CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5695-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], preggn la Cancelleria della Cnrtp di Cagga7innp, rappregentatn P difeso da sé medesimo e dall'[OSCURATO:PERSONA] PISCOPO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via I. [OSCURATO:PERSONA]Aquino 116, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], MILARDI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] FIORENTINO; - con troricorrente - Avverso la sentenza n. 2746/2018 della CORTE di APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2746/18, del 13 luglio 2018, della Corte di Appello di Napoli, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 7477/16, del 13 giugno 2016, del Tribunale di Napoli - ha confermato, ancorché sulla base di una diversa "rafiri I L. r-nnt-In nen= già I I t-4 ••-• I I 4 1:tnrrtnen rilnce-inrn I I %A I I %A Li I II I %.•1 [OSCURATO:PERSONA] %. .4 Li I I-J li I MI 1.4 I I I 4 I li I l'immobile concessogli in locazione, ad uso abitativo, da [OSCURATO:PERSONA], in quanto ormai detenuto "sine titulo". 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente che, locatogli dalla Galletta, in data 1° ottobre 2005, un immobile destinato ad abitazione, in via [OSCURATO:PERSONA] a Napoli, il contratto veniva _ r.nn 4-nrrlikr= neecar%inn-z= tinti= nrner-ri-zionn nrciliictm I k.s., \ I I5.11V V 55.4 F I I In..., 1../ I V 1.".L.1 a pena di nullità, di cui all'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - solo in data 7 giugno 2011, e dunque oltre il termine, destinato "ex lege" a scadere il 6 giugno 2011, di sanatoria della nullità ex art. 3, comma 10, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (norma, peraltro, poi dichiarata costituzionalmente illegittima; cfr. Corte cost. sent. 14 marzo 2014, n. 50). 2.1. Con atto di intimazione del 2 aprile 2012, la Galletta chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare il suddetto contratto, di durata quadriennale, scaduto il 1° ottobre 2013, nrrlinnnrIn I1:tmrnr-un il rilner-in dII " rcic lenr•=i-m" TI rrtneincirrIn nclr ‘..11111.41111.415.3 LI I Li ‘i I 15.1 L.LJ Ltd • AI I parte propria, costituitosi in giudizio, si opponeva alla domanda, assumendo la nullità del contratto per violazione di entrambe le norme suddette, con conseguente applicazione, ex art. 1339 cod. civ., degli effetti sostituitivi "ex nunc", di cui al comma 8 del già citato art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, quanto a durata del rapporto - ovvero, quattro anni "a decorrere dalla registrazione", secondo il rli t- et -i-,. eli r..1 ti .3 II i rlf-é-nr--3 \ rull ,4i4+r r-rt-u Q elal 4-"e4-A Il ,...i1JEJVJLV 4 I [OSCURATO:PERSONA]-Lk...I CI (i) \[OSCURATO:PERSONA]-V VL/ I I il I [OSCURATO:PERSONA] %AGI menzionato art. 3 - e alla determinazione del corrispettivo. Negata dal giudice di prime cure l'ordinanza provvisoria di rilascio e disposta la conversione del rito, il medesimo sospendeva il giudizio, rimettendo alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale della norma da ultimo indicata, in relazione alla quale - come detto - interveniva la già segnalata pronuncia di incostituzionalità da parte del Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 50 del 2014, cit.). Successivamente, respinta dal Tribunale la richiesta - avanzata dall'odierno r•nr-reartirn inine,r‘ .2! " rit-A " snif ri i .3 14-en rtenr-rle.ce,r, I I IVVI I VII t-, — [OSCURATO:PERSONA] I IIVI C.; y [OSCURATO:PERSONA] I L.. I Li UV Lj 40 V [OSCURATO:PERSONA] V boa vie§ %...7.20%.! .1 Li I Barone (per far valere, in via autonoma, quanto già fatto oggetto, nel presente giudizio, di richiesta avanzata in via incidentale), la causa veniva decisa con declaratoria di nullità assoluta del contratto di locazione, per difetto di registrazione, con conseguente ordine di rilascio dell'immobile a carico del già conduttore. 2.2. Esperiva gravame quest'ultimo, lamentando la mancata applicazione - come, peraltro, già eccepito innanzi al giudice dì prime cure - del sopravvenuto, in corso di causa, ma retroattivo, rii 11^%,,-. 4-c1-^ uv v del comrna 6, dell'art. 13 della legge 9 ci'icembre i OOQ L1/41 n. 431. Esso, infatti, come novellato dall'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, ha previsto - per l'ipotesi di mancata tempestiva registrazione del contratto, nel termine perentorio di trenta giorni cui al comma 1 del medesimo art. 13 del d.lgs. n. 431 del 1998 (comma anch'esso riformulato dalla già citata legge n. 208 del 2015) - una nullità non assoluta, ma "di protezione", in favore del conduttore. L'allora appellante_, pertanto, assumeva di essere abilitato a richiedere, in alternativa, o la restituzione delle somme versate in esecuzione della prestazione di pagamento del canone scaturita da tale contratto ni illn nnni irn rhn [OSCURATO:PERSONA] lInnicen (nnr-hn n nnrrnn I %./ FJ 1.4 I \-.11 V 1‘...\./1 ISA V Lt.k.1 1.1# 4..1 I 11%.01 i I dell'art. 1339 cod. civ.), quanto a termini di durata e ammontare del canone, alla disciplina risultante dal comma 6 dell'art. 13 della legge n. 431 del 1998, con restituzione di tutte le somme indebitamente incamerate dalla locatrice durante l'intero corso dell'invalido rapporto. Il gravame, tuttavia, veniva rigettato dal giudice di appello, su! rilievo che - diversamente da quarlto ritenuto da! primo giudice - il contratto, sebbene tardivamente registrato, dovesse ritenersi "retroattivamente sanato, in tutta la sua portata precettiva, compresa la determinazione della sua durata", sulla scorta del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente «ab origine» rinl r-mennnen rnnIrrinntn nni-1-1 di-n (n da inni in in ncenn-73 I [OSCURATO:PERSONA] I N.A.41 1.I1J1I I 1..LII I 1.41 I I %A I I I I \ I LA I 1%1 li I %À I I L LA di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della I. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre í suoi effetti con decorrenza «ex tunc», atteso che il riconoscimento di una sanatoria «per adempimento» è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) «per inadempimento» all'obbligo di registrazione" (veniva richiamata, dal giudice di appello, Cass. Sez. Un., sent. 9 ottobre 2017, n. 23601). 3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione il Barone, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, in combinato disposto con l'art. 13 della legge n. 431 del 1998, così come modificato e riformulato dall'art. 1, comma 59, legge n. 208 del 2015, oltre a violazione dell'art. 53 Cost., lamentando il ricorrente la "errata declaratoria di operatività della sanatoria avvenuta fuori termine" e la "mancata declaratoria di nullità di protezione o relativa del contratto". Ribadisce il ricorrente che il rapporto contrattuale era nato nel 2005, ma che il contratto - nullo per violazione dall'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, in ragione della sua omessa registrazione - era stato registrato solo nel 2011, peraltro tardivamente anche rispetto a! termine per la sanatoria delta nullità che era stato "medio tempore" introdotto dal (poi dichiarato costituzionalmente illegittimo) art. 3, comma 10, del digs. n. 23 del 2011. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, assume che - in ragione della sopravvenienza, in corso di giudizio, dell'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, il quale, intervenendo sull'art. 13, comma 1, della legge n. 431 del 1998, ha anch'esso previsto un 1-cirminn rlì crtrFrr,a dcIk nt iIIiF ruzir nrrincen reznictrn-7inncl LA... i è ...1kAl I a %À LJ i i k.1 %.+1 I 4,...11 I 1%.111111.4 S.,1 I a l y i qualificandolo come perentorio (con ciò intervenendo "a chiarimento/dirimento di precedenti dispute" circa la natura del termine stesso) - non possono esservi dubbi sul fatto che il contratto sia affetto da nullità, per omessa tempestiva registrazione, da ritenersi, però, "relativa" (o meglio, "di protezione" del conduttore), e come tale sottratta all'operatività AMI-2 MGII(.A ICAL\JI 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - "omessa pronuncia e, per l'effetto, omessa applicazione della portata sussidiaria dell'art. 13, comma 6, della legge n. 431 del 1998", donde la "conseguente violazione del principio del chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.". Ribadisce i! ricorrente che, sussistendo ne! caso di specie una nullità relativa, il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sulla questione (oggetto, oltre che dell'eccezione all'avversa domanda di risoluzione, fatta valere in via incidentale nel giudizio "de quo", pure di autonoma domanda proposta nel diverso giudizio da esso Barone promosso, del quale era stata richiesta, senza successo, rh srnelrun rti rtrincenrn-nl Tenni-h/nII nfnrmn-7innn lezrinlen %A I ILII uIJI I'.. tiLILAS,..11LA 1J1L...-.1§L.IIL.L...) 1 L..I.LAL1 V LA LA11LA IlL/1 I I ew-ive 1t. del contenuto del contratto, quanto a durata e misura del corrispettivo, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 431 del 1998. Il giudice di appello non poteva esimersi dal pronunciare su tale eccezione, anche alla stregua del principio - affermato da questa Corte pure con specifico riferimento alla materia della I ocazione (è citata Cass. Se-z. 3 , sent. 2 marzo 2018, 4921) - circa la possibilità di invocare norme sopravvenute in corso di giudizio. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 e dell'art. 53 Cost, con riftnri rrIctrti-^ 1 .22R /-/-,/-4 T.h/ rdi-rch n "rrinnifenci-^ chr-rnr in I 11L..1 1 111L.1 1 LL/ LA11 LA 1 L• -L ..1 A., '1.11 • X..• . [OSCURATO:PERSONA] 1111.1111 l...I I [OSCURATO:PERSONA] procedendo e conseguente nullità della sentenza impugnata" e "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio". Si assume che, anche a voler riconoscere - ciò che il ricorrente nega, sulla base dei primi due motivi (tesi a equiparare la tardiva registrazione all'omessa registrazione) - efficacia sanante alla registrazione compiuta oltre il termine di legge, attribuendo ad encert nni-t sr n crIln nrrlinni-nrin 1-nlan nffir-ne-in rtntn rirn-reihinc. ren-rnnriirci, 11..1 L LA 1 LA ...A LA I [OSCURATO:PERSONA] 1 LA I I 1 [OSCURATO:PERSONA] I 1 Li L.LA I 1L-.[OSCURATO:PERSONA] I LA I IIN.J I 1 [OSCURATO:PERSONA] L I L.. LA 1-1 L.. I [OSCURATO:PERSONA] %A I I L-. "ex tunc", perché ciò equivarrebbe a fare della registrazione una condizione meramente potestativa. Il locatore, infatti, pur onerato da tale adempimento dall'art. 13, comma 1, della legge 431 del 1998 e/o dalla volontà negoziale, "opererà soltanto se necessitato dal dover proporre l'azione giudiziaria di rilascio", essendo la registrazione condizione indispensabile per l'esercizio dell'azione. A tutto considerare, poi, la tardiva registrazione potrebbe attenere, al più, "al periodo del contratto richiamato nella «registrazione»" (e non per quello pregresso), vale a dire - nella specie - per le annualità 2009/2010 e 2010/2011, donde l'applicazione, quanto al primo quadriennio, dell'art. 13, comma 6, della legge n. 431 del 1998 (richiama, a sostegno della tesi della sanatoria per i soli periodi registrati, Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 2018, n. 32934). 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la Galletta, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. I motivi prìmo e secondo - suscettibili di scrutinio unitario, dal momento che muovono dal comune assunto che la tardiva registrazione del contratto, data la pretesa "perentorietà" de! termine di 1.111 LI L. r-nmmn 1 [OSCURATO:PERSONA] Ji. LI n ri n ct -• • fi I e, 1 4 ..g-• é é é U• I *P L LI r n, i -L n. 23, non avrebbe sanato la nullità contrattuale (primo motivo), donde la necessità, per il giudice di appello, di pronunciarsi sulla domanda del conduttore di conformazione legale del contenuto del contratto, quanto a durata e misura del corrispettivo, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come novellato dall'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2015, n. 208 (secondo motivo) - non sono fondati. 7.1.1. Nel procedere al loro scrutinio vanno sinteticamente, ricapitolati i dati di fatto rilevanti nella presente vicenda: - il contratto di locazione ad uso abitativo risulta concluso in data 1° ottobre 2005 (e, dunque, sotto la vigenza di quella norma - art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - che sancisce la nullità in difetto di registrazione); - lo stesso veniva registrato in data 7 giugno 2011, e dunque "tardivamente" ai sensi dell'art. 3, comma 10, del digs. n. 23 del 2011 (norma, peraltro, poi dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost., sent. n. 50 del 2014); - l'intimazione di licenza per finita locazione risale al 2 aprile del 2012; - il giudizio ex art. 447 -bis cod. proc. civ. - radicatosi dopo che è stata denegata l'ordinanza provvisoria di rilascio - mirava, dal punto di vista dell'attrice, solo a far accertare la scadenza dei contratto al 10 ottobre 2013; - il convenuto, in origine, contestata l'idoneità della tardiva registrazione a sanare la nullità, chiedeva - sempre in via di eccezione - che ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. fossero riconosciuti gli effetti sostituitivi "ex nunc", quanto a durata del rapporto contrattuale e alla determinazione del corrispettivo, di cui al comma 8 del già citato art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 (ciò che, egli riferisce, ha formato comunque oggetto di autonoma domanda proposta in altro giudizio); - che in corso di causa, anzi su iniziativa assunta dall'adito Tribunale partenopeo ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 50 del 2014) della disciplina di cui al d.lgs. n. 23 del 2011; - che è sopravvenuto, nelle more del primo grado di giudizio, l'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015 (tanto che il convenuto chiese che la già evidenziata "conformazione" del contenuto del contratto alla disciplina legale avvenisse a norma dell'art. 13, comma 6, della legge n. 431 del 1998, come novellata dal ridetto "ius superveniens"). 