CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 4 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24 marzo 2021 nei confronti - tra gli altri - di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di invasione di edifici e di danneggiamento, dichiarava non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere proseguita ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e rideterminava la pena in relazione al reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 3 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., per un verso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 4 ha evidenziato insussistenza nel caso di specie dei presupposti di applicabilità dello stato di necessità, segnatamente l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo attuale; per altro verso, contiene censure relative al merito della vicenda, finalizzate ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede; Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto alla pagina 5 il secondo giudice ha congruamente escluso l'esimente, in ragione dell'intento appropriativo dell'immobile altrui, in funzione del quale è stato commesso il danneggiamento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente