CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 43974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 3898/2020 in data 13/04/2022 del Tribunale di Napoli, ottava sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; preso atto che il procedimento viene trattato con discussione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria orale con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la discussione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Napoli, in accoglimento delle istanze di riesame presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava nei confronti dei ricorrenti la misura degli arresti domicIliari in relazione alla vicenda corruttiva di cui al capo B (consumata in Castellammare di Stabia tra ottobre 2014 e dicembre 2015), la cui esecuzione veniva sospesa ai sensi dell'art. 4 I. 140/2003 fino al rilascio dell'autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il primo, già eletto al Senato della Repubblica anche quale membro della XIV Commissione permanente politica dell'Unione Europea, il secondo, già eletto alla Camera dei deputati anche quale componente della [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie). Analoga misura veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione anche ai reati di corruzione e falso di cui ai capi D, F e G (commessi in Castellammare di Stabia tra giugno e luglio 2015). 2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, í cui motivi - esposti dal ricorrente con trattazione unitaria - vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente violazione di legge, in relazione agli artt. 623, comma 1, lett. a) e 627, comma 3, cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione. Si evidenzia in premessa come il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicava nei confronti degli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazioni alle incolpazioni di cui sopra; a seguito di riesame proposto dalle difese, il Tribunale di Napoli, con ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. in data 16/06/2020, annullava la suddetta misura coercitiva per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, previa declaratoria di inutilizzabilità delle effettuate intercettazioni sulle quali la stessa si fondava. Avverso detta ordinanza, la Suprema Corte di cassazione, sesta sezione penale, adita su ricorso del pubblico ministero, con sentenza n. 35272/2021 in data 19/01/2021, annullava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 16/06/2020, disponendo il rinvio a quest'ultimo per nuovo giudizio sotto il profilo dell'utilizzabilità delle intercettazioni. Ciò considerato, il ricorrente censura il provvedimento assunto dal Tribunale di Napoli in data 13/04/2022 quale giudice del rinvio, avendo lo stesso del tutto eluso il dictum della sentenza di annullamento, omettendo di procedere alla verifica disposta dalla Corte di cassazione in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni e, quindi, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendosi limitato ad esaminare il profilo delle esigenze cautelari. Si censura altresì il fatto che il Tribunale del riesame abbia completamente omesso di valutare il profilo della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, assumendo, del tutto erroneamente, che l'Ufficio di Procura avesse ancorato il giudizio di permanenza delle esigenze cautelari alla valutazione della personalità degli indagati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il tribunale del riesame in sede di rinvio considerava assorbente su ogni altra valutazione l'insussistenza del profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e della carenza di elementi attualizzanti la pericolosità degli indagati. Riteneva, pertanto, che il procedimento di accertamento dei fatti corruttivi evidenziati dalle indicate captazioni non poteva che essere celebrato a piede libero in carenza di concrete attuali esigenze cautela ri. Veniva, altresì, evidenziato che il pubblico ministero, nella memoria depositata in udienza, aveva affrontato il tema ancorando il giudizio di permanenza delle esigenze cautelare non tanto alle specifiche vicende in contestazione, prive di sviluppi attuali a distanza di più dì sette anni, ma alla valutazione della pericolosità di ciascun indagato che il tribunale riteneva non convincente, non presentando gli imputati profili personali di particolare allarme sociale. 3. In realtà, la sentenza di annullamento, pronunciata da questa Suprema Corte il 19 gennaio 2021, aveva ritenuto che, essendo i decreti, di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni, comprensibili solo se esaminati in connessione con le richieste del pubblico ministero, con i decreti di urgenza disposti da questi nonchè con gli atti di polizia giudiziaria allegati e giustificativi delle iniziative investigative, non era chiaro il motivo per cui, secondo il Tribunale, non aveva P rilievo il decreto di urgenza del pubblico ministero del 25/10/2014 in cui si faceva riferimento - oggettivo e soggettivo - ad un fatto corruttivo specifico, tenuto conto che quel decreto fu convalidato dal giudice per le indagini preliminari con un provvedimento in cui, in una prospettiva, certo, di non elevata precisione, si era fatto, a sua volta, riferimento sì all'art. 416 bis cod. pen., ma anche ad "altro" e si era rinviato al decreto di urgenza ed agli atti a quest'ultimo sottostanti, cioè agli atti in cui era descritto il fatto corruttivo. Secondo il giudice rescindente, il tribunale avrebbe dovuto verificare in relazione ai singoli fatti ed ai singoli provvedimenti autorizzativi se i fatti corruttivi fossero stati, in tutto o in parte, oggetto dei provvedimenti autorizzatori. Ciò che doveva essere verificato è se il giudice per le indagini preliminari avesse correttamente accertato la consistenza della ipotesi accusatoria, della qualificazione del fatto ipotizzato, della struttura della base indiziaria, della conformità della prospettazione accusatoria con le risultanze di indagine, pur prescindendo dal "quantum" di colpevolezza. E' stato sottolineato, inoltre, che si trattava di una verifica che doveva essere compiuta in relazione all'indagine nel suo complesso e non con riferimento alla responsabilità di ciascun indagato (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270565; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv. 265127). E' stato inoltre evidenziato che, ai fini di una corretta motivazione del provvedimento autorizzativo dovevano essere indicate le "ragioni" sulla cui base il giudice riteneva di dover autorizzare le intercettazioni richieste dal pubblico ministero, in quanto proprio quelle intercettazioni, relative a quella particolare utenza, risultavano "indispensabili" per il completo accertamento del fatto specifico cui si riferiscono le indagini, nonché per la individuazione dei responsabili. E' stato, altresì, sottolineato come il tribunale non aveva fatto corretta applicazione dei principi in questione essendosi limitato ad affermare, in modo assertivo e totalizzante, che i reati per cui si procede non fossero mai stati oggetto di autorizzazione, senza spiegare, così come invece aveva fatto il giudice per le indagini preliminari, perché, in relazione ai singoli decreti (in particolare, a quelli che fanno riferimento anche ad "altri" reati oltre a quello di criminalità organizzata), alle singole richieste ed agli atti posti a fondamento delle stesse, non vi fosse stato un corretto scrutinio da parte del giudice. E' stato, infine, evidenziato che non assumeva valenza decisiva la circostanza che i fatti corruttivi in questione fossero stati iscritti nel registro delle notizie di reato in un momento successivo ai provvedimenti autorizzativi le captazioni. Il tema attiene, infatti, non alla legittimità dei provvedimenti autorizzativi, quanto, piuttosto, alla loro utilizzabilità in relazione all'eventuale decorso del termine di durata delle indagini preliminari e, dunque, ad un profilo diverso non dedotto. 4. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come nel caso in esame la Corte di cassazione aveva annullato, per vizio motivazionale, disponendo che il tribunale, in sede di rinvio, applicando i principi indicati, verificasse se ed in che termini, in relazione ai singoli fatti corruttívi ed ai singoli decreti, le captazioni fossero state autorizzate: da qui la richiesta di un nuovo scrutinio dei profili inerenti al presupposto cautelare dei gravi indizi di colpevolezza che, secondo l'ipotesi accusatoria, giustificavano l'ordinanza coercitiva. Il vincolo del giudice di rinvio nel giudizio de libertate s'incentrava, pertanto, sull'adempimento del dovere di puntuale verifica e motivazione in ordine al presupposto della gravità indiziarla, eliminando le contraddizioni e sopperendo ai difetti della prima decisione del riesame, in modo da giustificare il proprio convincimento secondo lo schema delibativo enunciato nella sentenza di annullamento. 5. Il giudice di rinvio ha ritenuto, invece, di sottrarsi al vincolo derivante dalla sentenza di annullamento attraverso l'esame di elementi diversi incidenti, non sulla sussistenza della gravità indiziaria, ma sulla attualità delle esigenze cautelari, valutazione che non può che essere conseguenziale all'accertamento del primo presupposto. Il tribunale del riesame ha ritenuto come condizione preclusiva all'accoglimento del principio di diritto fissato con la sentenza di annullamento la ritenuta insussistenza dalle esigenze cautelarí, attribuendo a questo dato l'efficacia di una valutazione qualitativa dei gravi indizi di colpevolezza assimilabile e sovrapponibile a quella propria del provvedimento applicativo della misura coercitiva censurato in sede di riesame. 5.1. Il tribunale, in realtà, avrebbe dovuto esaminare prima l'aspetto della gravità indiziaria, per poi valutare, laddove avesse ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, il tema, logicamente successivo, delle esigenze cautelari. 5.1.1. Trattando solo del tema "conseguenziale", è stata fatta applicazione del principio della c.d. "ragione più liquida". In tal senso, non può non evidenziarsi che, l'indagine sulla gravità indiziaria non può essere posposta o, addirittura, pretermessd, in quanto il relativo giudizio ben può incidere anche sulla valutazione delle esigenze cautelari, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti-reato contestati. Invero, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla n 5 valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (cfr., Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 14007 del 10/03/2022, Miraglia, non mass.). 5.1.2. Ferma ogni altra valutazione, è opinione del Collegio che il principio della "ragione più liquida", affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile in una prospettiva di economia processuale, secondo il quale la decisione di una causa è comunque possibile dando precedenza a una questione diversa e di più agevole decisione, anche se logicamente subordinata (cfr., ad es., Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Sez. 5, n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184; Sez. 5, n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510), costituisce un principio non "esportabile" tout court nel processo penale, tant'è che quando lo stesso è stato "eccezionalmente" applicato (cfr., Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298), si è invocata la particolare peculiarità della fattispecie: in presenza, cioè, di una questione di diritto controversa nella giurisprudenza di legittimità, la sezione semplice non deve rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (nello stesso senso, di recente, v. Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini nonché Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, non massimate sul punto). All'evidenza, si è in presenza di pronunce del tutto condivisibili ma che riguardano una situazione del tutto diversa da quella in esame, al pari di quelle in cui il giudice di merito o di legittimità, assunta la decisione sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, si limita in motivazione a trattare quell'unico punto assorbente. Tanto meno invocabile, a sostegno del metodo decisionale assunto è l'osservanza del principio della ragionevole durata del processo, «non esistendo alcuna ragione di economia processuale che possa sostituirsi all'obbligo di motivazione» (così, efficacemente, Sez. 3, n. 10458 del 14/01/2020, Palma, non mass.). Invero, il giudice della cautela, in sede di impugnazione, laddove concordi con le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata, potrà ben motivare per relationem, facendo risultare di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle ritenute coerenti con la propria decisione (in questo senso v., ad es., Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283393; Sez. 2, n. 10699 del 30/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248); non potrà, invece, obliterare del tutto l'aspetto della gravità indiziaria, che logicamente precede e ben può influenzare - come si è detto - quello delle esigenze cautelari. 5.2. La soluzione adottata dal provvedimento impugnato ha di fatto aggirato il momento di controllo della gravità indiziaria ritenuto ineludibile dalla pronuncia della Corte di cassazione, rimanendo così assorbito l'ultimo profilo di doglianza denunciato relativo all'omessa valutazione della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. 6. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli: in questa sede, il Tribunale sarà "nuovamente" chiamato ad effettuare il giudizio sulla utilizzabilità delle captazioni e sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per ciascun indagato in ordine ai reati rispettivamente contestati; solo all'esito di tale verifica, se la stessa condurrà ad esito positivo, procederà a valutare la ricorrenza o meno delle esigenze cautelari nella loro attualità e concretezza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]