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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 49195/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione del beneficio della pena sospesa e misura della pena - rideterminata in appello in mesi dieci di reclusione, con la diminuente del rito -, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica P motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto - un condotta di particolare pericolo creato per gli utenti della strada - rispetto al quale non sono acquisiti elementi per una positiva valutazione della personalità dell'imputato (se non quello della incensuratezza, di per neutro) e la reiterata violazione delle prescrizioni impostegli in sede di misura, ritenuta ostativa alla formulazione del giudizio che, dopo la condanna, l'imputato si sarebbe astenuto dalla commissione di fatti illeciti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere eytrore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione del beneficio della pena sospesa e misura della pena - rideterminata in appello in mesi dieci di reclusione, con la diminuente del rito -, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica P motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto - un condotta di particolare pericolo creato per gli utenti della strada - rispetto al quale non sono acquisiti elementi per una positiva valutazione della personalità dell'imputato (se non quello della incensuratezza, di per neutro) e la reiterata violazione delle prescrizioni impostegli in sede di misura, ritenuta ostativa alla formulazione del giudizio che, dopo la condanna, l'imputato si sarebbe astenuto dalla commissione di fatti illeciti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere eytrore Il
Sentenza Cassazione n. 49195/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris