CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 luglio 2020, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la sospensione dell'ordine di esecuzione relativo al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 4.2.2020. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Gjini, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "nullità dell'ordinanza ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 656, comma 6, cod. proc. pen. e 80 cod. pen.". Secondo la difesa alla data di emissione del provvedimento di pene concorrenti del 4.2.2020, con il quale la Procura della Repubblica aveva posto in esecuzione la sentenza del Tribunale di Roma del 25.9.2019, il precedente provvedimento di cumulo della Procura generale di Roma del 15.10.2018 aveva esaurito i suoi effetti anche in considerazione della circostanza che la Corte di appello di Roma con ordinanza del 16.1.2020 aveva disposto revoca della sentenza del 5.6.2017 e ne aveva dichiarato cessati tutti gli effetti; conseguentemente, l'unica pena da eseguire sarebbe stata quella irrogata con la sentenza del Tribunale di Roma del 25.9.2019, la cui esecuzione avrebbe dovuto essere sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; inoltre il Gjini prima che gli venisse notificato addirittura il primo provvedimento di cumulo della Procura generale di Roma, quello in forza del quale era stato tratto in arresto il 2.12.2010, aveva già espiato la pena relativa alla sentenza del 23.3.2011, rispetto alla quale il predetto aveva beneficiato della sospensione della sua esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., salvo, poi, a seguito del rigetto della sua domanda di concessione di misure alternative alla detenzione,' subire la revoca del relativo provvedimento; in ragione di ciò avrebbe dovuto trovare applicazione il principio della scindibilità del cumulo di pene, materiale o giuridico che esso sia, principio quest'ultimo costantemente affermato in materia di concessione dei benefici penitenziari. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento. L'impugnazione sottopone al vaglio di questa Corte la deduzione, già respinta dal giudice dell'esecuzione, per la quale il precedente provvedimento di cumulo della Procura generale di Roma del 15.10.2018 aveva esaurito i suoi effetti anche in considerazione della circostanza che la Corte di appello di Roma con ordinanza del 16.1.2020 aveva disposto revoca della sentenza del 5.6.2017 e ne aveva dichiarato cessati tutti gli effetti, con la conseguenza che l'unica pena da eseguire sarebbe stata quella irrogata con la sentenza del Tribunale di Roma del 25.9.2019, la cui esecuzione avrebbe dovuto essere sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. E però, il mancato esaurimento degli effetti del cumulo emesso prima della revoca della sentenza della Corte di appello di Roma del 5.6.2017, è contestato dal ricorrente in maniera generica senza alcuna specificazione della fonte da cui desumere il dedotto errore, al riguardo, da parte della Coorte territoriale. Anzi, detta circostanza appare contraddetta dalle stesse deduzioni difensive, secondo cui il "residuo pena di anni 1, giorni 6 sarebbe stato, quindi, integralmente espiato all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]", cioè dopo l'emissione del nuovo provvedimento di cumulo del 4.2.2020. 2. Correttamente, quindi, il giudice dell'esecuzione ha applicato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione a un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione "stessa condanna" di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., si riferisce anche a una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili a un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l'esecuzione)" [Cass. Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, Rv. 279217 - 01; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Rv. 263380; Cass. Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, Rv. 234117; Cass. Sez. 1, n. 25329 del 01/04/2003, Rv. 225201]. 3. Improprio è, inoltre, il richiamo effettuato in ricorso al principio dello scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione, in quanto, come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, esso è applicabile in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti quando occorre procedere al giudizio di ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo stesso di uno o più titoli c.d. ostativi.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente aal pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 15 febbraio 2022 Il C