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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10274/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre ai sensi dell'articolo 625-bis cod.proc.pen. lamentando errore materiale o di fatto nella sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte n. 31375 del 10 giugno 2021; con la detta pronunzia la Corte regolatrice aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dallo stesso Castiglione avverso la sentenza della 4 Sezione penale di questa Corte con cui era stato dichiarato inammissibile altro precedente ricorso avverso ordinanza della Corte d'appello di Messina, dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di revisione avente ad oggetto la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania aveva confermato la condanna emessa nei suoi confronti per il reato p. e p. dall'art. 590 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA], in violazione di norme prevenzionistiche.

Il ricorso, corredato da numerosi allegati, consta di un'ampia narrativa in cui si confutano numerosi passaggi dei precedenti provvedimenti adottati nel corso del giudizio, e si denunciano vari errori qualificati come materiali o di fatto a proposito della reale dinamica dei fatti e delle ragioni per le quali l'Anzalone si sarebbe procurato le lesioni addebitate al Castiglione: assume il ricorrente, a quanto è dato comprendere, che tali errori sono stati di fatto recepiti da parte della Corte di cassazione con il provvedimento oggi impugnato.

2. Il ricorso é inammissibile, in primo luogo, in quanto proposto in termini e con modalità assolutamente non compatibili con l'impugnazione in sede di legittimità, poiché improntate a rilevante confusione espositiva, tale da rendere aspecifiche e difficilmente inquadrabili le censure formulate nei confronti del provvedimento impugnato.

Si ricorda, al riguardo, che è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza (Sez. 2, Sentenza n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748; si veda anche Sez. 6, Sentenza n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725).

In secondo luogo, e soprattutto, il ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto questioni assolutamente non qualificabili né come "errori materiali", né come "errori di fatto".

2.1. Si ricorda a tal proposito che l'errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; mentre l'errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni ai giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.

Di contro, sono estranei a tali nozioni, ed esulano pertanto dal perimetro delle lagnanze che possono costituire oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen., gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953); per tali ragioni, ad esempio, non é emendabile con il procedimento di che trattasi il travisamento della prova (Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060), così come, a fortiori, il travisamento del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161).

2.2. Meritano altresì richiamo ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.

In primo luogo si rammenta che, secondo Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non é configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Sempre in tema si ricorda che Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 (così come, in senso conforme, Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), chiarisce che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

In detta sentenza il Consesso apicale ha fra l'altro precisato che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non é configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie: principio, quest'ultimo, ripreso anche da Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161; e, ancor più recentemente, da Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060.

2.3. Merita infine di essere richiamata, perché particolarmente pertinente al caso di specie, Sez. 3, Sentenza n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293, che ha ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa: quanto precede in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui si era contestata la valenza probatoria riconosciuta ad una testimonianza.

3. Venendo al caso di specie, sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali é di palmare evidenza il profilo valutativo (dunque non meramente percettivo) degli asseriti errori di cui si duole l'odierno ricorrente, riguardanti nell'essenziale la valutazione delle prove e dei fatti oggetto del giudizio, sia nelle fasi di merito che nelle pronunce di legittimità della 3^ e della 4^ Sezione penale di questa Corte.

Quanto precede - per quanto detto, e sulla base della costante giurisprudenza di legittimità - esula dall'oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen., nel quale - si ripete - sono denunciabili unicamente errori "percettivi" (materiali o di fatto).

Diversamente opinando, si finirebbe per avallare una inaccettabile erosione del giudicato e per ammettere una sorta di ulteriore grado di giudizio, in spregio alla "straordinarietà" del rimedio approntato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 4.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre ai sensi dell'articolo 625-bis cod.proc.pen. lamentando errore materiale o di fatto nella sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte n. 31375 del 10 giugno 2021; con la detta pronunzia la Corte regolatrice aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dallo stesso Castiglione avverso la sentenza della 4 Sezione penale di questa Corte con cui era stato dichiarato inammissibile altro precedente ricorso avverso ordinanza della Corte d'appello di Messina, dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di revisione avente ad oggetto la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania aveva confermato la condanna emessa nei suoi confronti per il reato p. e p. dall'art. 590 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA], in violazione di norme prevenzionistiche. Il ricorso, corredato da numerosi allegati, consta di un'ampia narrativa in cui si confutano numerosi passaggi dei precedenti provvedimenti adottati nel corso del giudizio, e si denunciano vari errori qualificati come materiali o di fatto a proposito della reale dinamica dei fatti e delle ragioni per le quali l'Anzalone si sarebbe procurato le lesioni addebitate al Castiglione: assume il ricorrente, a quanto è dato comprendere, che tali errori sono stati di fatto recepiti da parte della Corte di cassazione con il provvedimento oggi impugnato. 2. Il ricorso é inammissibile, in primo luogo, in quanto proposto in termini e con modalità assolutamente non compatibili con l'impugnazione in sede di legittimità, poiché improntate a rilevante confusione espositiva, tale da rendere aspecifiche e difficilmente inquadrabili le censure formulate nei confronti del provvedimento impugnato. Si ricorda, al riguardo, che è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza (Sez. 2, Sentenza n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748; si veda anche Sez. 6, Sentenza n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725). In secondo luogo, e soprattutto, il ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto questioni assolutamente non qualificabili né come "errori materiali", né come "errori di fatto". 2.1. Si ricorda a tal proposito che l'errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; mentre l'errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni ai giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Di contro, sono estranei a tali nozioni, ed esulano pertanto dal perimetro delle lagnanze che possono costituire oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen., gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953); per tali ragioni, ad esempio, non é emendabile con il procedimento di che trattasi il travisamento della prova (Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060), così come, a fortiori, il travisamento del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161). 2.2. Meritano altresì richiamo ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. In primo luogo si rammenta che, secondo Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non é configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Sempre in tema si ricorda che Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 (così come, in senso conforme, Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), chiarisce che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. In detta sentenza il Consesso apicale ha fra l'altro precisato che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non é configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie: principio, quest'ultimo, ripreso anche da Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161; e, ancor più recentemente, da Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060. 2.3. Merita infine di essere richiamata, perché particolarmente pertinente al caso di specie, Sez. 3, Sentenza n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293, che ha ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa: quanto precede in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui si era contestata la valenza probatoria riconosciuta ad una testimonianza. 3. Venendo al caso di specie, sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali é di palmare evidenza il profilo valutativo (dunque non meramente percettivo) degli asseriti errori di cui si duole l'odierno ricorrente, riguardanti nell'essenziale la valutazione delle prove e dei fatti oggetto del giudizio, sia nelle fasi di merito che nelle pronunce di legittimità della 3^ e della 4^ Sezione penale di questa Corte. Quanto precede - per quanto detto, e sulla base della costante giurisprudenza di legittimità - esula dall'oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen., nel quale - si ripete - sono denunciabili unicamente errori "percettivi" (materiali o di fatto). Diversamente opinando, si finirebbe per avallare una inaccettabile erosione del giudicato e per ammettere una sorta di ulteriore grado di giudizio, in spregio alla "straordinarietà" del rimedio approntato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila