tale esame di comparabilità, che di norma è condotto nel quadro della seconda fase dell’analisi sulla selettività, è dunque anticipato alla prima fase e dal suo risultato il Tribunale fa dipendere la corretta delimitazione del sistema di riferimento (v. punto 96 della sentenza impugnata). Al termine di detto esame, il Tribunale giunge alla conclusione che «le imprese che acquisiscono partecipazioni in società non residenti si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito dal trattamento fiscale dell’avviamento, in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti» (punto 109 della sentenza impugnata) e che la [OSCURATO:PERSONA] ha a ragione considerato «come regime normale, il trattamento fiscale dell’avviamento e non il trattamento fiscale dell’avviamento finanziario istituito dalla misura [controversa]» (punto 110 della sentenza impugnata). Al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale chiude questa parte del suo ragionamento rilevando che la suddetta misura «consentendo l’ammortamento dell’avviamento per acquisizioni di partecipazioni in società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], applica a tali operazioni un trattamento differente da quello applicabile alle acquisizioni di partecipazioni in società residenti, nonostante che questi due tipi di operazioni si trovino, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime normale, in situazioni di fatto e di diritto analoghe».
36.
Osservo, a titolo preliminare, che [OSCURATO:PERSONA] sembra ritenere che il sistema di riferimento identificato dal Tribunale nel trattamento fiscale dell’avviamento sia coerente con quello adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione contestata e non invoca dunque sul punto una sostituzione dei motivi, a differenza delle ricorrenti nelle cause parallele indicate alla nota 4 delle presenti conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] non solleva neanche critiche dirette a contestare la metodologia esposta dal Tribunale ai punti da 79 a 95 della sentenza impugnata, sui quali mi limito dunque a richiamare le osservazioni svolte al paragrafo 73 delle mie conclusioni nelle cause riunite C-51/19 e C-64/19, presentate in data odierna.
37.
Per quanto riguarda gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] diretti a contestare la conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 108 della sentenza impugnata secondo cui obiettivo del sistema di riferimento è di assicurare una certa coerenza tra il trattamento fiscale dell’avviamento e il suo trattamento contabile ritengo che essi debbano essere dichiarati irricevibili. In effetti, tale conclusione si basa su constatazioni che scaturiscono dall’interpretazione dei principi fiscali e contabili del dritto spagnolo in materia di avviamento operata dal Tribunale e che sono, pertanto, sottratte al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo venga allegato e dimostrato uno snaturamento dei suddetti principi (
26
).
38.
Dev’essere invece a mio avviso accolta la censura fondata sulla sostituzione dei motivi della decisione contestata per quanto riguarda l’identificazione dell’obiettivo del sistema di riferimento. È infatti giocoforza rilevare che in nessun passaggio della decisione contestata la [OSCURATO:PERSONA] menziona quale obiettivo del sistema di riferimento da essa identificato il mantenimento di una certa coerenza tra trattamento fiscale e trattamento contabile dell’avviamento. Certo, il Tribunale conferma le constatazioni contenute nella decisione contestata laddove indica che il trattamento fiscale dell’avviamento si organizza intorno al criterio dell’esistenza o no di un’aggregazione d’imprese (v. punti 103 e 105) e laddove spiega, richiamando i considerando 28 e 123 di tale decisione, che ciò è dovuto alla circostanza che a seguito di un’acquisizione o di un conferimento di attivi detenuti da imprese indipendenti ovvero di una fusione o di una scissione «un avviamento risulta, come attività immateriale distinta, nella contabilità dell’impresa derivante dall’aggregazione» (v. punto 104 della sentenza impugnata). Del pari, è coerente con quanto accertato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione contestata (v. in particolare i considerando da 121 a 124) anche l’affermazione, contenuta al punto 103 della sentenza impugnata, secondo cui il trattamento fiscale dell’avviamento è in linea con una logica contabile. Tuttavia, è in modo totalmente autonomo rispetto a tale decisione e sulla base di una propria interpretazione delle regole fiscali e contabili spagnole, che il Tribunale conclude che obiettivo delle regole sull’ammortamento dell’avviamento fiscale contenute nella legge spagnola sull’imposta sulle società è la coerenza tra trattamento fiscale e contabile dell’avviamento e che, rispetto a tale obiettivo la situazione delle imprese che investono in società spagnole è comparabile a quella delle imprese che investono in società non residenti.
3)
Sulle conseguenze della fondatezza della censura relativa ad una sostituzione dei motivi
39.
In proposito, ricordo anzitutto che, in base alla giurisprudenza richiamata ai paragrafi da 13 a 15 delle mie conclusioni nelle cause riunite C-51/19 e C-64/19, presentate in data odierna, l’esame di comparabilità da effettuarsi nel quadro della seconda fase dell’analisi della selettività deve essere condotto alla luce dell’obiettivo del sistema di riferimento e non di quello della misura contestata.
40.
Nella decisione contestata, pur affermando che la misura controversa perseguiva anche un obiettivo volto ad aumentare la competitività internazionale delle imprese spagnole (v. considerando 138), la [OSCURATO:PERSONA] ha nondimeno esaminato se essa potesse giustificarsi alla luce del principio di neutralità fiscale, giungendo ad una conclusione negativa sulla base di una doppia motivazione. Da un lato essa ha respinto l’argomento avanzato dal Regno di Spagna secondo cui un trattamento differente degli investimenti esteri era necessario a causa di ostacoli alle fusioni transfrontaliere, ritenendo che non fosse stata dimostrata l’esistenza né di ostacoli generalizzati alla fusione, né di ostacoli specifici ai paesi esaminati. Tale motivazione è contenuta ai considerando da 110 a 118 della decisione contestata nella parte relativa alla definizione del sistema di riferimento. Dall’altro, essa ha ritenuto che, in ogni caso, la misura controversa non fosse proporzionata (v. considerando da 132 a 140 della decisione contestata).
41.
Non risulta invece, alla lettura della decisione contestata, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia attribuito al
sistema di riferimento
da essa identificato l’obiettivo di neutralità fiscale rivendicato dinanzi alla Corte da [OSCURATO:PERSONA]. Senza identificare esplicitamente l’obiettivo di tale sistema, essa ha sostanzialmente ritenuto che le imprese che investono in società nazionali e quelle che investono in società estere si trovassero in una situazione comparabile con riferimento al regime introdotto dalla misura controversa che prevedeva, in deroga al sistema di riferimento, l’ammortamento dell’avviamento finanziario anche nel caso in cui l’acquisizione di partecipazioni non fosse seguita da fusione (
27
). In altri termini la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che potesse costituire una discriminazione, ove non giustificata dal Regno di Spagna, la differenziazione introdotta dalla misura controversa tra imprese che acquistano partecipazioni in società residenti, le quali devono necessariamente procedere ad una fusione per ammortizzare l’avviamento e quelle che invece acquistano partecipazioni in società estere, le quali beneficiano
automaticamente
della possibilità di operare una tale deduzione indipendentemente dalla circostanza che l’operazione fosse preordinata ad una fusione e indipendentemente dalla prova dell’esistenza di effettivi ostacoli alla realizzazione di una tale fusione.
42.
Se un tale modo di procedere può sembrare non completamente in linea con il metodo di analisi in tre tappe della selettività come precisato dalla giurisprudenza più recente a partire dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], posteriore alla decisione contestata, non ritengo che tale decisione debba per questo solo motivo essere annullata.
43.
La misura controversa è, come afferma d’altronde chiaramente il Regno di Spagna, una misura correttiva, che serve a ovviare agli effetti sfavorevoli del trattamento fiscale dell’avviamento in generale, in base al quale l’ammortamento è consentito solo in caso di aggregazioni d’imprese (o nel caso di acquisizione di controllo e di consolidazione dei conti). Essa tende dunque, per sua stessa natura, a riservare un trattamento favorevole a una determinata categoria di imprese, nella specie quelle che procedono a un certo tipo d’investimenti, come peraltro affermato dalla stessa Corte ai punti 62 e 119, della sentenza [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che tali imprese sarebbero altrimenti penalizzate dall’applicazione del regime normale. Ora, indipendentemente dagli inquadramenti sistematici imposti dalla giurisprudenza, ritengo che le differenziazioni introdotte da misure di questo tipo debbano tendenzialmente essere valutate, oltre che in base alla materialità dei presupposti fattuali sui quali si fondano, alla luce della loro proporzionalità nonché della loro adeguatezza a realizzare l’obiettivo perseguito e dunque nel quadro della terza fase di analisi della selettività, diretta a verificare se la disparità di trattamento introdotta da una misura derogatoria a priori selettiva sia giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui si inserisce. Un tale controllo sarebbe invece sistematicamente escluso se fosse sufficiente, nel quadro della seconda fase dell’analisi della selettività, invocare quale obiettivo del sistema di riferimento, alla luce del quale effettuare l’esame di comparabilità delle situazioni oggetto di differenziazione, l’obiettivo generale di neutralità fiscale nel quale si iscrive l’obiettivo specifico dell’intervento correttivo attuato dalla misura in esame.
44.
La neutralità fiscale è uno degli obiettivi cui tende ogni regime tributario e non vi è dubbio che a tale principio sia ispirato anche il regime fiscale dell’avviamento nel quadro dell’imposta spagnola sulle società. Tuttavia, come correttamente affermato dal Tribunale al punto 131 della sentenza impugnata l’obiettivo perseguito da tale regime «non è di consentire alle imprese di beneficiare del vantaggio fiscale consistente nell’ammortamento dell’avviamento quando esse incontrano difficoltà che impediscono loro di effettuare un’aggregazione d’imprese». Accogliere la censura di [OSCURATO:PERSONA] significherebbe dunque ammettere, in contrasto con la più recente giurisprudenza in materia di selettività, che l’esame di comparabilità nel quadro della seconda fase dell’analisi sulla selettività deve essere condotto alla luce dell’obiettivo della misura controversa e non di quello del sistema di riferimento e ciò indipendentemente dal fatto che tale obiettivo non sia stato esplicitamente individuato nella decisione contestata e anche ove esso debba, conformemente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], essere identificato nella neutralità fiscale.
4)
Conclusioni sulla prima parte del secondo motivo d’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]
45.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di dichiarare che il Tribunale ha erroneamente interpretato la decisione contestata sostituendo la propria motivazione a quella di tale decisione, ma che questo errore non può determinare l’annullamento della sentenza impugnata, dato che la censura di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla quale tale errore è stato commesso deve comunque essere respinta.
b)
Sulla seconda parte del secondo motivo d’impugnazione
1)
Argomenti delle parti
46.
La ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe a torto respinto la possibilità di considerare la misura controversa come sistema di riferimento autonomo basandosi sulle conclusioni dell’avvocato generale Warner nella causa Italia/[OSCURATO:PERSONA] (
28
) (in prosieguo: le «conclusioni dell’avvocato generale Warner»). In effetti, contrariamente alla misura in questione in tale causa, la misura controversa non mira a risolvere un problema puntuale di un determinato settore industriale, ma si applica a tutte le imprese assoggettate all’imposta sulle società. Il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore nella misura in cui non ha considerato la misura controversa come una misura a carattere generale destinata ad offrire agli operatori economici una soluzione pratica che assimilasse il trattamento fiscale delle operazioni transnazionali a quello previsto dagli articoli 89, paragrafo 3, e 11, paragrafo 4, TRLIS per le operazioni nazionali, affinché le decisioni d’investimento siano prese dalle imprese in base a criteri economici e non fiscali. La misura controversa sarebbe chiaramente una misura di politica economica generale diretta a preservare il principio di neutralità fiscale. In subordine, la ricorrente fa valere che la misura controversa deve essere considerata come giustificata in base alla logica del sistema fiscale, alla luce del principio di neutralità fiscale.
47.
[OSCURATO:PERSONA], da un lato, eccepisce l’irricevibilità della seconda parte del secondo motivo d’impugnazione per gli stessi motivi esposti al paragrafo 12 delle presenti conclusioni, dall’altro ne fa valere l’infondatezza. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la misura controversa non assicurerebbe la neutralità fiscale poiché accorda all’acquisizione di partecipazioni in imprese estere condizioni più favorevoli di quelle previste per le partecipazioni in imprese nazionali. Per le prime, infatti, l’ammortamento dell’avviamento è subordinato alla sola condizione dell’acquisto di una partecipazione del 5% nel capitale dell’impresa acquisita, mentre nel secondo caso è richiesto anche il raggruppamento tra le imprese.
2)
Valutazione
48.
Occorre anzitutto respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] per gli stessi motivi indicati al paragrafo 13 delle presenti conclusioni.
49.
Nel merito, nella misura in cui [OSCURATO:PERSONA] contesta il riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Warner, contenuto ai punti 114 e 115 della sentenza impugnata, rilevo, anzitutto, che i suoi argomenti non sono volti a criticare, in quanto tale, l’affermazione, che il Tribunale estrapola da tali conclusioni, secondo cui una misura fiscale non può costituire un sistema di riferimento autonomo «se è volta a far fronte a un problema specifico» (
29
), bensì la conclusione – cui il Tribunale è giunto al punto 138 della sentenza impugnata – secondo cui la rimozione degli effetti degli ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere sul trattamento fiscale dell’avviamento costituisce un «problema puntuale», oltre che l’assimilazione della presente fattispecie a quella oggetto delle sopramenzionate conclusioni.
50.
Osservo poi che, contrariamente a quanto ritengono la ricorrente, non è in considerazione del carattere «puntuale» dell’obiettivo perseguito dalla misura controversa che il Tribunale ha escluso che tale misura potesse costituire un sistema di riferimento a sé stante. Emerge infatti chiaramente dai punti 121 e 122 della sentenza impugnata che il Tribunale è giunto a tale conclusione in considerazione del fatto che detta misura costituiva «un’eccezione a una regola generale secondo la quale solo le aggregazioni d’imprese possono comportare l’ammortamento dell’avviamento», diretta a porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dall’applicazione di tale regola, unitamente alla constatazione che detta misura non erigeva l’operazione di acquisizione di partecipazioni azionarie a nuovo criterio generale intorno al quale organizzare il trattamento fiscale dell’avviamento, ma «riserva[va] il beneficio dell’ammortamento dell’avviamento alle sole acquisizioni di partecipazioni in società non residenti» (v. punto 122 della sentenza impugnata). Non è dunque il carattere «limitato» dell’obiettivo perseguito dalla misura controversa che il Tribunale ha in fin dei conti ritenuto decisivo, nonostante l’affermazione fatta a chiusura della sua analisi al punto 125 della sentenza impugnata.
51.
In tali circostanze, gli argomenti avanzati dalla ricorrente volti, da un lato, a contestare l’assimilazione della presente fattispecie a quella in esame nella causa oggetto delle conclusioni dell’avvocato generale Warner e, dall’altro, a dimostrare che obiettivo della misura controversa è la salvaguardia del principio di neutralità fiscale e non la soluzione di un «problema particolare», sono, a mio avviso, insufficienti a infirmare il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti da 112 a 127 della sentenza impugnata.
52.
Rilevo infine che, nella misura in cui, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la misura controversa dev’essere considerata non selettiva poiché è accessibile a tutte le imprese assoggettate all’imposta sulle società, essa rimette direttamente in discussione la sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha affermato che detta misura, in quanto idonea ad avvantaggiare il complesso delle imprese aventi domicilio fiscale in Spagna che effettuano operazioni di acquisizione di partecipazioni azionarie almeno del 5% in imprese fiscalmente domiciliate fuori da tale Stato membro, poteva essere considerata costitutiva di un aiuto di Stato nonostante attribuisse un vantaggio di portata generale, ove ne fosse dimostrato il carattere discriminatorio (
30
).
53.
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che la seconda parte del secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] debba essere rigettata in quanto infondata.
c)
Sulla terza parte del secondo motivo d’impugnazione
1)
Argomenti delle parti
54.
La terza parte del secondo motivo d’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], sollevata a titolo subordinato, è diretta contro il punto 134 della sentenza impugnata in cui, dopo aver ricordato che «il regime normale prevede l’ammortamento dell’avviamento solo in caso di aggregazione d’imprese e che la misura contestata, consentendo tale ammortamento nel caso di acquisizioni di partecipazioni azionarie in società non residenti, applica a tali operazioni un trattamento diverso da quello applicabile alle acquisizioni di partecipazioni azionarie in società residenti, sebbene questi due tipi di operazioni si trovino, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime normale, in situazioni di fatto e di diritto analoghe», il Tribunale ha affermato che «la misura [controversa] introduce (…) una deroga al regime di cui trattasi, come la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto». Secondo la ricorrente, anche a supporre che il sistema di riferimento quale definito dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermato dal Tribunale sia corretto, niente consentiva al Tribunale di concludere nel senso dell’esistenza di una deroga al sistema di riferimento poiché le imprese che acquistano partecipazioni in società residenti in Spagna e quelle che acquistano partecipazioni in società estere non si trovano in una situazione analoga a causa dell’esistenza di barriere ai raggruppamenti transfrontalieri.
55.
[OSCURATO:PERSONA], da un lato, eccepisce l’irricevibilità della terza parte del secondo motivo d’impugnazione per gli stessi motivi esposti al paragrafo 12 delle presenti conclusioni, dall’altro ne fa valere l’infondatezza, dal momento che la questione dell’esistenza di ostacoli al raggruppamento d’imprese sarebbe priva di pertinenza ai fini dell’esame di comparabilità.
2)
Valutazione
56.
L’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] va respinta per gli stessi motivi indicati al paragrafo 13 delle presenti conclusioni.
57.
Nel merito, rilevo anzitutto che il Tribunale ha escluso la pertinenza dell’eventuale esistenza di ostacoli ai raggruppamenti transfrontalieri ai fini dell’esame di comparabilità tra le imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti in Spagna e imprese che acquisiscono partecipazioni in società estere sulla base dei motivi esposti ai punti da 128 a 133 della sentenza impugnata, non interessati dalla censura sollevata da [OSCURATO:PERSONA], e che il punto 134 di tale sentenza, contro il quale è invece diretta tale censura, è formulato a titolo sovrabbontante («[a] mayor abundamiento», in spagnolo, lingua processuale facente fede, e «[a]u surplus», in francese).
58.
Nella misura in cui gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] debbano considerarsi come diretti a contestare le conclusioni cui il Tribunale è giunto ai punti 108 e 111 della sentenza impugnata, essi si confondono con gli argomenti sviluppati a sostegno delle censure da essa avanzate nel quadro della prima parte del secondo motivo d’impugnazione, all’esame delle quali perciò rinvio.
59.
In base alle considerazioni che precedono, ritengo che anche la terza parte del secondo motivo d’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] debba essere respinta.
d)
Sulla quarta parte del secondo motivo d’impugnazione:
1)
Posizione delle parti
60.
La quarta parte del secondo motivo d’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] è diretta a contestare il punto 155 della sentenza impugnata in cui il Tribunale, al termine dell’analisi svolta ai punti da 147 a 154 della sentenza impugnata, ha concluso che non era stato dimostrato che del vantaggio derivante dalla misura controversa avrebbero beneficiato le imprese che subiscono la differenza di trattamento cui la medesima misura mira a porre rimedio e, pertanto, che non erano stati dimostrati «gli effetti neutralizzanti» di detta misura. Secondo la ricorrente, in assenza della correzione apportata da tale misura, il principio di neutralità fiscale sarebbe violato poiché si consoliderebbero situazioni nelle quali gli ostacoli alle acquisizioni in società estere impedirebbero l’ammortamento dell’avviamento alle stesse condizioni alle quali sono assoggettate le acquisizioni di partecipazioni in società residenti. Sull’esistenza di ostacoli alle fusioni con società statunitensi e peruviane, [OSCURATO:PERSONA] rinvia agli elementi già fatti valere nel ricorso dinanzi al Tribunale. Quanto alla constatazione da quest’ultimo effettuata al punto 154 della sentenza impugnata, secondo cui non risultava dal fascicolo che il Regno di Spagna avesse «provato che le imprese che intendono procedere a fusioni transfrontaliere e che non possono farlo a causa di ostacoli, in particolare giuridici, all’aggregazione acquisiscono automaticamente partecipazioni in società non residenti o, quanto meno, conservano le partecipazioni di cui già dispongono», [OSCURATO:PERSONA] afferma che un test siffatto non figura nella decisione contestata e che si tratterebbe dunque di un’altra sostituzione dei motivi di tale decisione cui ha proceduto il Tribunale. In conclusione, secondo [OSCURATO:PERSONA], la misura controversa è giustificata dalla logica del sistema fiscale e, in particolare, dal principio di neutralità fiscale.
61.
[OSCURATO:PERSONA], da un lato, eccepisce l’irricevibilità della quarta parte del secondo motivo d’impugnazione per gli stessi motivi esposti al paragrafo 12 delle presenti conclusioni, dall’altro ne fa valere l’infondatezza con argomenti identici a quelli già esposti al paragrafo 44 delle presenti conclusioni.
2)
Valutazione
62.
Occorre anzitutto respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] per gli stessi motivi indicati al paragrafo 13 delle presenti conclusioni.
63.
Per quanto concerne il merito, ricordo che, ai punti da 149 a 156 della sentenza impugnata, il Tribunale, partendo dalla constatazione che la misura controversa «si basa necessariamente sull’assunto che le imprese che intendono effettuare fusioni transfrontaliere e che non possono farlo a causa di ostacoli (…) all’aggregazione acquisiscono automaticamente partecipazioni in società non residenti o, quanto meno, conservano le partecipazioni di cui già dispongono» (punto 149 della sentenza impugnata) ha concluso che il Regno di Spagna, al quale incombeva giustificare la deroga apportata al sistema di riferimento dalla misura controversa, non aveva dimostrato un tale assunto. Il Tribunale ha ritenuto in sostanza che, poiché l’acquisizione di partecipazioni è un’operazione distinta dalla fusione e non costituisce un’alternativa a quest’ultima, la misura controversa conferisse in realtà un vantaggio alle imprese che intendono investire in società straniere, ma che non hanno necessariamente per obiettivo di procedere ad una fusione, vale a dire ad imprese diverse da quelle che subirebbero, secondo quanto affermato dal Regno di Spagna, le conseguenze sfavorevoli delle regole generali sull’ammortamento dell’avviamento.
64.
In proposito rilevo anzitutto che, se ai punti contestati con la censura in esame il Tribunale ha concluso che il Regno di Spagna non aveva dimostrato che la misura controversa neutralizzasse gli effetti asseritamente penalizzanti del regime normale, esso ha tuttavia proseguito la sua analisi partendo dal presupposto che tale dimostrazione fosse stata fornita (v. punti 157 e 165 della sentenza impugnata). I motivi contro i quali è diretta detta censura, come peraltro espressamente indicato al punto 166 della sentenza impugnata, non sono dunque gli unici sui quali si fonda la conclusione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errori nel ritenere che il Regno di Spagna non avesse giustificato la differenziazione introdotta dalla misura controversa. Ne consegue che, anche ove la censura in esame fosse accolta, tale conclusione resterebbe supportata da motivi diversi (esposti ai punti da 145 a 165 della sentenza impugnata). Orbene, risulta da costante giurisprudenza che, nell’ambito di un’impugnazione, un mezzo diretto contro un motivo ultroneo della sentenza impugnata, il cui dispositivo è adeguatamente basato su altri motivi di diritto, è inoperante e dev’essere pertanto respinto (
31
).
65.
Rilevo peraltro che, se è vero che, il ragionamento esposto ai punti da 149 a 156 della sentenza impugnata non si ritrova espresso negli stessi termini nella decisione contestata, esso si inserisce perfettamente nella logica in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato la mancanza di coerenza e di proporzionalità della misura controversa rispetto all’asserito obiettivo di neutralizzazione degli effetti sfavorevoli del regime normale di ammortamento dell’avviamento per le imprese che acquistano partecipazioni in società estere e si trovano nell’impossibilità di procedere a fusioni transfrontaliere (
32
). Non ritengo dunque che il Tribunale abbia operato, come sostiene la ricorrente, una sostituzione dei motivi della decisione contestata.
66.
Per le ragioni che precedono, la quarta parte del secondo motivo d’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] è, a mio avviso, inconferente e, in subordine, infondata.
C.
Sulla domanda di sostituzione dei motivi della [OSCURATO:PERSONA]
67.
Per il caso in cui l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere considerata fondata, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di procedere ad una sostituzione dei motivi e di dichiarare il ricorso dinanzi al Tribunale irricevibile. In proposito, ricordo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato dinanzi al Tribunale un’eccezione formale d’irricevibilità al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], eccezione che era stata riunita al merito. Basandosi sulla sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer (
33
) (in prosieguo: la «sentenza Boehringer»), al punto 26 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto giustificato esaminare nel merito il ricorso senza statuire preliminarmente su tale eccezione (
34
).
68.
Poiché suggerisco alla Corte di respingere l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], mi limiterò di seguito a qualche breve considerazione sul merito della domanda della [OSCURATO:PERSONA], che richiede in sostanza di esaminare l’eccezione d’irricevibilità sollevata da quest’ultima dinanzi al Tribunale.
69.
Si pone in sostanza la questione di sapere se un’impresa, al fine di provare la sua legittimazione ad agire contro la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] dichiara incompatibile con il mercato interno un regime di aiuti che accorda una deduzione fiscale e impone la restituzione degli aiuti versati in esecuzione dello stesso, possa limitarsi a invocare e a produrre, da un lato, le correzioni al conto dei profitti e delle perdite da essa apportate in applicazione della deduzione in questione nel quadro di un sistema di autoliquidazione dal quale emerge una base imponibile negativa, e, dall’altro, le rettifiche apportate dall’autorità fiscale nel quadro della procedura di controllo dell’autoliquidazione e motivate dall’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA].
70.
Dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] era priva di legittimazione ad agire e di interesse ad agire contro la decisione contestata, poiché non aveva la qualità di beneficiario effettivo di un aiuto concesso in esecuzione del regime istituito con la misura controversa e non era tenuta a restituirlo né era esposta al rischio di una tale restituzione, come invece richiesto dalla giurisprudenza (
35
). Secondo la [OSCURATO:PERSONA] un regime fiscale che accorda una deduzione fiscale conferisce un vantaggio solo qualora il contribuente realizza dei benefici e ottiene una riduzione d’imposta. Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ottenuto nessuna riduzione d’imposta, poiché la sua base imponibile era risultata negativa. Il fatto che la decisione contestata abbia determinato la riduzione della base imponibile negativa che [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a compensare con eventuali benefici nel corso di esercizi ulteriori non sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare la sua qualità di beneficiaria tenuta alla restituzione dell’aiuto, poiché, in siffatte circostanze, l’effetto della decisione contestata sarebbe unicamente quello di non consentirle di applicare la deduzione in futuro. La ricorrente ha replicato all’eccezione d’irricevibilità della [OSCURATO:PERSONA] che essa aveva beneficiato di un aiuto individuale per le operazioni effettuate in Perù e negli [OSCURATO:PERSONA] (
36
), che figurava sulla lista dei beneficiari degli aiuti in questione e che il recupero è avvenuto attraverso la rettifica delle basi imponibili negative effettuata dall’autorità fiscale in applicazione della decisione contestata.
71.
Per parte mia rilevo che, dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto, in allegato al ricorso, una «proposta di liquidazione» dell’agenzia delle entrate di Alcobendas, in cui l’autorità fiscale indica espressamente di non aver proceduto alle verifiche relative alla veridicità delle operazioni di acquisizione menzionate nell’atto di autoliquidazione di [OSCURATO:PERSONA], ma di aver unicamente esaminato la documentazione da questa allegata al fine di dare attuazione alla decisione contestata. In tale proposta, che non appare rivestire il carattere di un atto definitivo e vincolante, l’autorità fiscale indica di aver modificato la base imponibile dichiarata da [OSCURATO:PERSONA] poiché le correzioni da questa apportate in applicazione della misura controversa in relazione all’acquisizione di partecipazioni in una società peruviana dovevano considerarsi non corrette dato che tale misura era stata considerata come un aiuto di Stato nella decisione contestata. In allegato alle osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità, [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre prodotto due avvisi di imposizione provvisoria che confermano le rettifiche apportate all’atto di autoliquidazione. Quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] risulta dunque confermato dagli atti contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua replica. Del pari, rilevo che la [OSCURATO:PERSONA] ha a torto sostenuto dinanzi al Tribunale che la situazione di [OSCURATO:PERSONA] era assimilabile a quella della ricorrente nella causa che ha dato origine alla sentenza dell’8 marzo 2012, Iberdrola/[OSCURATO:PERSONA] (
37
), poiché, come emerge dal punto 29 di tale sentenza, detta ricorrente non aveva richiesto l’applicazione della misura controversa in nessuna delle sue dichiarazioni fiscali.
72.
Mi chiedo, tuttavia, da un lato, se un’impresa possa considerarsi beneficiaria effettiva di una deduzione fiscale concessa in applicazione di un regime di aiuti dichiarato incompatibile anche qualora non abbia beneficiato di una riduzione d’imposta ma unicamente di un credito d’imposta da far valere nel corso di esercizi successivi nel caso in cui siano maturati utili (
38
) e, dall’altro, se sia sufficiente a provare tale qualità un provvedimento in cui quest’ultima si limita a prendere atto della correzione apportata dall’impresa interessata in sede di autoliquidazione senza verificare l’esistenza delle condizioni materiali di applicazione della deduzione in parola.
73.
Ciò detto, ricordo che, nella sentenza del 28 giugno 2018, Andres/[OSCURATO:PERSONA] (
39
) (in prosieguo la «sentenza Andres»), la Corte ha chiarito che il fatto che un ricorrente possa o meno rientrare nella categoria dei beneficiari effettivi o dei beneficiari potenziali di un aiuto individuale, concesso in base a un regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato interno da una decisione della [OSCURATO:PERSONA], non è decisivo per determinare se tale ricorrente sia individualmente interessato da tale decisione qualora, in ogni caso, si accerti che quest’ultima lo riguarda altrimenti, a causa di determinate qualità sue personali o di una situazione di fatto che lo caratterizzi rispetto a chiunque altro. Ove si pronunci sull’eccezione d’irricevibilità della [OSCURATO:PERSONA] e giunga alla conclusione che [OSCURATO:PERSONA] non può considerarsi beneficiario effettivo del vantaggio previsto dalla misura controversa, la Corte dovrà pertanto valutare se la sua situazione sia comunque tale da distinguerla da altri operatori che sono interessati solo in quanto beneficiari potenziali di tale misura e, in particolare, se il «credito d’imposta» che essa afferma di aver maturato applicando la misura controversa in sede di autoliquidazione le conferisca, in virtù della legislazione spagnola (
40
), un «diritto a un risparmio fiscale» (
41
), come è stato riconosciuto per la ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza Andres. In proposito mi limito ad osservare che, in tale causa, il Tribunale aveva accertato, da un lato, che detta ricorrente aveva realizzato, in un esercizio precedente all’apertura della procedura di indagine formale, benefici imponibili da cui avrebbe dedotto le perdite riportate a titolo della clausola di risanamento di cui si trattava in detta causa e, dall’altro, che risultava da un’informazione vincolante delle autorità fiscali tedesche che essa soddisfaceva le condizioni per l’applicazione di tale clausola (
42
).
74.
Per quanto concerne l’asserito difetto di interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA], ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di detto atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (
43
). L’interesse ad agire di un ricorrente deve essere concreto ed attuale (
44
). Non può riguardare una situazione futura ed ipotetica (
45
). Nella specie, è lecito chiedersi se i criteri di sussistenza di un interesse ad agire «concreto e attuale» siano soddisfatti dato che l’applicazione della misura controversa alla situazione della ricorrente, a supporre che sia accertata, avrebbe determinato non una riduzione del carico fiscale, con la conseguente esposizione al rischio di dover procedere al versamento dell’imposta dovuta in assenza della deduzione, ma unicamente «il riconoscimento dell’applicazione futura di basi imponibili negative» da compensare con eventuali benefici nell’arco di un determinato periodo di tempo.
V.
Sulle spese
75.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. In forza dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile, mutatis mutandis, in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, al procedimento dinanzi alla Corte avente ad oggetto un’impugnazione contro una decisione del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché suggerisco alla Corte di respingere l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima deve, a mio avviso, essere condannata alle spese, conformemente alla domanda in tal senso formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ai termini dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte «una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico». Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania sostiene le proprie spese.
VI.
Conclusione
76.
In base all’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di respingere l’impugnazione, condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese e dichiarare che la Repubblica federale di Germania sostiene le proprie spese.
(
1
) Lingua originale: l’italiano.
(
2
)
T‑239/11
, non pubblicata,
EU:T:2018:781
.
(
3
) Decisione n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (
GU 2011, L 135, pag. 1
). Tale decisione è stata oggetto di due rettifiche, in data 3 marzo 2011 e 26 novembre 2011.
(
4
) C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (
GU 2011, L 7, pag. 48
. Le altre cause, su cui presento le mie conclusioni in data odierna, sono le cause riunite C‑51/19 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e C‑64/19 P, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C-53/19, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e C‑65/19 P, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], e le cause C‑52/19 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑54/19 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e C‑55/19 P, [OSCURATO:PERSONA] de Seguridade/[OSCURATO:PERSONA].
(
5
)
GU 2007, C 311, pag. 21
(in prosieguo: la «decisione di avvio»).
(
6
) BOE n. 61, dell’11 marzo 2004, pag. 10951.
(
7
) L’avviamento è definito al considerando 27 della decisione contestata come consistente nel «valore di una ragione sociale di buona reputazione, nelle buone relazioni con i clienti, nelle competenze del personale e in altri fattori analoghi che si spera possano tradursi in futuro in profitti superiori a quelli visibili», corrispondente «al prezzo pagato per l’acquisizione di una società al di sopra del valore di mercato dell’attivo dell’impresa», da registrarsi, in base ai principi contabili spagnoli, come attività immateriale distinta, quando l’impresa acquirente assume il controllo dell’impresa mirata.
(
8
) Il considerando 29 della decisione contestata espone che, nel sistema fiscale spagnolo, per «avviamento finanziario» s’intende l’avviamento che si sarebbe avuto se l’impresa che detiene la partecipazione e l’impresa mirata si fossero aggregate.
(
9
) L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione contestata escludeva dalla dichiarazione d’incompatibilità e dall’ordine di recupero le deduzioni fiscali di cui i beneficiari avevano usufruito per effettuare acquisizioni fuori dell’Unione in applicazione della misura controversa «per quanto riguarda i diritti posseduti direttamente o indirettamente in imprese estere se tali operazioni soddisfacevano prima del 21 dicembre 2007 le pertinenti condizioni del regime di aiuto, tranne quella del possesso delle partecipazioni acquisite per un periodo ininterrotto di almeno un anno». [OSCURATO:PERSONA] ha infatti ritenuto che fino a tale data (corrispondente alla pubblicazione nella GUCE della decisione di avvio del procedimento di indagine formale), i beneficiari della misura controversa godessero di un legittimo affidamento nella legittimità di tale misura (v. considerando da 186 a 202 della decisione contestata).
(
10
)
T‑399/11
,
EU:T:2014:938
.
(
11
)
T‑219/10
,
EU:T:2014:939
.
(
12
)
C‑20/15 P e C‑21/15 P
,
EU:C:2016:981
.
(
13
) V., inter alia, sentenze del 1o febbraio 2007, Sison/Consiglio (
C‑266/05 P
,
EU:C:2007:75
, punto
95
) e del 28 febbraio 2019, Alfamicro/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑14/18 P
,
EU:C:2019:159
, punto
38
).
(
14
) V. sentenze del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑176/06 P
, non pubblicata,
EU:C:2007:730
, punto
17
), del 10 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
da C‑231/11 P a C‑233/11 P
,
EU:C:2014:256
, punto
102
), del 20 dicembre 2017, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑677/15 P
,
EU:C:2017:998
, punto
28
), del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑4/17 P
,
EU:C:2018:678
, punto
24
) e, da ultimo, del 26 febbraio 2020, SEAE/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑427/18 P
,
EU:C:2020:109
, punto
54
).
(
15
) V., in questo senso, sentenza del 1o giugno 2006, P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑442/03 P e C‑471/03 P
,
EU:C:2006:356
, punto
60
).
(
16
) V., in particolare, punti 48 e 49, 57 e 66 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
(
17
) V. punti 71 e 72 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
(
18
) V. punto 62 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
(
19
) V. punto 67 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
(
20
) V. punto 69 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
(
21
) V. punto 81 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
(
22
) V. punto 93 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
(
23
) Osservo peraltro che, ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, il Tribunale si riferisce chiaramente alla scelta tra acquisizioni di partecipazioni nazionali o estere che condiziona l’ottenimento del vantaggio previsto dalla misura controversa e non alla scelta di procedere o meno alla fusione con l’impresa acquisita, da cui dipende la possibilità di ammortizzare l’avviamento per le imprese escluse dall’applicazione della misura controversa.
(
24
)
C‑78/08 – C‑80/08
,
EU:C:2011:550
.
(
25
)
C‑279/08 P
,
EU:C:2011:551
.
(
26
) V. sentenza Andres, punto 78, nonché, in un senso analogo, sentenze del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑559/12 P
,
EU:C:2014:217
, punto
79
e giurisprudenza ivi citata, del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
da C‑66/16 P a C‑69/16 P
,
EU:C:2017:999
, punto
98
, e del 20 settembre 2018, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑114/17 P
,
EU:C:2018:753
, punto
75
). V. in questo stesso senso i paragrafi 90 e 91 delle mie conclusioni nelle cause C-51/19 e C-64/19, pronunciate in data odierna.
(
27
) In questo senso si possono leggere diversi passaggi della decisione contestata, v. in particolare, i considerando da 89 a 91.
(
28
)
173/73
, non pubblicate,
EU:C:1974:52
, pag. 728.
(
29
) Le succitate conclusioni dell’avvocato generale Warner contengono in realtà una valutazione più articolata del provvedimento in esame nella causa 173/73, consistente nello sgravio temporaneo di taluni oneri previdenziali a favore del settore tessile, volto a riequilibrare lo svantaggio che comportava il precedente sistema per i settori con un’alta percentuale di manodopera femminile. L’avvocato generale Warner ha escluso che tale provvedimento istituisse un regime fiscale autonomo non solo in quanto mirava a far fronte alla situazione di un settore industriale specifico, ma anche in considerazione del suo carattere limitato nel tempo, del fatto che faceva parte integrante di una legge per la «ristrutturazione, riorganizzazione e conversione» del settore industriale in causa, e della constatazione che non era fondato su criteri generali che tenessero conto della percentuale di manodopera femminile nelle varie industrie.
(
30
) V., in particolare, punti 62 e 93 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
(
31
) V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2011, ACEA/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑319/09 P
, non pubblicata,
EU:C:2011:857
, punto
120
e giurisprudenza citata).
(
32
) V., in particolare, considerando 106 della decisione contestata, citato al punto 156 della sentenza impugnata. V. altresì considerando 139 di tale decisione.
(
33
)
C‑23/00 P
,
EU:C:2002:118
, punto
52
.
(
34
) L’inversione dell’ordine logico o naturale di trattazione dei mezzi di ricorso che comporta l’applicazione della cosiddetta giurisprudenza Boehringer nel caso in cui il giudice dell’Unione rigetti nel merito un ricorso anche qualora sia stata sollevata un’eccezione d’irricevibilità – in particolare se di ordine pubblico e se proposta con un atto separato con cui si chiede di statuire senza impegnare il dibattito nel merito –, è stata oggetto di critiche; si vedano, ad esempio, le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Svizzera/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑547/10 P
,
EU:C:2012:565
, paragrafi da
46
a
54
), dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑511/13 P
,
EU:C:2015:206
, paragrafi da
50
a
67
), dell’avvocato generale Mengozzi nella causa SNCF Mobilités/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑127/16 P
,
EU:C:2017:577
, paragrafo
163
) e dello stesso avocato Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Consiglio/Boehringer (
C‑23/00 P
,
EU:C:2001:511
, paragrafi da
30
a
36
). Nonostante tali critiche, la giurisprudenza Boheringer continua ad essere applicata sia dal Tribunale (v., da ultimo, sentenza dell’11 novembre 2020, AV e AW/Parlamento,
T‑173/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:535
, punto
42
), sia dalla Corte (per una recente applicazione nel quadro di un procedimento d’impugnazione, v. sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑131/15 P
,
EU:C:2016:989
, punto
68
).
(
35
) Secondo una giurisprudenza ben consolidata, i beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi in base ad un regime di aiuti di Stato di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero sono, per tale ragione, individualmente interessati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, (v., segnatamente, sentenza del 9 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] vuole vivere e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P
,
EU:C:2011:368
, punto
53
, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] “Venezia vuole vivere”»), anche se il recupero è attuato soltanto in una fase successiva, nella quale si dovrà dimostrare se le agevolazioni ottenute costituiscano effettivamente aiuti di Stato che devono essere rimborsati (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto 55). Infatti, secondo la Corte, già l’ordine di recupero riguarda individualmente tutti i beneficiari del regime di cui trattasi «in quanto costoro sono esposti, fin dall’adozione della decisione [della [OSCURATO:PERSONA]], al rischio che le agevolazioni che hanno ottenuto siano recuperate, e vedono così lesa la loro posizione giuridica» (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto 56). Pertanto, tali beneficiari fanno parte di una cerchia ristretta ai sensi della giurisprudenza tratta dalla sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA] (
11/82
,
EU:C:1985:18
, punto
31
).
(
36
) Ciò risulterebbe dalle corrispondenti rettifiche al conto dei profitti e delle perdite effettuate da [OSCURATO:PERSONA] in sede di autoliquidazione.
(
37
)
T‑221/10
,
EU:T:2012:112
, punto
29
.
(
38
) In questo senso la situazione di [OSCURATO:PERSONA] è simile a quella della ricorrente nella causa che ha dato origine alla sentenza dell’11 giugno 2009, AMGA/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑300/02
,
EU:T:2009:190
, punto
50
).
(
39
)
C‑203/16 P
,
EU:C:2018:505
, punto
48
.
(
40
) La ricorrente menziona in particolare l’articolo 25 TRLIS.
(
41
) V. sentenza Andres punti da 54 a 58.
(
42
) V., in particolare, punti 13 e 55 della sentenza Andres.
(
43
) V. in particolare, in tal senso, sentenze del 17 settembre 2009Commissione/Koninklijke FrieslandCampina (
C‑519/07 P
,
EU:C:2009:556
, punto
63
), del 21 dicembre 2011, ACEA/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑319/09 P
,
EU:C:2011:857
, punto
67
), [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑132/12 P
,
EU:C:2014:100
, punto
67
), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑133/12 P
,
EU:C:2014:105
, punto
54
).
(
44
) V., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina,
C‑519/07 P
,
EU:C:2009:556
, punto
65
, e del 26 febbraio 2015, Planet/[OSCURATO:PERSONA],
C‑564/13 P
,
EU:C:2015:124
, punto
34
).
(
45
) V., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 1987, Stroghili/Corte dei conti (
204/85
,
EU:C:1987:21
, punto
11
), del 20 giugno 2013, Cañas/[OSCURATO:PERSONA],
C‑269/12 P
(
EU:C:2013:415
, punti
16
e
17
), e, da ultimo, del 17 settembre 2020, Compagnie des pêches de Saint-Malo (
C‑212/19
,
EU:C:2020:726
, punto
34
).