Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01806/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 4 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 15 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.

Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente ex art.131-bis, nonché delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 -bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ha ampiamente giustificato il diniego, valorizzando elementi, quali la gravità del fatto, soprattutto per l'importo della merce acquistata indebitamente dall'imputata, e la presenza di precedenti penali su questa gravanti, certamente idonei a ritenere congrua la pena irrogata, senza la possibilità di considerare di particolare tenuità il fatto contestato; Considerato, in ogni caso, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui il diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la nneritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lannin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 4 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 15 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente ex art.131-bis, nonché delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 -bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ha ampiamente giustificato il diniego, valorizzando elementi, quali la gravità del fatto, soprattutto per l'importo della merce acquistata indebitamente dall'imputata, e la presenza di precedenti penali su questa gravanti, certamente idonei a ritenere congrua la pena irrogata, senza la possibilità di considerare di particolare tenuità il fatto contestato; Considerato, in ogni caso, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui il diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la nneritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lannin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 01806/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris