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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2021

Cassazione n. 34730/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .4361#co il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo,e udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 01.03.2021, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del 03.03.2020 del Tribunale di Agrigento, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 e 482, in relazione all'art. 477 c.p., per avere, in concorso con altri soggetti non meglio identificati, contraffatto la patente di guida n.

AG6342189, apparentemente rilasciata con i dati personali dell'imputato dalla Motorizzazione di Agrigento, ma risultata essere inesistente.

2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per non avere la Corte territoriale riconosciuto che la falsificazione in questione fosse tale da ssere percepita da chiunque (cosiddetto falso grossolano) e dunque tale da escludere la responsabilità penale, ai sensi dell'art. 49 c.p., del ricorrente per inidoneità dell'azione a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto alla mancata riqualificazione del fatto di reato nella meno grave ipotesi di cui all'art. 489 c.p., non potendosi ritenere sufficiente, a fronte dell'assenza di altri elementi di prova, che il documento oggetto di contraffazione riporti le generalità dell'imputato per affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo stesso abbia partecipato a tale falsificazione; invero per potersi affermare che il soggetto agente abbia concorso alla contraffazione dell'atto occorre che questi abbia agito in accordo con il falsario in un arco temporale antecedente alla condotta di falsificazione, dovendosi invece ritenere integrata la differente fattispecie di cui all'art. 489 c.p. nel caso in cui, senza intesa precedente alla falsificazione, l'agente si sia limitato ad acquistare e fare uso di un documento falso, laddove nessun accertamento o risultanza processuale lascia evincere, nel caso di specie, in particolare, che il ricorrente abbia in alcun modo contribuito alla falsificazione della propria patente di guida; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte territoriale mancato di applicare la sanzione penale nel minimo edittale e mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle ritenute circostanze aggravanti, non tenendo conto della non particolare gravità del fatto e della non particolare capacità a delinquere del ricorrente; 2.4 con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di escludere la punibilità in relazione al reato contestato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., atteso il modesto disvalore oggettivo della condotta e la modesta entità della violazione e del danno prodotto, dovendosi dunque valutare l'offesa in termini di minima offensività. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 i dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'alt 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico riproponendo con i primi tre motivi censure già sviluppate in appello alle quali la Corte territoriale ha fornito risposte immuni da censure ed essendo, comunque, manifestamente infondato. 1.11 primo motivo di ricorso con il quale la difesa censura la sentenza impugnata per aver mancato di riconoscere la grossolanità della contraffazione e la non idoneità in concreto della condotta posta in essere dall'imputato a costituire offesa del bene giuridico protetto, manca di confrontarsi con la motivazione logica e coerente offerta sul punto dalla Corte territoriale che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati più volte dalla giurisprudenza di legittimità.

Invero, in tema di falso documentale anzitutto, ai fini dell'esclusione della punibilità - ai sensi dell'art. 49 c.p. - per inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice occorre che la difformità dell'atto appaia immediataménte evincibile dalla mera disamina dello stesso e sia talmente tanto manifesta da essere riconoscibile da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, sent. n. 10331 del 24.01.2019 - dep. 08.03.2019, Rv. 276244; Sez. 5, sent. n. 27310 del 11.02.2019 - dep. 19.06.2019, Rv. 276639).

La grossolanità della contraffazione, dunque, occorre sia apprezzabile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, senza necessità di particolari cognizioni o competenze tecniche o specifiche proprie di soggetti qualificati (Sez. 5, sent. n. 4252 del 09.03.1999 - dep. 01.04.1999, Rv. 213094), e occorre sia tale da escludere non solo la probabilità ma la stessa possibilità dell'inganno e, quindi, del nocumento alla pubblica fede (Sez. 2, sent. n. 122 del 22.01.1969 - dep. 08.07.1969, Rv. 112165), dovendosi tale indagine compiersi ex ante, sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui la condotta è posta in essere, e non ex post, a ragione delle conseguenze che da tale condotta siano derivate (Sez. 5, sent. n. 2629 del 01.02.1992 - dep. 19.03.1193, Rv. 194322).

Orbene, la Corte territoriale ha evidenziato senza incorrere in vizi, le ragioni in forza delle quali ha ritenuto la falsità in esame non immediatamente riconoscibile, evidenziando, in particolare, che gli elementi indicativi della contraffazione - la dimensione dei caratteri più piccola rispetto a quella normalmente utilizzata, la diversità dei colori utilizzata sul retro del documento, la presenza di una sigla tunisina - erano tali per soggetti, quali gli appartenenti alle forze dell'ordine, dotati di specifiche competenze tecniche in ragione della professione svolta, ma non riconoscibili dagli altri consociati.

2. Il secondo motivo di ricorso si presenta del pari manifestamente infondato laddove lamenta la mancata riqualificazione del fatto di reato nella meno grave ipotesi di cui all'art. 489 c.p.

Invero, la configurabilità di detta fattispecie implica che l'utilizzatore del documento contraffatto non abbia in alcun modo concorso alla falsificazione dello stesso (Sez. 5,.sent. n. 42907 del 08.07.2014 - dep. 14.10.2014, Rv. 260680).

Sul punto devono richiamarsi i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi integrata la fattispecie di concorso nella contraffazione e non di uso dell'atto falso laddove l'atto falso rechi i dati personali dell'utilizzatore essendo evidente in tal caso la partecipazione di quest'ultimo alla alla contraffazione del documento, quantomeno istigando i materiali autori al falso nel proprio interesse (arg. ex Sez. 2, n. 15681 del 22.03.2016, Rv. 266554; Sez. 5,•sent. n. 25659 del 13.03.2018, Rv. 273303).

3. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio, atteso che la Corte territoriale, nel ritenere adeguata la pena comminata dal primo giudice con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle recidiva contestata, senza incorrere in vizi logici, ha adeguatamente dato contezza delle ragioni poste a fondamento del proprio convincimento, sottolineando la concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto per il quale si procede, a ragione e della natura e funzione dell'atto in questione e delle plurime condanne già precedentemente riportate dall'imputato.

In proposito, giova comunque richiamare il consolidato principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previste in ragione della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e non è censurabile in sede di legittimità nella misura in cui la doglianza sollevata dal ricorrente miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove tale quantificazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ma sorretta da sufficiente e coerente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30.09.2013, Rv. 259142).

4. Il quarto motivo di ricorso si presenta inammissibile, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui che la questione riguardante l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi in tal senso il disposto di cui all'art. 606 co. 3 c.p.p., nel caso in cui il predetto articolo fosse già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, non gravando sul giudice di merito, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarsi comunque sul tale causa di esclusione della punibilità (Sez., 5, sent. n. 4835 del 27.10.2021 - dep. 10.02.2022, Rv. 282773).

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente con l'atto di appello- quando già era entrato in vigore l'art.131 bis c.p. -non risulta aver fatto richiesta, adeguatamente argomentata, di applicazione dell'istituto in questione. 5.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna« ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .4361#co il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo,e udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 01.03.2021, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del 03.03.2020 del Tribunale di Agrigento, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 e 482, in relazione all'art. 477 c.p., per avere, in concorso con altri soggetti non meglio identificati, contraffatto la patente di guida n. AG6342189, apparentemente rilasciata con i dati personali dell'imputato dalla Motorizzazione di Agrigento, ma risultata essere inesistente. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per non avere la Corte territoriale riconosciuto che la falsificazione in questione fosse tale da ssere percepita da chiunque (cosiddetto falso grossolano) e dunque tale da escludere la responsabilità penale, ai sensi dell'art. 49 c.p., del ricorrente per inidoneità dell'azione a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto alla mancata riqualificazione del fatto di reato nella meno grave ipotesi di cui all'art. 489 c.p., non potendosi ritenere sufficiente, a fronte dell'assenza di altri elementi di prova, che il documento oggetto di contraffazione riporti le generalità dell'imputato per affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo stesso abbia partecipato a tale falsificazione; invero per potersi affermare che il soggetto agente abbia concorso alla contraffazione dell'atto occorre che questi abbia agito in accordo con il falsario in un arco temporale antecedente alla condotta di falsificazione, dovendosi invece ritenere integrata la differente fattispecie di cui all'art. 489 c.p. nel caso in cui, senza intesa precedente alla falsificazione, l'agente si sia limitato ad acquistare e fare uso di un documento falso, laddove nessun accertamento o risultanza processuale lascia evincere, nel caso di specie, in particolare, che il ricorrente abbia in alcun modo contribuito alla falsificazione della propria patente di guida; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte territoriale mancato di applicare la sanzione penale nel minimo edittale e mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle ritenute circostanze aggravanti, non tenendo conto della non particolare gravità del fatto e della non particolare capacità a delinquere del ricorrente; 2.4 con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di escludere la punibilità in relazione al reato contestato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., atteso il modesto disvalore oggettivo della condotta e la modesta entità della violazione e del danno prodotto, dovendosi dunque valutare l'offesa in termini di minima offensività. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 i dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'alt 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico riproponendo con i primi tre motivi censure già sviluppate in appello alle quali la Corte territoriale ha fornito risposte immuni da censure ed essendo, comunque, manifestamente infondato. 1.11 primo motivo di ricorso con il quale la difesa censura la sentenza impugnata per aver mancato di riconoscere la grossolanità della contraffazione e la non idoneità in concreto della condotta posta in essere dall'imputato a costituire offesa del bene giuridico protetto, manca di confrontarsi con la motivazione logica e coerente offerta sul punto dalla Corte territoriale che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati più volte dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, in tema di falso documentale anzitutto, ai fini dell'esclusione della punibilità - ai sensi dell'art. 49 c.p. - per inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice occorre che la difformità dell'atto appaia immediataménte evincibile dalla mera disamina dello stesso e sia talmente tanto manifesta da essere riconoscibile da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, sent. n. 10331 del 24.01.2019 - dep. 08.03.2019, Rv. 276244; Sez. 5, sent. n. 27310 del 11.02.2019 - dep. 19.06.2019, Rv. 276639). La grossolanità della contraffazione, dunque, occorre sia apprezzabile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, senza necessità di particolari cognizioni o competenze tecniche o specifiche proprie di soggetti qualificati (Sez. 5, sent. n. 4252 del 09.03.1999 - dep. 01.04.1999, Rv. 213094), e occorre sia tale da escludere non solo la probabilità ma la stessa possibilità dell'inganno e, quindi, del nocumento alla pubblica fede (Sez. 2, sent. n. 122 del 22.01.1969 - dep. 08.07.1969, Rv. 112165), dovendosi tale indagine compiersi ex ante, sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui la condotta è posta in essere, e non ex post, a ragione delle conseguenze che da tale condotta siano derivate (Sez. 5, sent. n. 2629 del 01.02.1992 - dep. 19.03.1193, Rv. 194322). Orbene, la Corte territoriale ha evidenziato senza incorrere in vizi, le ragioni in forza delle quali ha ritenuto la falsità in esame non immediatamente riconoscibile, evidenziando, in particolare, che gli elementi indicativi della contraffazione - la dimensione dei caratteri più piccola rispetto a quella normalmente utilizzata, la diversità dei colori utilizzata sul retro del documento, la presenza di una sigla tunisina - erano tali per soggetti, quali gli appartenenti alle forze dell'ordine, dotati di specifiche competenze tecniche in ragione della professione svolta, ma non riconoscibili dagli altri consociati. 2. Il secondo motivo di ricorso si presenta del pari manifestamente infondato laddove lamenta la mancata riqualificazione del fatto di reato nella meno grave ipotesi di cui all'art. 489 c.p. Invero, la configurabilità di detta fattispecie implica che l'utilizzatore del documento contraffatto non abbia in alcun modo concorso alla falsificazione dello stesso (Sez. 5,.sent. n. 42907 del 08.07.2014 - dep. 14.10.2014, Rv. 260680). Sul punto devono richiamarsi i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi integrata la fattispecie di concorso nella contraffazione e non di uso dell'atto falso laddove l'atto falso rechi i dati personali dell'utilizzatore essendo evidente in tal caso la partecipazione di quest'ultimo alla alla contraffazione del documento, quantomeno istigando i materiali autori al falso nel proprio interesse (arg. ex Sez. 2, n. 15681 del 22.03.2016, Rv. 266554; Sez. 5,•sent. n. 25659 del 13.03.2018, Rv. 273303). 3. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio, atteso che la Corte territoriale, nel ritenere adeguata la pena comminata dal primo giudice con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle recidiva contestata, senza incorrere in vizi logici, ha adeguatamente dato contezza delle ragioni poste a fondamento del proprio convincimento, sottolineando la concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto per il quale si procede, a ragione e della natura e funzione dell'atto in questione e delle plurime condanne già precedentemente riportate dall'imputato. In proposito, giova comunque richiamare il consolidato principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previste in ragione della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e non è censurabile in sede di legittimità nella misura in cui la doglianza sollevata dal ricorrente miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove tale quantificazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ma sorretta da sufficiente e coerente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30.09.2013, Rv. 259142). 4. Il quarto motivo di ricorso si presenta inammissibile, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui che la questione riguardante l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi in tal senso il disposto di cui all'art. 606 co. 3 c.p.p., nel caso in cui il predetto articolo fosse già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, non gravando sul giudice di merito, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarsi comunque sul tale causa di esclusione della punibilità (Sez., 5, sent. n. 4835 del 27.10.2021 - dep. 10.02.2022, Rv. 282773). Nel caso di specie, infatti, il ricorrente con l'atto di appello- quando già era entrato in vigore l'art.131 bis c.p. -non risulta aver fatto richiesta, adeguatamente argomentata, di applicazione dell'istituto in questione. 5.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna« ricorrente al pagamento delle spese proc
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