7.1.2. Ciò premesso, non merita accoglimento la tesi, sostenuta dall'odierno ricorrente, che reputa non sanata la nullità del contratto - diversamente da quanto, invece, affermato dalla Corte partenopea (richiamatasi a Cass. Sez. Un., sent. 9 ottobre 2017, n. 23601) - in ragione della "tardività" della registrazione. Tale esito, già predicabile sulla base del testé citato arresto delle Sezioni Unite e dell'indirizzo formatosi in base ad esso, trova ulteriore conforto, come si dirà, in quello che è, sul punto, il più recente - e per certi versi innovativo - approdo della giurisprudenza di legittimità (il riferimento è alla recentissima Cass. Sez. 3, sent. 8 settembre 2022, n. 26493, Rv. 665667-02). Difatti, già più volte questa Corte ha affermato che, diversamente dalla omessa registrazione, "la registrazione tardiva" ha "effetto sanante ex tunc, che retroagisce al momento della conclusione del contratto" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2021, n. 15582, Rv. 661630-01). Essa, inoltre, ha pure precisato - recependo, sul punto, quanto era già stato affermato dalla Corte costituzionale, chiamata a vagliare la costituzionalità di tale disciplina introdotta dall'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015 (cfr. Corte cost., sent. 13 aprile 2017, n. 87) - che il "novellato" comma 5 dell'art. 13 della legge n. 431 del 1998 è riferibile ai contratti dei quali è stata omessa del tutto la registrazione, senza replicare "alcuna forma di sanatoria ex lege di detti contratti affetti da nullità", prevedendo, piuttosto, "una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore", e ciò "in ragione della occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità del contratto e, dunque, l'assenza di suoi effetti ab origine" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 2 marzo 2018, n. 4921, Rv. 647361-02; cfr. in senso analogo, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre 2019, n. 23637, Rv. 655369-01). Ne deriva, quindi, secondo questa impostazione, un'incompatibilità tra la registrazione, pur tardiva, del contratto e l'applicazione della disciplina invocata dall'odierno ricorrente, e ciò in quanto, "avendo la registrazione tardiva effetto sanante ex tunc, che retroagisce al momento della conclusione del contratto [...], non trova nella specie applicazione l'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, come interpretato dalla decisione n. 87 del 2017 della Corte costituzionale", giacché esso, come detto, "non ha ripristinato né ridefinito la durata dei contratti locativi non registrati, ma si è occupato degli effetti non contrattuali del rapporto di fatto" nascente dal contratto nullo e non sanato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15582 del 2021, cit.). 7.1.3. Orbene questi principi non sono superati - come anticipato - dal recentissimo arresto del 2022 di questa Corte già sopra citato (che pure risulta dichiaratamente pronunciato per "superare e meglio calibrare le motivazioni a loro tempo offerte" proprio dalle tre sentenze appena illustrate), e ciò per le ragioni di seguito meglio indicate. In primo luogo, perché tale arresto ribadisce che il principio dell'efficacia "sanante ex tunc" della registrazione tardiva, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (ovvero, Cass. Sez. Un., sent. n. 23601 del 2017, cit.), "ha certamente una valenza generale", così esprimendo "un'esegesì che «copre», sotto il profilo della validità (retroattiva) del contratto conseguente a successiva registrazione anche le fattispecie, nelle quali la registrazione" risulti "intervenuta durante il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzionali indicato dall'art. 13, comma 5, testo attuale" della legge n. 431 del 1998 (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26493 del 2022, cit.). Tale è, appunto, il caso che occupa, essendo la registrazione del contratto intervenuta il 7 giugno 2011, e dunque tra il 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011) e il 16 luglio 2015 (data del deposito in cancelleria della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2015). In secondo luogo, perché la pronuncia in esame rimarca che "il Giudice delle Leggi" - con la già ricordata sentenza n. 87 del 2017 - "ha escluso che il comma 5" dell'art. 13 della legge n. 431 del 1998 (come novellato dall'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015) "abbia inteso sancire la validità del contratto secondo il regime della registrazione disciplinata dal testo del comma 5 introdotto dal digs. n. 23 del 2011 e dalla successiva proroga di cui alla legge n. 47 del 2014, ma non ha, invece, in alcun modo escluso gli effetti della registrazione ai sensi del citato comma 346" dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26493 del 2022, cit.). In terzo luogo, perché il tema che forma oggetto del presente giudizio - anche per le ragioni di seguìto meglio illustrate - è solo quello della "durata" del contratto di locazione intercorso tra la Galletta e il Barone (e non pure quello di pretese economiche nascenti da tale contratto), sicché non rileva l'ulteriore principio, enunciato dalla recentissima sentenza di questa Corte già più volte richiamata, secondo cui "il canone o l'indennità di occupazione dovuti dal conduttore" - dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 sino al 16 luglio 2015 (data della pubblicazione della sentenza n. 169 del 2015 della Corte costituzionale, dì declaratoria di incostituzionalità, per elusione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 50 del 2014, dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, che aveva sostanzialmente prorogato l'efficacia dell'art. 3 del citato d.lgs. n. 23 del 2011, già dichiarato incostituzionale) - "sono dovuti nell'ammontare precisato dal comma 5 attualmente vigente, ancorché l'intervenuta registrazione, una volta apprezzata alla stregua dell'art. 1, comma 346, retroagisca [...] alla data di stipulazione del contratto" (così, ancora una volta in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26493 del 2022, cit.). Come detto, infatti, il "thema disputandum", oggetto del presente giudizio, è quello della durata del contratto, in relazione alla quale non si comprende in cosa consista - come sostiene, con affermazione del tutto vaga, il ricorrente - la "conformazione" della stessa (o meglio, come afferma pag. 16 del ricorso, la fissazione della sua "nuova durata") sulla base del combinato disposto del "novellato" (dall'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015) art. 13, comma 6, e dell'(immutato) art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1999. Se si alludesse, infatti, alla possibilità di far decorrere il termine quadriennale di durata del contratto dall'avvenuta registrazione (come era stabilito dall'art. 3, comma 8, lett. a, del d.lgs n. 23 del 2011, dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 50 del 2014), dovrebbe qui ribadirsi che l'efficacia sanante, "ex tunc", della registrazione di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 "consente di stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto, assicurando piena tutela alla parte debole del rapporto, atteso che il conduttore non sarà esposto ad azioni di rilascio, godrà della durata come prevista ab origine dal contratto e non dalla sua registrazione, che, intervenendo a distanza di tempo dalla stipulazione, ne abbrevierebbe significativamente quanto arbitrariamente i termini di scadenza" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 2018, n. 32934). D'altra parte, quanto alle pretese economiche del conduttore (o meglio, all'ipotizzata necessità della conformazione del contratto, sempre ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 431 del 1998, come novellato dall'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015), con conseguente diritto a ripetere quanto eventualmente indebitamente prestato a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011, ed eventualmente fino al 16 luglio 2015, le stesse potranno farsi valere nell'autonomo giudizio che lo stesso Barone afferma dì aver radicato, facendole valere in via di domanda, e non di eccezione. Di qui, pertanto, l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso. 7.2. Non fondato è, infine, pure il terzo motivo di ricorso. 7.2.1. Non è corretta, infatti, la qualificazione in termini di condizione meramente potestativa della registrazione effettuata dal locatore, giacché - come esattamente osserva la controricorrente - tale adempimento, oltre a costituire un obbligo (e non un onere), è prescritto a tema di invalidità, e non di semplice inefficacia, del contratto concluso. 8. In conclusione, il ricorso va rigettato. 9. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. 9.1. Difatti, essendo stato il primo grado di giudizio radicato con atto di intimazione di sfratto del 2 aprile 2012, si applica, "ratione temporis", il testo dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. come modificato dall'art. 58, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui si fa(ceva) luogo alla compensazione delle spese di lite se "vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". Reputa, infatti, questo Collegio che tali "gravi ed eccezionali ragioni" vadano individuate nel fatto che, solo con l'intervento della più volte citata sentenza n. 26493 del 2022 di questa Corte, dichiaratamente pronunciata per "superare e meglio calibrare le motivazioni a loro tempo offerte" da altri arresti della giurisprudenza di legittimità, si è acquisita definitiva certezza sulla "valenza generale" dell'efficacia sanante "ex tunc" della registrazione tardiva. 10. Infine, in ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussisten