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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31714/2026

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CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo denunzia l'asserita prescrizione dei reati di cui al capo b) della rubrica in termini di manifesta infondatezza atteso che il periodo di sospensione della prescrizione computato dalla Corte del merito (per giorni 365) smentisce l'assunto difensivo e risulta considerato in termini corretti anche con riferimento al periodo maturatio nel corso dell'emergenza sanitaria per i noti fenomeni pandemici ( si vedano le puntuali indicazioni sulla durata e sulle ragioni delle sospensioni indicate nella sentenza di primo grado alla pagina 3 la dove si da atto che per tale causale la sospensione è stata compitata solo per 14 giorni dal 28 aprile 2020 all'il maggio del 2020, essendo quella computata in precedenza motivata da una precedente astensione del difensore); il secondo e il terzo contestano il giudizio di responsabilità per le calunnie imputate al ricorrente e in particolare la tenuta del percorso giustificativo addotto dai giudici del merito in relazione al dolo sotteso alle condotte in contestazione, il tutto ribadendo censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito di primo e secondo grado con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, rispetto alle quali l'impugnazione manca, peraltro, di un effettivo e specifico confronto critico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Emilia nnqiordano DEPOSIT: T.A1 IN C NC ZiOre 71 A O 2026 • L'ASSISTENT e U ZIARIO Dott.ssa Kr. .0 lente -¦ • •,_ •-•

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo denunzia l'asserita prescrizione dei reati di cui al capo b) della rubrica in termini di manifesta infondatezza atteso che il periodo di sospensione della prescrizione computato dalla Corte del merito (per giorni 365) smentisce l'assunto difensivo e risulta considerato in termini corretti anche con riferimento al periodo maturatio nel corso dell'emergenza sanitaria per i noti fenomeni pandemici ( si vedano le puntuali indicazioni sulla durata e sulle ragioni delle sospensioni indicate nella sentenza di primo grado alla pagina 3 la dove si da atto che per tale causale la sospensione è stata compitata solo per 14 giorni dal 28 aprile 2020 all'il maggio del 2020, essendo quella computata in precedenza motivata da una precedente astensione del difensore); il secondo e il terzo contestano il giudizio di responsabilità per le calunnie imputate al ricorrente e in particolare la tenuta del percorso giustificativo addotto dai giudici del merito in relazione al dolo sotteso alle condotte in contestazione, il tutto ribadendo censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito di primo e secondo grado con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, rispetto alle quali l'impugnazione manca, peraltro, di un effettivo e specifico confronto critico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Emilia nnqiordano DEPOSIT: T.A1 IN C NC ZiOre 71 A O 2026 • L'ASSISTENT e U ZIARIO Dott.ssa Kr. .0 lente -¦ • •,_ •-•