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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31940/2026

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l Tribunale di sorveglianza di Trentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Trento harespinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il qualeil Magistrato di sorveglianza, in data 28 agosto 2025, aveva negato al ricorrente irimedi risarcitori di cui all'art. ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.) in relazione al periodo di detenzione, specificamente indicato nelprovvedimento impugnato, patito presso l'Istituto di pena di Trento e hadichiarato inammissibile l’eccezione di querela di falso.Per ciò che qui interessa, il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigettodel reclamo confermando in primo luogo la correttezza dei criteri di computodello spazio individuale in cella collettiva, concludendo che il condannato aveva,nel periodo in contestazione, fruito di uno spazio compreso tra i tre e i quattrometri quadrati.In secondo luogo, quanto ai fattori asseritamente degradanti la detenzione,ha osservato come le condizioni negative dedotte dal detenuto fossero statesmentite dalle informazioni acquisite presso il l’Istituto di pena e che, pertanto, ildetenuto non fosse stato sottoposto ad alcun trattamento disumano.2.

Avverso detta ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,deducendo i tre motivi di seguito indicati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, avversa la motivazione del Tribunale in punto dicorretto calcolo dello spazio a disposizione che afferma sarebbe stato effettuatotrascurando le memorie difensive e i relativi allegati.2.2.

Con il secondo motivo lamenta l’inesatta descrizione delle condizioni didetenzione e, segnatamente, contesta i richiamati orari di apertura delle celle,diversi da quelli attestati dalla Casa circondariale2.3.

Il terzo motivo lamenta la contraddittorietà della ritenuta ininfluenzadella querela di falso proposta dal condannato, avendo il Tribunale poi comunquedeciso sulla scorta delle stesse indicazioni promananti dall’Istituto di pena e cheil detenuto denuncia come false.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittadepositata in data 22 maggio 2026, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Com’è noto, il sistema di tutela a favore dei detenuti è statorafforzato, concretizzandosi in due azioni, autonome e complementari,disciplinate rispettivamente dagli artt. 35- bis e 35-ter Ord. pen., checonsentono al detenuto di essere sottratto in modo tempestivo a unacondizione detentiva contraria al senso di umanità, per effetto di unintervento preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva inbase all’art. 35-bis Ord. pen. e, dall’altro, di conseguire un ristoro per laviolazione già subita, grazie alla tutela risarcitorio- compensativa di cuiall’art. 35-ter Ord. pen.

Per quanto qui d’interesse, il legislatore haperimetrato il pregiudizio risarcibile ai sensi di tale ultima disposizione alfatto di aver subìto condizioni in detenzione tali da violare l’art. 3 dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, comeinterpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.3.

Ciò premesso, rileva la Corte come il Tribunale di sorveglianzaabbia fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza dilegittimità, costituzionale e convenzionale espressi sul tema e ha mostratodi avere tenuto in considerazione tutti i lamentati motivi di disagio dedottidall’interessato, ritenendoli – con motivazione non manifestamente illogica– non incidenti sulla decisione discrezionale a essa spettante.Il Tribunale non ha per nulla trascurato le deduzioni difensive, havalutato le condizioni negative dedotte dal detenuto e le ha reputatesmentite dalle informazioni acquisite; pertanto, ha correttamente ritenutoche non vi sia stato un trattamento disumano e degradante cui il detenutosia stato sottoposto.3.1.

Segnatamente, quanto alle doglianze aventi ad oggettol’apprezzamento delle informazioni fornite dalla Direzione della CasaCircondariale di Trento in merito alle dimensioni delle celle, le censure delricorrente sono aspecifiche, interamente versate in fatto in una materia checonsente il ricorso per sola violazione di legge e che, comunque, non siconfrontano con la puntuale motivazione del Tribunale che – diversamenteda quanto denunciato nel ricorso – fa espresso riferimento alla memoriaintegrativa del 25 giugno 2025.

Né il ricorrente ha indicato elementiobiettivi e dirimenti, asseritamente trascurati dal Tribunale, ai finidell’accertamento delle dimensioni effettive delle citate celle, risolvendosi ilprimo motivo in un non consentito tentativo di rilettura in fatto delleplurime risultanze, frutto dell’approfondita istruttoria, doverosamentecriticità, di volta in volta prospettati dal detenuto.3.2.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per gli orari di aperturadelle celle, asseritamente oggetto di false informazioni ad opera dell’Istitutodi pena, poiché la decisione impugnata – con motivazione nonmanifestamente illogica – ha chiarito le ragioni della non significatività delle«difformi dichiarazioni di alcuni detenuti», peraltro «prive di data» e dellaesattezza, invece, delle indicazioni rinvenienti dall’ordine di servizio n. 208del 2023, successivo alla Circolare DAP relativa al circuito di mediasicurezza, e sull’assenza di violazioni del detto ordine di servizio, nontradottesi, come assai ragionevolmente sarebbe accaduto, in reclami o insegnalazioni al Garante ad opera dei detenuti o dei loro difensori.Il Tribunale ha, poi, fatto corretta applicazione della consolidatagiurisprudenza di legittimità secondo cui la condizione detentiva contrariaall'art. 3 della CEDU non è riconoscibile in presenza di una qualsiasiviolazione dei diritti del soggetto detenuto, ma esclusivamente in caso diviolazioni di tale entità da provocare all'interessato un'afflizione che eccedel'inevitabile sofferenza legata alla detenzione (tra le altre, Sez. 1, n.20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220; Sez.1 n. 43722 del11/06/2015, Salierno; Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv.278898 secondo cui, «In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-terOrd. pen., non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevanteai sensi dell'art. 3 della CEDU, così come interpretato dallagiurisprudenza della Corte EDU, la situazione di "mero disagio"collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessitàdi subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, lacui rimozione richiede tempi di intervento non sempre programmabili».Ciò coerentemente con il criterio della c.d. soglia minima di gravità,costantemente utilizzato dalla Corte EDU per selezionare le condotte messeal bando ai sensi dell'art. 3 della Convenzione.

Gravità non riconoscibilenella situazione complessivamente denunciata dal ricorrente.3.3.

Infine, è corretta la motivazione del Tribunale sulla irrilevanzadella questione sull’applicabilità della querela di falso al procedimentoriguardante il reclamo ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] – nel ribadire il principio per il quale l'attendibilità di un attodel processo va decisa dallo stesso giudice procedente, «senza alcunaspecifica procedura, sulla scorta di una seria offerta di prova della parteinteressata» (Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Zanzurino, Rv.274839, in motivazione), non essendo prevista, nel codice di rito attuale,alcuna pregiudiziale civile né, come nel previgente, alcun "incidente difalso" (subprocedimento che, comunque, si svolgeva nell'ambito dellostesso processo penale) – osserva come, nel caso in parola, il Tribunaleabbia dato atto della circostanza che la decisione del Magistrato disorveglianza era stata presa in esito a un ampio ricorso ai propri poteriistruttori, ciò che rendeva del tutto ininfluente l’affermata falsità della notadella Direzione della Casa circondariale, non mancando altresì dievidenziare che, in ogni caso, l’eventuale falso ideologico sarebbe statocomunque oggetto di accertamenti in sede penale, stante la trasmissionedegli atti a tale scopo effettuata.4.

Dalle considerazioni svolte, come preannunciato, discende ladeclaratoria d’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di sorveglianza di Trentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Trento harespinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il qualeil Magistrato di sorveglianza, in data 28 agosto 2025, aveva negato al ricorrente irimedi risarcitori di cui all'art. ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.) in relazione al periodo di detenzione, specificamente indicato nelprovvedimento impugnato, patito presso l'Istituto di pena di Trento e hadichiarato inammissibile l’eccezione di querela di falso.Per ciò che qui interessa, il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigettodel reclamo confermando in primo luogo la correttezza dei criteri di computodello spazio individuale in cella collettiva, concludendo che il condannato aveva,nel periodo in contestazione, fruito di uno spazio compreso tra i tre e i quattrometri quadrati.In secondo luogo, quanto ai fattori asseritamente degradanti la detenzione,ha osservato come le condizioni negative dedotte dal detenuto fossero statesmentite dalle informazioni acquisite presso il l’Istituto di pena e che, pertanto, ildetenuto non fosse stato sottoposto ad alcun trattamento disumano.2. Avverso detta ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,deducendo i tre motivi di seguito indicati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, avversa la motivazione del Tribunale in punto dicorretto calcolo dello spazio a disposizione che afferma sarebbe stato effettuatotrascurando le memorie difensive e i relativi allegati.2.2. Con il secondo motivo lamenta l’inesatta descrizione delle condizioni didetenzione e, segnatamente, contesta i richiamati orari di apertura delle celle,diversi da quelli attestati dalla Casa circondariale2.3. Il terzo motivo lamenta la contraddittorietà della ritenuta ininfluenzadella querela di falso proposta dal condannato, avendo il Tribunale poi comunquedeciso sulla scorta delle stesse indicazioni promananti dall’Istituto di pena e cheil detenuto denuncia come false.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittadepositata in data 22 maggio 2026, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Com’è noto, il sistema di tutela a favore dei detenuti è statorafforzato, concretizzandosi in due azioni, autonome e complementari,disciplinate rispettivamente dagli artt. 35- bis e 35-ter Ord. pen., checonsentono al detenuto di essere sottratto in modo tempestivo a unacondizione detentiva contraria al senso di umanità, per effetto di unintervento preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva inbase all’art. 35-bis Ord. pen. e, dall’altro, di conseguire un ristoro per laviolazione già subita, grazie alla tutela risarcitorio- compensativa di cuiall’art. 35-ter Ord. pen. Per quanto qui d’interesse, il legislatore haperimetrato il pregiudizio risarcibile ai sensi di tale ultima disposizione alfatto di aver subìto condizioni in detenzione tali da violare l’art. 3 dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, comeinterpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.3. Ciò premesso, rileva la Corte come il Tribunale di sorveglianzaabbia fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza dilegittimità, costituzionale e convenzionale espressi sul tema e ha mostratodi avere tenuto in considerazione tutti i lamentati motivi di disagio dedottidall’interessato, ritenendoli – con motivazione non manifestamente illogica– non incidenti sulla decisione discrezionale a essa spettante.Il Tribunale non ha per nulla trascurato le deduzioni difensive, havalutato le condizioni negative dedotte dal detenuto e le ha reputatesmentite dalle informazioni acquisite; pertanto, ha correttamente ritenutoche non vi sia stato un trattamento disumano e degradante cui il detenutosia stato sottoposto.3.1. Segnatamente, quanto alle doglianze aventi ad oggettol’apprezzamento delle informazioni fornite dalla Direzione della CasaCircondariale di Trento in merito alle dimensioni delle celle, le censure delricorrente sono aspecifiche, interamente versate in fatto in una materia checonsente il ricorso per sola violazione di legge e che, comunque, non siconfrontano con la puntuale motivazione del Tribunale che – diversamenteda quanto denunciato nel ricorso – fa espresso riferimento alla memoriaintegrativa del 25 giugno 2025. Né il ricorrente ha indicato elementiobiettivi e dirimenti, asseritamente trascurati dal Tribunale, ai finidell’accertamento delle dimensioni effettive delle citate celle, risolvendosi ilprimo motivo in un non consentito tentativo di rilettura in fatto delleplurime risultanze, frutto dell’approfondita istruttoria, doverosamentecriticità, di volta in volta prospettati dal detenuto.3.2. Analoghe considerazioni possono svolgersi per gli orari di aperturadelle celle, asseritamente oggetto di false informazioni ad opera dell’Istitutodi pena, poiché la decisione impugnata – con motivazione nonmanifestamente illogica – ha chiarito le ragioni della non significatività delle«difformi dichiarazioni di alcuni detenuti», peraltro «prive di data» e dellaesattezza, invece, delle indicazioni rinvenienti dall’ordine di servizio n. 208del 2023, successivo alla Circolare DAP relativa al circuito di mediasicurezza, e sull’assenza di violazioni del detto ordine di servizio, nontradottesi, come assai ragionevolmente sarebbe accaduto, in reclami o insegnalazioni al Garante ad opera dei detenuti o dei loro difensori.Il Tribunale ha, poi, fatto corretta applicazione della consolidatagiurisprudenza di legittimità secondo cui la condizione detentiva contrariaall'art. 3 della CEDU non è riconoscibile in presenza di una qualsiasiviolazione dei diritti del soggetto detenuto, ma esclusivamente in caso diviolazioni di tale entità da provocare all'interessato un'afflizione che eccedel'inevitabile sofferenza legata alla detenzione (tra le altre, Sez. 1, n.20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220; Sez.1 n. 43722 del11/06/2015, Salierno; Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv.278898 secondo cui, «In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-terOrd. pen., non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevanteai sensi dell'art. 3 della CEDU, così come interpretato dallagiurisprudenza della Corte EDU, la situazione di "mero disagio"collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessitàdi subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, lacui rimozione richiede tempi di intervento non sempre programmabili».Ciò coerentemente con il criterio della c.d. soglia minima di gravità,costantemente utilizzato dalla Corte EDU per selezionare le condotte messeal bando ai sensi dell'art. 3 della Convenzione. Gravità non riconoscibilenella situazione complessivamente denunciata dal ricorrente.3.3. Infine, è corretta la motivazione del Tribunale sulla irrilevanzadella questione sull’applicabilità della querela di falso al procedimentoriguardante il reclamo ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] – nel ribadire il principio per il quale l'attendibilità di un attodel processo va decisa dallo stesso giudice procedente, «senza alcunaspecifica procedura, sulla scorta di una seria offerta di prova della parteinteressata» (Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Zanzurino, Rv.274839, in motivazione), non essendo prevista, nel codice di rito attuale,alcuna pregiudiziale civile né, come nel previgente, alcun "incidente difalso" (subprocedimento che, comunque, si svolgeva nell'ambito dellostesso processo penale) – osserva come, nel caso in parola, il Tribunaleabbia dato atto della circostanza che la decisione del Magistrato disorveglianza era stata presa in esito a un ampio ricorso ai propri poteriistruttori, ciò che rendeva del tutto ininfluente l’affermata falsità della notadella Direzione della Casa circondariale, non mancando altresì dievidenziare che, in ogni caso, l’eventuale falso ideologico sarebbe statocomunque oggetto di accertamenti in sede penale, stante la trasmissionedegli atti a tale scopo effettuata.4. Dalle considerazioni svolte, come preannunciato, discende ladeclaratoria d’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.       P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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