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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12598/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in e pigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza Atd- 'a o di pronunciata dal Tribunale di ucca rdine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) D.Igs. 285/92 e succ. mod.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità ed attendibilità degli accertamenti dello stato di ebbrezza.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata.

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua e non manifestamente illogica in ordine alle lamentate incongruenze del verbale di accertamenti urgenti, in cui veniva riportato un orario di identificazione e controllo ( e quindi di inizio delle operazioni) successivo a quello degli scontrini ( in particolare, 5.40 quale inizio operazioni e 5.01 e 5.12 sugli scontrini).

Le argomentazioni dei giudizi di merito sono, sul punto, dotate di coerente forza logica, poiché evidenziano con chiarezza l' errore materiale riportato nel verbale di accertamenti rispetto all'orario indicato nella comunicazione della notizia di reato e nella annotazione di PG dei militari intervenuti sul posto recanti, ambedue, l'orario delle 4.50 (nell'indicazione dell'orario delle 5.40 sul verbale di accertamenti si rileva quindi una evidente inversione di cifre).

4. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è irrilevante la circostanza che i numeri delle prove dell'alcoltest non siano consecutivi, posto che ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, il distacco temporale di cinque minuti che, ai sensi dell'art. 379 del Regolamento al Codice della Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica (Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018, Valinotto, Rv. 273729) e finalizzato ad evitare l'esecuzione di due prove troppo ravvicinate (Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 270755).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in e pigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza Atd- 'a o di pronunciata dal Tribunale di ucca rdine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) D.Igs. 285/92 e succ. mod. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità ed attendibilità degli accertamenti dello stato di ebbrezza. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua e non manifestamente illogica in ordine alle lamentate incongruenze del verbale di accertamenti urgenti, in cui veniva riportato un orario di identificazione e controllo ( e quindi di inizio delle operazioni) successivo a quello degli scontrini ( in particolare, 5.40 quale inizio operazioni e 5.01 e 5.12 sugli scontrini). Le argomentazioni dei giudizi di merito sono, sul punto, dotate di coerente forza logica, poiché evidenziano con chiarezza l' errore materiale riportato nel verbale di accertamenti rispetto all'orario indicato nella comunicazione della notizia di reato e nella annotazione di PG dei militari intervenuti sul posto recanti, ambedue, l'orario delle 4.50 (nell'indicazione dell'orario delle 5.40 sul verbale di accertamenti si rileva quindi una evidente inversione di cifre). 4. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è irrilevante la circostanza che i numeri delle prove dell'alcoltest non siano consecutivi, posto che ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, il distacco temporale di cinque minuti che, ai sensi dell'art. 379 del Regolamento al Codice della Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica (Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018, Valinotto, Rv. 273729) e finalizzato ad evitare l'esecuzione di due prove troppo ravvicinate (Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 270755). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20
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