CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40383/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale LUCIA °DELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 gennaio 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha ribaltato — assolvendo l'imputata perché il fatto non costituisce reato — la sentenza del Giudice di pace di Legnano che aveva condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in particolare dell'art. 595 cod. pen. La ricorrente richiama la propria testimonianza e quella di [OSCURATO:PERSONA], osservando che da queste ultime emergerebbe la prova della penale responsabilità della prevenuta. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe espunto dalla motivazione del Giudice di prime cure gli elementi che integrano il reato, omettendo di ricordare che le offese erano state pronunziate in assenza della persona offesa ed alla presenza di più persone. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, in particolare quanto alla percezione dell'insulto da parte delle più persone indicate da [OSCURATO:PERSONA] come presenti alle esternazioni dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In primo luogo, va osservato che ogni doglianza che si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace. Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l'introduzione — a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 — dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Ciò rende ictu ()cui/ inammissibile il secondo motivo di ricorso, che lamenta espressamente un vizio motivazionale ed il travisamento della prova. 2. Il principio di cui sopra conduce, altresì, alla declaratoria di inammissibilità anche del primo motivo di ricorso, il quale, dietro le mentite sp) glie di una doglianza di violazione di legge, finisce per contestare la motivazione. Anzi, a ben vedere, l'impugnativa va anche oltre sul terreno dell'inammissibilità, laddove invoca una rivalutazione delle risultanze probatorie, • senza avvedersi del ragionamento svolto dal Giudice monocratico, che ha affermato non esservi certezza circa la percezione, da parte dei soggetti presenti alle esternazioni della prevenuta, delle offese pronunziate. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi dì ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). L'imputata ha chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado (qualora la richiesta si riferisse anche al grado di appello, essa sarebbe inammissibile siccome non oggetto di un motivo di ricorso, cfr. Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279833). Ebbene la mozione è accoglibile e la parte civile ricorrente deve essere condannata a rifondere le spese sostenute nel presente giudizio dì cassazione dall'imputata, che si liquidano in euro 1710,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall'imputata che liquida in complessivi euro