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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15212/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 marzo 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto ed C 35.000,00 di ammenda, relativamente ai reati, unificati con la continuazione, contestatigli nell'imputazione di cui agli art. 44, lettera C, 64, 71, 6, 73, 83, 95del d.P.R. 380 del 2001 e 181 comma 1 d.

Igs. 42 del 2004; reati accertati il 24 febbraio 2017.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nel limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 40 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.); illogicità della motivazione sulla riconosciuta qualità di committente delle opere abusive.

Le opere abusive concernevano due tipologie di interventi edilizi: manufatto abitativo; opere nell'area esterna.

Entrambi gli abusi sono stati realizzati dalla madre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

L'immobile successivamente è stato LL- donato dalla madre al ricorrente.

Per un ampliamento di 26 mq, ultimato nel novembre 2016, la responsabilità quale committente del ricorrente deriverebbe, per la sentenza impugnata proprio dalla donazione dell'immobile.

Per i lavori nell'area esterna al fabbricato il ricorrente risulta proprietario unitamente a sua sorella; per la sentenza impugnata il ricorrente avrebbe potuto impedire la realizzazione delle opere abusive, nella sua qualità di proprietario.

Tuttavia, la responsabilità per una costruzione abusiva deve necessariamente investire il contributo causale del responsabile e non può desumersi ex art. 40 cod. pen. solo per una omissione di controllo (vedi Cassazione Sez. 3, n. 2200, del 2019). 2.

2. Violazione di legge (art. 64, 71, 65 e 72 del d.P.R. 380 del 2001); illogicità della motivazione sulla ritenuta continuazione tra i reati in oggetto.

Il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato è un reato omissivo proprio, e di esso risponde il costruttore; il committente dell'opera non può ritenersi responsabile, tranne un suo concorso da estraneo.

Il giudice deve, però, motivare sul concorso quale estraneo del committente alle contravvenzioni in oggetto.

Manca una adeguata motivazione della sentenza impugnata sulle questioni sollevate nell'atto di impugnazione, anche relativamente alla ritenuta continuazione tra i reati. 2.

3. Violazione di legge (art. 93-95 del d.P.R. n. 380 del 2001).

La realizzazione di alcune delle opere in contestazione non ha violato la normativa antisismica (la condotta descritta nel capo C dell'imputazione non contiene una specifica indicazione delle opere assoggettate alla normativa antisismica).

Sono esentati dalla normativa antisismica gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità.

La sentenza impugnata a fronte della specifica contestazione avrebbe dovuto specificare quali delle opere era rilevante per l'applicazione della normativa antisismica.

Irrilevante è sicuramente la pista carrabile e l'area pavimentata con brecciolino.

Questi interventi non arrecano alcun pericolo all'incolumità. 2.

4. Mancanza della motivazione con riferimento alla particolare tenuità del fatto.

Nessuna motivazione contiene la sentenza sulla richiesta nei motivi di appello dell'applicazione dell'art.131 bis cod. pen.

L'assenza della motivazione non consente di ricercarla in altre parti della decisione. 2.

5. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.); mancanza e illogicità della motivazione relativamente al mancato pronunciamento cÉ-Aid4F.--JAyti sulla prescrizione dei reati, con particolare riferimento all'art. 95 d.P.R. 380 del 2001.

I reati contestati al ricorrente sono stati accertati il 24 febbraio 2017 e per il Tribunale alcuni lavori risalgono al novembre 2016.

I reati contestati al ricorrente sono estinti per prescrizione, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, relativamente all'ampliamento in considerazione (manufatto abitativo f. 16, p.11a 1612 sub 9).

L'accusa non ha del resto dimostrato con certezza la data di conclusione dei lavori; il teste, tecnico comunale, ha solo evidenziato che al momento del sopralluogo i lavori erano ultimati e l'immobile era in uso.

Le conclusioni del Tribunale, sulla data di ultimazione dei lavori dell'ampliamento, non sono supportate da prove certe (favor rei, quindi, anche per la data di ultimazione dei lavori).

La Corte di appello non ha risposto con motivazione adeguate a queste considerazioni dell'impugnazione.

Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato relativamente all'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto, inammissibile nel resto. 3.

1. Sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis del cod. pen. (specifica in un motivo di appello) la sentenza non motiva; conseguentemente la sentenza sul punto deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, fermo l'accertamento di responsabilità ex art. 624, secondo comma, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso risulta inammissibile nel resto, per genericità e in quanto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.

La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente motiva con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come l'attività edilizia è stata compiuta dal ricorrente, che aveva ricevuto l'immobile dalla madre in donazione, relativamente ad un ampliamento di 26 mq terminato nel novembre del 2016.

La sentenza di primo grado, richiamata da quella della Corte di appello, specifica sulla ultimazione dei lavori ai fini della prescrizione che "per talune opere vi erano dei lavori in corso e per altre (quelle interne) la data di realizzazione è da far risalire al novembre 2016".

Conseguentemente alla data della pronuncia della sentenza di appello la prescrizione non sussisteva.

Su quest'aspetto il ricorso, in modo alquanto generic9 reitera l'eccezione di prescrizione senza confrontarsi con la specifica motivazione delle decisioni di merito.

5. Anche per la responsabilità dei reati concernenti le contravvenzioni sismiche la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando come il manufatto ampliato presentava le pareti perimetrali in blocchi di lapil cemento intonacati nelle due facce e la copertura piano con solaio in latero cemento".

Si tratta di evidenti interventi di costruzione soggetti alla normativa antisismica: "In materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato" (Sez. 3, Sentenza n. 48005 del 17/09/2014 Ud., dep. 20/11/2014, Rv. 261155 - 01).

6. Manifestamente infondato è l'ulteriore motivo della responsabilità per concorso nel reato proprio in quanto la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza del concorso del ricorrente nelle contravvenzioni di cui agli art. 65 e 72 del d.P.R. 380/2001, rilevando come il proprietario committente concorre nel reato proprio in considerazione, anche, dell'assenza di qualsiasi indicazione della ditta che realizzava le opere, non potendosi escludere "che le stesse venissero realizzate in economia dallo stesso imputato".

Infatti, "Il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è reato omissivo proprio del costruttore, essendo l'obbligo di denuncia imposto dalla legge, in via esclusiva, a carico di quest'ultimo. (In motivazione, la Corte ha precisato che la responsabilità del committente dell'opera può configurarsi soltanto a titolo di concorso dell'extraneus nel reato proprio, come avviene allorché la denuncia sia omessa su istigazione di chi ha ordinato i lavori)" (Sez. 3, Sentenza n. 39475 del 19/07/2017 Ud. - dep. 28/08/2017 - Rv. 271632 - 01).

Sul punto il ricorso risulta generico, limitandosi a riproporre acriticamente il motivo di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 marzo 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto ed C 35.000,00 di ammenda, relativamente ai reati, unificati con la continuazione, contestatigli nell'imputazione di cui agli art. 44, lettera C, 64, 71, 6, 73, 83, 95del d.P.R. 380 del 2001 e 181 comma 1 d. Igs. 42 del 2004; reati accertati il 24 febbraio 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nel limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 40 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.); illogicità della motivazione sulla riconosciuta qualità di committente delle opere abusive. Le opere abusive concernevano due tipologie di interventi edilizi: manufatto abitativo; opere nell'area esterna. Entrambi gli abusi sono stati realizzati dalla madre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. L'immobile successivamente è stato LL- donato dalla madre al ricorrente. Per un ampliamento di 26 mq, ultimato nel novembre 2016, la responsabilità quale committente del ricorrente deriverebbe, per la sentenza impugnata proprio dalla donazione dell'immobile. Per i lavori nell'area esterna al fabbricato il ricorrente risulta proprietario unitamente a sua sorella; per la sentenza impugnata il ricorrente avrebbe potuto impedire la realizzazione delle opere abusive, nella sua qualità di proprietario. Tuttavia, la responsabilità per una costruzione abusiva deve necessariamente investire il contributo causale del responsabile e non può desumersi ex art. 40 cod. pen. solo per una omissione di controllo (vedi Cassazione Sez. 3, n. 2200, del 2019). 2. 2. Violazione di legge (art. 64, 71, 65 e 72 del d.P.R. 380 del 2001); illogicità della motivazione sulla ritenuta continuazione tra i reati in oggetto. Il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato è un reato omissivo proprio, e di esso risponde il costruttore; il committente dell'opera non può ritenersi responsabile, tranne un suo concorso da estraneo. Il giudice deve, però, motivare sul concorso quale estraneo del committente alle contravvenzioni in oggetto. Manca una adeguata motivazione della sentenza impugnata sulle questioni sollevate nell'atto di impugnazione, anche relativamente alla ritenuta continuazione tra i reati. 2. 3. Violazione di legge (art. 93-95 del d.P.R. n. 380 del 2001). La realizzazione di alcune delle opere in contestazione non ha violato la normativa antisismica (la condotta descritta nel capo C dell'imputazione non contiene una specifica indicazione delle opere assoggettate alla normativa antisismica). Sono esentati dalla normativa antisismica gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità. La sentenza impugnata a fronte della specifica contestazione avrebbe dovuto specificare quali delle opere era rilevante per l'applicazione della normativa antisismica. Irrilevante è sicuramente la pista carrabile e l'area pavimentata con brecciolino. Questi interventi non arrecano alcun pericolo all'incolumità. 2. 4. Mancanza della motivazione con riferimento alla particolare tenuità del fatto. Nessuna motivazione contiene la sentenza sulla richiesta nei motivi di appello dell'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. L'assenza della motivazione non consente di ricercarla in altre parti della decisione. 2. 5. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.); mancanza e illogicità della motivazione relativamente al mancato pronunciamento cÉ-Aid4F.--JAyti sulla prescrizione dei reati, con particolare riferimento all'art. 95 d.P.R. 380 del 2001. I reati contestati al ricorrente sono stati accertati il 24 febbraio 2017 e per il Tribunale alcuni lavori risalgono al novembre 2016. I reati contestati al ricorrente sono estinti per prescrizione, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, relativamente all'ampliamento in considerazione (manufatto abitativo f. 16, p.11a 1612 sub 9). L'accusa non ha del resto dimostrato con certezza la data di conclusione dei lavori; il teste, tecnico comunale, ha solo evidenziato che al momento del sopralluogo i lavori erano ultimati e l'immobile era in uso. Le conclusioni del Tribunale, sulla data di ultimazione dei lavori dell'ampliamento, non sono supportate da prove certe (favor rei, quindi, anche per la data di ultimazione dei lavori). La Corte di appello non ha risposto con motivazione adeguate a queste considerazioni dell'impugnazione. Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato relativamente all'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto, inammissibile nel resto. 3. 1. Sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis del cod. pen. (specifica in un motivo di appello) la sentenza non motiva; conseguentemente la sentenza sul punto deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, fermo l'accertamento di responsabilità ex art. 624, secondo comma, cod. proc. pen. 4. Il ricorso risulta inammissibile nel resto, per genericità e in quanto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente motiva con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come l'attività edilizia è stata compiuta dal ricorrente, che aveva ricevuto l'immobile dalla madre in donazione, relativamente ad un ampliamento di 26 mq terminato nel novembre del 2016. La sentenza di primo grado, richiamata da quella della Corte di appello, specifica sulla ultimazione dei lavori ai fini della prescrizione che "per talune opere vi erano dei lavori in corso e per altre (quelle interne) la data di realizzazione è da far risalire al novembre 2016". Conseguentemente alla data della pronuncia della sentenza di appello la prescrizione non sussisteva. Su quest'aspetto il ricorso, in modo alquanto generic9 reitera l'eccezione di prescrizione senza confrontarsi con la specifica motivazione delle decisioni di merito. 5. Anche per la responsabilità dei reati concernenti le contravvenzioni sismiche la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando come il manufatto ampliato presentava le pareti perimetrali in blocchi di lapil cemento intonacati nelle due facce e la copertura piano con solaio in latero cemento". Si tratta di evidenti interventi di costruzione soggetti alla normativa antisismica: "In materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato" (Sez. 3, Sentenza n. 48005 del 17/09/2014 Ud., dep. 20/11/2014, Rv. 261155 - 01). 6. Manifestamente infondato è l'ulteriore motivo della responsabilità per concorso nel reato proprio in quanto la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza del concorso del ricorrente nelle contravvenzioni di cui agli art. 65 e 72 del d.P.R. 380/2001, rilevando come il proprietario committente concorre nel reato proprio in considerazione, anche, dell'assenza di qualsiasi indicazione della ditta che realizzava le opere, non potendosi escludere "che le stesse venissero realizzate in economia dallo stesso imputato". Infatti, "Il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è reato omissivo proprio del costruttore, essendo l'obbligo di denuncia imposto dalla legge, in via esclusiva, a carico di quest'ultimo. (In motivazione, la Corte ha precisato che la responsabilità del committente dell'opera può configurarsi soltanto a titolo di concorso dell'extraneus nel reato proprio, come avviene allorché la denuncia sia omessa su istigazione di chi ha ordinato i lavori)" (Sez. 3, Sentenza n. 39475 del 19/07/2017 Ud. - dep. 28/08/2017 - Rv. 271632 - 01). Sul punto il ricorso risulta generico, limitandosi a riproporre acriticamente il motivo di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso
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