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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06943/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 12 ottobre 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. commessi in data 17.10.2017 e 18.4.2018 e riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale assumendo che la fattispecie di reato contestata richiede che le violazioni debbano essere ricondotte ad una programmazione unitaria.

3. Il ricorso é inammissibile.

Ed invero la censura é reiterativa di analoga doglianza svolta in appello che la Corte di merito ha adeguatamente rigettato ritenendo correttamente destituito di fondamento l'assunto secondo cui ai fini dell'integrazione del fatto tipico di reato sussisterebbe un ulteriore requisito costituito dalla programmazione delle due condotte.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso7 in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 ottobre 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. commessi in data 17.10.2017 e 18.4.2018 e riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale assumendo che la fattispecie di reato contestata richiede che le violazioni debbano essere ricondotte ad una programmazione unitaria. 3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero la censura é reiterativa di analoga doglianza svolta in appello che la Corte di merito ha adeguatamente rigettato ritenendo correttamente destituito di fondamento l'assunto secondo cui ai fini dell'integrazione del fatto tipico di reato sussisterebbe un ulteriore requisito costituito dalla programmazione delle due condotte. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso7 in Roma, il 1
Sentenza Cassazione n. 06943/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris