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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 09120/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9120/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Relatore * 32075/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 05/08/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * la quale hachiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 5 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettaval opposizione proposta dalla difesa del ricorrente avverso il decreto di espulsione emesso aisensi dell art. 16 comma 5 d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. * che era infondatal eccezione di nullità fondata sull asserita mancanza della nomina del difensore di ufficio nelprovvedimento evincendosi dalla copertina del fascicolo e dagli atti ivi contenuti che ildifensore di ufficio era stato nominato nella persona dell avv. * * quanto allapendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale ritenevanon fosse ostativa alla esecuzione del decreto tenuto conto che era stata proposta solodopo la notifica del decreto di espulsione e nonostante il ricorrente fosse presente sulterritorio dello Stato da molti anni.2.Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delcondannatoarticolando due motivi di impugnazione che ai sensi dell art. 173 disp. att. cod.proc. pen. si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione per avere il Tribunale disorveglianza omesso del tutto di valutare il pericolo dedotto dal ricorrente ed illustrato nellamemoria difensiva depositata e per aver omesso di considerare al fine di escludere lapretestuosità della richiesta di protezione internazionale che egli aveva già presentatoanaloga domanda che era stata dichiarata inammissibile per irreperibilità dell interessato.2.2.Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all art. 16 d.lgs. n.286 del 1998 e 7 d.lgs. n. 25 del 2008. * che l art. 7 comma 2 d.lgs. n. 25 del 2008riconosce allo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale dirimanere in Italia sin quando la sua domanda non sia stata valutata il che rende ineseguibileil decreto di espulsione.

Aggiunge che nel caso di espulsione come misura alternativa larichiesta di protezione internazionale con il conseguente effetto sospensivo del decreto diespulsione determinerebbe un ostacolo al detenuto di avvalersi di misure alternative.

Perevitare che l esercizio del diritto di protezione internazionale determini il disconoscimentodella altri diritti il Tribunale di sorveglianza avrebbe quindi dovuto o rinviare il procedimentodi espulsione sino alla conclusione della procedura amministrativa di esame della richiesta diprotezione in tal modo conculcando il diritto del ricorrente a richiedere altre misurealternative pur proteggendolo dai dedotti pericoli in patria oppure avrebbe dovutoaccogliere l opposizione tenuto conto che ciò non sarebbe stato ostativo all emissione di unnuovo decreto di espulsione in caso di rigetto della domanda di protezione.3.Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.

Ha osservato che «la legittimità dell espulsione del cittadino straniero dalterritorio italiano disposta ai sensi dell art. 16 comma 9 * * è soggetta a una verificapreliminare dell autorità giudiziaria rappresentata in prima istanza dal magistrato disorveglianza e in caso di opposizione dal tribunale di sorveglianza finalizzata adaccertare che nel suo * di origine l immigrato espulso non possa incorrere in violazionidei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoriala cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all adozione del provvedimento espulsivo dalla motivazione di * 1 n. 39783 del 21/09/2021 * 282147 – 01 .

Nel caso specificoil ricorrente ha prospettato le ragioni per le quali deve ritenersi sussistente tale rischio per lapropria incolumità assolvendo all onere posto a suo carico di allegazione delle circostanzequanto più precise e circostanziate poste a fondamento delle proprie deduzioni idonee adeterminare l insorgenza in capo al giudice del dovere di verificare in concreto la fondatezzadelle allegazioni difensive o comunque di confrontarsi specificamente con esse.»[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.L espulsione dello straniero non appartenente all * europea identificatoirregolare il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena ancheresidua non superiore a due anni per reati non ostativi prevista dall art. 16 comma 5 d.lgs.n. 286 del 1998 ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisceuna misuraalternativa alla detenzione atipica della quale è obbligatoria l adozione in presenza dellecondizioni fissate dalla legge * 1 n. 50871 del 25/05/2018 n.m. * 1 n. 6814 del09/07/2015 dep. 2016 n.m. * 1 n. 45601 del 14/12/2010 * 249175 01 .

La ratio dellanorma è quella di ridurre la popolazione carceraria e tale obiettivo viene perseguito facendouscire dal circuito carcerario e rimpatriando coloro che non possano essere reinseriti inquanto irregolari per i quali non sussistano prevalenti esigenze di asilo umanitarie ovvero ditutela della loro persona o delle loro relazioni familiari * 1 n. 915 del 17/10/2019 dep.2020 * 278065 01 .In base al disposto del comma 9 dell art. 16 citato ostano all adozione della misura lecondizioni di cui all art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 disposizione che contiene una elencazionenon tassativa essendo i motivi suscettibili sia d interpretazione internamente estensiva *1 n. 44182 del 27/06/2016 * 268038 01 che al coniugio parifica la convivenza moreuxorio in termini * 1 n. 16385 del 15/03/2019 * 276184 01 sia d integrazioneanalogica alla luce dell intero tessuto ordinamentale.

La natura non tassativa dell art. 19d.lgs. n. 286 del 1998 e la necessità della sua integrazione alla luce dei principi dellaCostituzione e attraverso l analisi delle fonti sovranazionali * e diritto derivatodell * europea Carta di * CEDU è stata riaffermata anche a cospetto deisoggetti che pur non avendo diritto allo status di rifugiato fossero nelle condizioni pergodere della c.d. protezione sussidiaria spettante tra l altro nell ipotesi di minaccia grave allavita di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ointernazionale neppure in tali casi si è detto l espulsione può dirsi ammessa * 1 n.41949 del 04/04/2018 * 273973 01 ribadita da * 1 n. 39783 del 21/09/2021 *282147 01 .3.Ne consegue che la legittimità dell espulsione del cittadino straniero dal territorioitaliano disposta ai sensi dell art. 16 comma 9 d.lgs. n. 286 del 1998 è soggetta a unaverifica preliminare dell autorità giudiziaria rappresentata in prima istanza dal magistrato disorveglianza e in caso di opposizione dal tribunale di sorveglianza finalizzata adaccertare che nel suo * di origine l immigrato espulso non possa incorrere in violazionidei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoriala cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all adozione del provvedimento espulsivo.4.Il Tribunale di sorveglianza di Torino a fronte delle allegazioni del ricorrente il qualeha formulato richiesta di riconoscimento di protezione internazionale e ha depositato ilverbale di audizione avanti la Commissione tecnica ha omesso del tutto di enunciare evalutare le circostanze dedotte per verificarne in concreto la fondatezza e l idoneità acostituire ostacolo all espulsione.Ha invece assunto la decisione di rigetto sulla base di una valutazione di pretestuositàdella domanda di protezione desunta dal fatto che nonostante il ricorrente sia sul territorionazionale da anni ha presentato la domanda di protezione solo successivamente allanotifica del decreto di espulsione.

Orbene a prescindere dalla valenza argomentativa dellatempistica della presentazione dell istanza in ogni caso si osserva che il Tribunale disorveglianza non si è confrontato con la circostanza evincibile dal verbale di audizione delricorrente avanti la Commissione tecnica in ordine ad una precedente istanza di protezioneinternazionale avanzata dal ricorrente e rigettata per irreperibilità.5.Alla luce di quanto esposto l ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino il quale valuterà la eseguibilitàdell espulsione anche in relazione al titolo di reato.L accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l esame del secondo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9120/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Relatore * 32075/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 05/08/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * la quale hachiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 5 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettaval opposizione proposta dalla difesa del ricorrente avverso il decreto di espulsione emesso aisensi dell art. 16 comma 5 d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. * che era infondatal eccezione di nullità fondata sull asserita mancanza della nomina del difensore di ufficio nelprovvedimento evincendosi dalla copertina del fascicolo e dagli atti ivi contenuti che ildifensore di ufficio era stato nominato nella persona dell avv. * * quanto allapendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale ritenevanon fosse ostativa alla esecuzione del decreto tenuto conto che era stata proposta solodopo la notifica del decreto di espulsione e nonostante il ricorrente fosse presente sulterritorio dello Stato da molti anni.2.Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delcondannatoarticolando due motivi di impugnazione che ai sensi dell art. 173 disp. att. cod.proc. pen. si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione per avere il Tribunale disorveglianza omesso del tutto di valutare il pericolo dedotto dal ricorrente ed illustrato nellamemoria difensiva depositata e per aver omesso di considerare al fine di escludere lapretestuosità della richiesta di protezione internazionale che egli aveva già presentatoanaloga domanda che era stata dichiarata inammissibile per irreperibilità dell interessato.2.2.Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all art. 16 d.lgs. n.286 del 1998 e 7 d.lgs. n. 25 del 2008. * che l art. 7 comma 2 d.lgs. n. 25 del 2008riconosce allo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale dirimanere in Italia sin quando la sua domanda non sia stata valutata il che rende ineseguibileil decreto di espulsione.

Aggiunge che nel caso di espulsione come misura alternativa larichiesta di protezione internazionale con il conseguente effetto sospensivo del decreto diespulsione determinerebbe un ostacolo al detenuto di avvalersi di misure alternative.

Perevitare che l esercizio del diritto di protezione internazionale determini il disconoscimentodella altri diritti il Tribunale di sorveglianza avrebbe quindi dovuto o rinviare il procedimentodi espulsione sino alla conclusione della procedura amministrativa di esame della richiesta diprotezione in tal modo conculcando il diritto del ricorrente a richiedere altre misurealternative pur proteggendolo dai dedotti pericoli in patria oppure avrebbe dovutoaccogliere l opposizione tenuto conto che ciò non sarebbe stato ostativo all emissione di unnuovo decreto di espulsione in caso di rigetto della domanda di protezione.3.Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.

Ha osservato che «la legittimità dell espulsione del cittadino straniero dalterritorio italiano disposta ai sensi dell art. 16 comma 9 * * è soggetta a una verificapreliminare dell autorità giudiziaria rappresentata in prima istanza dal magistrato disorveglianza e in caso di opposizione dal tribunale di sorveglianza finalizzata adaccertare che nel suo * di origine l immigrato espulso non possa incorrere in violazionidei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoriala cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all adozione del provvedimento espulsivo dalla motivazione di * 1 n. 39783 del 21/09/2021 * 282147 – 01 .

Nel caso specificoil ricorrente ha prospettato le ragioni per le quali deve ritenersi sussistente tale rischio per lapropria incolumità assolvendo all onere posto a suo carico di allegazione delle circostanzequanto più precise e circostanziate poste a fondamento delle proprie deduzioni idonee adeterminare l insorgenza in capo al giudice del dovere di verificare in concreto la fondatezzadelle allegazioni difensive o comunque di confrontarsi specificamente con esse.»[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.L espulsione dello straniero non appartenente all * europea identificatoirregolare il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena ancheresidua non superiore a due anni per reati non ostativi prevista dall art. 16 comma 5 d.lgs.n. 286 del 1998 ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisceuna misuraalternativa alla detenzione atipica della quale è obbligatoria l adozione in presenza dellecondizioni fissate dalla legge * 1 n. 50871 del 25/05/2018 n.m. * 1 n. 6814 del09/07/2015 dep. 2016 n.m. * 1 n. 45601 del 14/12/2010 * 249175 01 .

La ratio dellanorma è quella di ridurre la popolazione carceraria e tale obiettivo viene perseguito facendouscire dal circuito carcerario e rimpatriando coloro che non possano essere reinseriti inquanto irregolari per i quali non sussistano prevalenti esigenze di asilo umanitarie ovvero ditutela della loro persona o delle loro relazioni familiari * 1 n. 915 del 17/10/2019 dep.2020 * 278065 01 .In base al disposto del comma 9 dell art. 16 citato ostano all adozione della misura lecondizioni di cui all art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 disposizione che contiene una elencazionenon tassativa essendo i motivi suscettibili sia d interpretazione internamente estensiva *1 n. 44182 del 27/06/2016 * 268038 01 che al coniugio parifica la convivenza moreuxorio in termini * 1 n. 16385 del 15/03/2019 * 276184 01 sia d integrazioneanalogica alla luce dell intero tessuto ordinamentale.

La natura non tassativa dell art. 19d.lgs. n. 286 del 1998 e la necessità della sua integrazione alla luce dei principi dellaCostituzione e attraverso l analisi delle fonti sovranazionali * e diritto derivatodell * europea Carta di * CEDU è stata riaffermata anche a cospetto deisoggetti che pur non avendo diritto allo status di rifugiato fossero nelle condizioni pergodere della c.d. protezione sussidiaria spettante tra l altro nell ipotesi di minaccia grave allavita di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ointernazionale neppure in tali casi si è detto l espulsione può dirsi ammessa * 1 n.41949 del 04/04/2018 * 273973 01 ribadita da * 1 n. 39783 del 21/09/2021 *282147 01 .3.Ne consegue che la legittimità dell espulsione del cittadino straniero dal territorioitaliano disposta ai sensi dell art. 16 comma 9 d.lgs. n. 286 del 1998 è soggetta a unaverifica preliminare dell autorità giudiziaria rappresentata in prima istanza dal magistrato disorveglianza e in caso di opposizione dal tribunale di sorveglianza finalizzata adaccertare che nel suo * di origine l immigrato espulso non possa incorrere in violazionidei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoriala cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all adozione del provvedimento espulsivo.4.Il Tribunale di sorveglianza di Torino a fronte delle allegazioni del ricorrente il qualeha formulato richiesta di riconoscimento di protezione internazionale e ha depositato ilverbale di audizione avanti la Commissione tecnica ha omesso del tutto di enunciare evalutare le circostanze dedotte per verificarne in concreto la fondatezza e l idoneità acostituire ostacolo all espulsione.Ha invece assunto la decisione di rigetto sulla base di una valutazione di pretestuositàdella domanda di protezione desunta dal fatto che nonostante il ricorrente sia sul territorionazionale da anni ha presentato la domanda di protezione solo successivamente allanotifica del decreto di espulsione.

Orbene a prescindere dalla valenza argomentativa dellatempistica della presentazione dell istanza in ogni caso si osserva che il Tribunale disorveglianza non si è confrontato con la circostanza evincibile dal verbale di audizione delricorrente avanti la Commissione tecnica in ordine ad una precedente istanza di protezioneinternazionale avanzata dal ricorrente e rigettata per irreperibilità.5.Alla luce di quanto esposto l ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino il quale valuterà la eseguibilitàdell espulsione anche in relazione al titolo di reato.L accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l esame del secondo. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *Così è deciso 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *Così è deciso 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9120/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Relatore * 32075/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 05/08/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * la quale hachiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 5 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettaval opposizione proposta dalla difesa del ricorrente avverso il decreto di espulsione emesso aisensi dell art. 16 comma 5 d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. * che era infondatal eccezione di nullità fondata sull asserita mancanza della nomina del difensore di ufficio nelprovvedimento evincendosi dalla copertina del fascicolo e dagli atti ivi contenuti che ildifensore di ufficio era stato nominato nella persona dell avv. * * quanto allapendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale ritenevanon fosse ostativa alla esecuzione del decreto tenuto conto che era stata proposta solodopo la notifica del decreto di espulsione e nonostante il ricorrente fosse presente sulterritorio dello Stato da molti anni.2.Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delcondannatoarticolando due motivi di impugnazione che ai sensi dell art. 173 disp. att. cod.proc. pen. si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione per avere il Tribunale disorveglianza omesso del tutto di valutare il pericolo dedotto dal ricorrente ed illustrato nellamemoria difensiva depositata e per aver omesso di considerare al fine di escludere lapretestuosità della richiesta di protezione internazionale che egli aveva già presentatoanaloga domanda che era stata dichiarata inammissibile per irreperibilità dell interessato.2.2.Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all art. 16 d.lgs. n.286 del 1998 e 7 d.lgs. n. 25 del 2008. * che l art. 7 comma 2 d.lgs. n. 25 del 2008riconosce allo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale dirimanere in Italia sin quando la sua domanda non sia stata valutata il che rende ineseguibileil decreto di espulsione. Aggiunge che nel caso di espulsione come misura alternativa larichiesta di protezione internazionale con il conseguente effetto sospensivo del decreto diespulsione determinerebbe un ostacolo al detenuto di avvalersi di misure alternative. Perevitare che l esercizio del diritto di protezione internazionale determini il disconoscimentodella altri diritti il Tribunale di sorveglianza avrebbe quindi dovuto o rinviare il procedimentodi espulsione sino alla conclusione della procedura amministrativa di esame della richiesta diprotezione in tal modo conculcando il diritto del ricorrente a richiedere altre misurealternative pur proteggendolo dai dedotti pericoli in patria oppure avrebbe dovutoaccogliere l opposizione tenuto conto che ciò non sarebbe stato ostativo all emissione di unnuovo decreto di espulsione in caso di rigetto della domanda di protezione.3.Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato. Ha osservato che «la legittimità dell espulsione del cittadino straniero dalterritorio italiano disposta ai sensi dell art. 16 comma 9 * * è soggetta a una verificapreliminare dell autorità giudiziaria rappresentata in prima istanza dal magistrato disorveglianza e in caso di opposizione dal tribunale di sorveglianza finalizzata adaccertare che nel suo * di origine l immigrato espulso non possa incorrere in violazionidei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoriala cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all adozione del provvedimento espulsivo dalla motivazione di * 1 n. 39783 del 21/09/2021 * 282147 – 01 . Nel caso specificoil ricorrente ha prospettato le ragioni per le quali deve ritenersi sussistente tale rischio per lapropria incolumità assolvendo all onere posto a suo carico di allegazione delle circostanzequanto più precise e circostanziate poste a fondamento delle proprie deduzioni idonee adeterminare l insorgenza in capo al giudice del dovere di verificare in concreto la fondatezzadelle allegazioni difensive o comunque di confrontarsi specificamente con esse.»[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.L espulsione dello straniero non appartenente all * europea identificatoirregolare il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena ancheresidua non superiore a due anni per reati non ostativi prevista dall art. 16 comma 5 d.lgs.n. 286 del 1998 ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisceuna misuraalternativa alla detenzione atipica della quale è obbligatoria l adozione in presenza dellecondizioni fissate dalla legge * 1 n. 50871 del 25/05/2018 n.m. * 1 n. 6814 del09/07/2015 dep. 2016 n.m. * 1 n. 45601 del 14/12/2010 * 249175 01 . La ratio dellanorma è quella di ridurre la popolazione carceraria e tale obiettivo viene perseguito facendouscire dal circuito carcerario e rimpatriando coloro che non possano essere reinseriti inquanto irregolari per i quali non sussistano prevalenti esigenze di asilo umanitarie ovvero ditutela della loro persona o delle loro relazioni familiari * 1 n. 915 del 17/10/2019 dep.2020 * 278065 01 .In base al disposto del comma 9 dell art. 16 citato ostano all adozione della misura lecondizioni di cui all art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 disposizione che contiene una elencazionenon tassativa essendo i motivi suscettibili sia d interpretazione internamente estensiva *1 n. 44182 del 27/06/2016 * 268038 01 che al coniugio parifica la convivenza moreuxorio in termini * 1 n. 16385 del 15/03/2019 * 276184 01 sia d integrazioneanalogica alla luce dell intero tessuto ordinamentale. La natura non tassativa dell art. 19d.lgs. n. 286 del 1998 e la necessità della sua integrazione alla luce dei principi dellaCostituzione e attraverso l analisi delle fonti sovranazionali * e diritto derivatodell * europea Carta di * CEDU è stata riaffermata anche a cospetto deisoggetti che pur non avendo diritto allo status di rifugiato fossero nelle condizioni pergodere della c.d. protezione sussidiaria spettante tra l altro nell ipotesi di minaccia grave allavita di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ointernazionale neppure in tali casi si è detto l espulsione può dirsi ammessa * 1 n.41949 del 04/04/2018 * 273973 01 ribadita da * 1 n. 39783 del 21/09/2021 *282147 01 .3.Ne consegue che la legittimità dell espulsione del cittadino straniero dal territorioitaliano disposta ai sensi dell art. 16 comma 9 d.lgs. n. 286 del 1998 è soggetta a unaverifica preliminare dell autorità giudiziaria rappresentata in prima istanza dal magistrato disorveglianza e in caso di opposizione dal tribunale di sorveglianza finalizzata adaccertare che nel suo * di origine l immigrato espulso non possa incorrere in violazionidei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoriala cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all adozione del provvedimento espulsivo.4.Il Tribunale di sorveglianza di Torino a fronte delle allegazioni del ricorrente il qualeha formulato richiesta di riconoscimento di protezione internazionale e ha depositato ilverbale di audizione avanti la Commissione tecnica ha omesso del tutto di enunciare evalutare le circostanze dedotte per verificarne in concreto la fondatezza e l idoneità acostituire ostacolo all espulsione.Ha invece assunto la decisione di rigetto sulla base di una valutazione di pretestuositàdella domanda di protezione desunta dal fatto che nonostante il ricorrente sia sul territorionazionale da anni ha presentato la domanda di protezione solo successivamente allanotifica del decreto di espulsione. Orbene a prescindere dalla valenza argomentativa dellatempistica della presentazione dell istanza in ogni caso si osserva che il Tribunale disorveglianza non si è confrontato con la circostanza evincibile dal verbale di audizione delricorrente avanti la Commissione tecnica in ordine ad una precedente istanza di protezioneinternazionale avanzata dal ricorrente e rigettata per irreperibilità.5.Alla luce di quanto esposto l ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino il quale valuterà la eseguibilitàdell espulsione anche in relazione al titolo di reato.L accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l esame del secondo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9120/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Relatore * 32075/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 05/08/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * la quale hachiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 5 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettaval opposizione proposta dalla difesa del ricorrente avverso il decreto di espulsione emesso aisensi dell art. 16 comma 5 d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. * che era infondatal eccezione di nullità fondata sull asserita mancanza della nomina del difensore di ufficio nelprovvedimento evincendosi dalla copertina del fascicolo e dagli atti ivi contenuti che ildifensore di ufficio era stato nominato nella persona dell avv. * * quanto allapendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale ritenevanon fosse ostativa alla esecuzione del decreto tenuto conto che era stata proposta solodopo la notifica del decreto di espulsione e nonostante il ricorrente fosse presente sulterritorio dello Stato da molti anni.2.Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delcondannatoarticolando due motivi di impugnazione che ai sensi dell art. 173 disp. att. cod.proc. pen. si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione per avere il Tribunale disorveglianza omesso del tutto di valutare il pericolo dedotto dal ricorrente ed illustrato nellamemoria difensiva depositata e per aver omesso di considerare al fine di escludere lapretestuosità della richiesta di protezione internazionale che egli aveva già presentatoanaloga domanda che era stata dichiarata inammissibile per irreperibilità dell interessato.2.2.Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all art. 16 d.lgs. n.286 del 1998 e 7 d.lgs. n. 25 del 2008. * che l art. 7 comma 2 d.lgs. n. 25 del 2008riconosce allo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale dirimanere in Italia sin quando la sua domanda non sia stata valutata il che rende ineseguibileil decreto di espulsione. Aggiunge che nel caso di espulsione come misura alternativa larichiesta di protezione internazionale con il conseguente effetto sospensivo del decreto diespulsione determinerebbe un ostacolo al detenuto di avvalersi di misure alternative. Perevitare che l esercizio del diritto di protezione internazionale determini il disconoscimentodella altri diritti il Tribunale di sorveglianza avrebbe quindi dovuto o rinviare il procedimentodi espulsione sino alla conclusione della procedura amministrativa di esame della richiesta diprotezione in tal modo conculcando il diritto del ricorrente a richiedere altre misurealternative pur proteggendolo dai dedotti pericoli in patria oppure avrebbe dovutoaccogliere l opposizione tenuto conto che ciò non sarebbe stato ostativo all emissione di unnuovo decreto di espulsione in caso di rigetto della domanda di protezione.3.Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato. Ha osservato che «la legittimità dell espulsione del cittadino straniero dalterritorio italiano disposta ai sensi dell art. 16 comma 9 * * è soggetta a una verificapreliminare dell autorità giudiziaria rappresentata in prima istanza dal magistrato disorveglianza e in caso di opposizione dal tribunale di sorveglianza finalizzata adaccertare che nel suo * di origine l immigrato espulso non possa incorrere in violazionidei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoriala cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all adozione del provvedimento espulsivo dalla motivazione di * 1 n. 39783 del 21/09/2021 * 282147 – 01 . Nel caso specificoil ricorrente ha prospettato le ragioni per le quali deve ritenersi sussistente tale rischio per lapropria incolumità assolvendo all onere posto a suo carico di allegazione delle circostanzequanto più precise e circostanziate poste a fondamento delle proprie deduzioni idonee adeterminare l insorgenza in capo al giudice del dovere di verificare in concreto la fondatezzadelle allegazioni difensive o comunque di confrontarsi specificamente con esse.»[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.L espulsione dello straniero non appartenente all * europea identificatoirregolare il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena ancheresidua non superiore a due anni per reati non ostativi prevista dall art. 16 comma 5 d.lgs.n. 286 del 1998 ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisceuna misuraalternativa alla detenzione atipica della quale è obbligatoria l adozione in presenza dellecondizioni fissate dalla legge * 1 n. 50871 del 25/05/2018 n.m. * 1 n. 6814 del09/07/2015 dep. 2016 n.m. * 1 n. 45601 del 14/12/2010 * 249175 01 . La ratio dellanorma è quella di ridurre la popolazione carceraria e tale obiettivo viene perseguito facendouscire dal circuito carcerario e rimpatriando coloro che non possano essere reinseriti inquanto irregolari per i quali non sussistano prevalenti esigenze di asilo umanitarie ovvero ditutela della loro persona o delle loro relazioni familiari * 1 n. 915 del 17/10/2019 dep.2020 * 278065 01 .In base al disposto del comma 9 dell art. 16 citato ostano all adozione della misura lecondizioni di cui all art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 disposizione che contiene una elencazionenon tassativa essendo i motivi suscettibili sia d interpretazione internamente estensiva *1 n. 44182 del 27/06/2016 * 268038 01 che al coniugio parifica la convivenza moreuxorio in termini * 1 n. 16385 del 15/03/2019 * 276184 01 sia d integrazioneanalogica alla luce dell intero tessuto ordinamentale. La natura non tassativa dell art. 19d.lgs. n. 286 del 1998 e la necessità della sua integrazione alla luce dei principi dellaCostituzione e attraverso l analisi delle fonti sovranazionali * e diritto derivatodell * europea Carta di * CEDU è stata riaffermata anche a cospetto deisoggetti che pur non avendo diritto allo status di rifugiato fossero nelle condizioni pergodere della c.d. protezione sussidiaria spettante tra l altro nell ipotesi di minaccia grave allavita di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ointernazionale neppure in tali casi si è detto l espulsione può dirsi ammessa * 1 n.41949 del 04/04/2018 * 273973 01 ribadita da * 1 n. 39783 del 21/09/2021 *282147 01 .3.Ne consegue che la legittimità dell espulsione del cittadino straniero dal territorioitaliano disposta ai sensi dell art. 16 comma 9 d.lgs. n. 286 del 1998 è soggetta a unaverifica preliminare dell autorità giudiziaria rappresentata in prima istanza dal magistrato disorveglianza e in caso di opposizione dal tribunale di sorveglianza finalizzata adaccertare che nel suo * di origine l immigrato espulso non possa incorrere in violazionidei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoriala cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all adozione del provvedimento espulsivo.4.Il Tribunale di sorveglianza di Torino a fronte delle allegazioni del ricorrente il qualeha formulato richiesta di riconoscimento di protezione internazionale e ha depositato ilverbale di audizione avanti la Commissione tecnica ha omesso del tutto di enunciare evalutare le circostanze dedotte per verificarne in concreto la fondatezza e l idoneità acostituire ostacolo all espulsione.Ha invece assunto la decisione di rigetto sulla base di una valutazione di pretestuositàdella domanda di protezione desunta dal fatto che nonostante il ricorrente sia sul territorionazionale da anni ha presentato la domanda di protezione solo successivamente allanotifica del decreto di espulsione. Orbene a prescindere dalla valenza argomentativa dellatempistica della presentazione dell istanza in ogni caso si osserva che il Tribunale disorveglianza non si è confrontato con la circostanza evincibile dal verbale di audizione delricorrente avanti la Commissione tecnica in ordine ad una precedente istanza di protezioneinternazionale avanzata dal ricorrente e rigettata per irreperibilità.5.Alla luce di quanto esposto l ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino il quale valuterà la eseguibilitàdell espulsione anche in relazione al titolo di reato.L accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l esame del secondo. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *Così è deciso 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *Così è deciso 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *