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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25083/2026

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nte -contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente e ricorrente incidentale -nonchéBANCO [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dall’Avvocato- controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] COOPERATIVA;- intimate -Numero registro generale 28261/2020Nu2m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026avverso il DECRETO N. 5908/2020 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 13/7/2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA];sentito, per la società ricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];sentito, per il Fallimento controricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avvocata [OSCURATO:PERSONA];sentito, per il Banco controricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.1.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha propostodomanda di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]., in collocazione privilegiata ai sensi dell’art. 24,comma 33, della l. n. 449/1997 e dell’art. 2777, ult. comma,c.c., per un credito, iscritto a ruolo, ammontante alla sommacomplessiva di €. 591.637,93.1.2.

Il giudice delegato ha respinto la domanda sul rilievoche, per lo stesso credito, le banche finanziatrici erano già stateammesse allo stato passivo, in collocazione chirografaria.1.3.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha propostoopposizione allo stato passivo deducendo, tra l’altro, l’irrilevanzadell’eccepita ammissione delle banche finanziatrici al passivofallimentare in collocazione chirografaria, sul rilievo che si trattadi un credito “fondato su un titolo diverso e dotato di rangoprivilegiato ex lege”.1.4. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, ha resistitoall’opposizione, deducendo: - l’inammissibilità del ricorso, peravere l’istante invocato in sede di opposizione il privilegioprevisto dall’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3/2015, vale a direRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/2020Nu3m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026un privilegio diverso da quello richiesto con la domanda diinsinuazione; - l’impossibilità dell’opponente di surrogarsi con unrango (e cioè quello privilegiato) diverso dal rango riconosciutoal creditore originario, ammesso in via chirografaria; -l’inammissibilità della duplicazione dei crediti che nederiverebbe, non avendo le banche ammesse rinunciato ai propricrediti.1.5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], chiamato in causadall’opponente, si è costituito in giudizio, aderendo alle difesedel Fallimento.1.6.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, pronunciatoanche nei confronti degli altri chiamati in causa (e cioè la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Banca diCredito [OSCURATO:SOCIETA]), ha ammesso l’Agenzia delleentrate-Riscossione al passivo del Fallimento, per la somma di€. 572.739,64, in collocazione chirografaria.1.7.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - l’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3/2015, richiamato nell’atto diopposizione nella parte in cui veniva chiesto il privilegio, hanatura interpretativa dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n.123/1998, unica disposizione menzionata nella domanda diinsinuazione allo stato passivo; - la deduzione in sede diopposizione di un diverso titolo di privilegio integra unainammissibile mutatio libelli; - la domanda di ammissione alpassivo con il privilegio di cui agli artt. 9, comma 5, del d.lgs. n.123 cit. e 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 cit. è, dunque,inammissibile.1.8.

Il tribunale, invece, dopo aver rilevato che risulta pertabulas che il Banco di Desio e la Banca di [OSCURATO:PERSONA] e Inzago “hanno ricevuto gli importi oggetto dellagaranzia”, ha accolto la domanda di ammissione dell’Agenziaopponente, in via chirografaria, “in surroga di Banco di Desio eRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/2020Nu4m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Carugate e Inzago per gli importirimborsati, per un totale di euro 572.739,64, pari alla somma dieuro 391.205,88 erogati in favore di Banco di Desio e di euro181.533,76 erogati in favore di Banca di [OSCURATO:PERSONA] diCarugate e Inzago”.2.1. [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA].p.a., con ricorso notificato (lunedì) 2/11/2020, ha chiesto, perun motivo, la cassazione del decreto, dichiarandone lacomunicazione il 2/10/2020.2.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistitocon controricorso notificato il 7/12/2020.2.3. [OSCURATO:PERSONA], con controricorso notificato il9/12/2020, ha anche proposto, per quattro motivi, ricorsoincidentale.2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha, tra l’altro, eccepito l’improcedibilitàdel ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., nonavendo la ricorrente depositato la copia autentica del decretoimpugnato corredata della prova della sua notificazione ocomunicazione ex art. 99, ult.comma, l.fall.2.5. [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA].p.a. ha, a sua volta, resistito con controricorso al ricorsoincidentale del Fallimento.2.6.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione e la Banca diCredito [OSCURATO:SOCIETA], quale societàche ha incorporato la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sono rimaste intimate.2.7.

Le parti costituite hanno depositato memorie.2.8.

Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del29/10/2025, ha indicato, quali meritevoli di trattazione inpubblica udienza, due questioni: - la prima riguarda la“legittimazione ad agire, mediante ricorso per Cassazione, diBM-MC, ente finanziatore per conto del Fondo di garanzia eRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/2020Nu5m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026titolare del rapporto giuridico controverso”: “il ricorso percassazione”, infatti, “è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], titolare delcredito iscritto al ruolo, che tuttavia non ha azionato il creditocon l’insinuazione allo stato passivo né ha proposto opposizioneallo stato passivo e non si è neppure costituita nel giudizio exart. 99 l.fall a seguito della chiamata in causa ad iniziativadell’opponente ADER”; - la seconda riguarda la “possibilità daparte dell’ente gestore del Fondo di Garanzia (di) far valere invia surrogatoria in sede fallimentare il proprio credito, derivantedall’escussione della garanzia da(l) parte dell’istituto di creditogarantito, anche quando quest’ultimo sia stato ammesso alpassivo per lo stesso credito e, in caso di risposta positiva a talequesito, degli strumenti processuali attraverso i quali la pretesacreditoria nascente dagli interventi di sostegno pubblico per losviluppo delle attività produttive possa realizzarsi”, e cioe la“domanda di ammissione tardiva allo stato passivo, concoinvolgimento nel giudizio di accertamento anche dei soggettigarantiti precedentemente ammessi per lo stesso credito”,oppure la “richiesta di rettifica dello stato passivo per effettodella surrogazione ex art. 115 l.fall.”.2.9.

Il Pubblico Ministero, con memoria del 28/5/2026,ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto diquello incidentale.2.10.

Le parti costituite hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1.

Il ricorso principale, intanto, è procedibile.3.2.

L’intervenuta notificazione del ricorso il 2/11/2020,caduto di lunedì, e cioè entro trenta giorni dal deposito, in data2/10/2020, del decreto impugnato, rende, com’è noto, del tuttoirrilevante, a fronte della sicura tempestività del ricorso già a fardata dalla sua pubblicazione (art. 99, ult. comma, l.fall.), ilRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/2020Nu6m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026mancato deposito, accanto alla copia autentica del decretostesso, della relativa comunicazione.3.3.

Il ricorso per cassazione (oltre che procedibile) èanche ammissibile.3.4.

Risulta, infatti, dall’intestazione del decretoimpugnato nonché dai fatti di causa (incontestatamente) espostidalla ricorrente principale (v. il ricorso, p. 8, 9), che, nel giudiziodi opposizione allo stato passivo, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, che l’ha introdotto nella qualità di agente per lariscossione dei crediti iscritti a ruolo, aveva provveduto achiamare in causa, tra gli altri, la Banca del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella qualità di ente titolare delcredito iscritto a ruolo.3.5.

La banca ricorrente, pertanto, pur non essendosiformalmente costituita in giudizio, ha assunto, nel relativoprocesso, la qualità di parte, con la conseguenza che la stessa,essendo rimasta, nell’indicata qualità di titolare del creditoazionato, parzialmente soccombente rispetto alla decisioneassunta dal tribunale, che ha ammesso tale pretesa al passivodel fallimento della società debitrice ma senza l’invocatacollocazione privilegiata, deve ritenersi senz’altro legittimata aproporre ricorso per la cassazione delle statuizioni ivi assunte.3.6.

La legittimazione al ricorso per cassazione (eall’impugnazione in genere, fatta eccezione per l’opposizione diterzo) spetta, in effetti, a chiunque abbia formalmente assuntola qualità di parte (non rileva se presente o contumace,originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio,indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridicosostanziale dedotto in giudizio, poiché, con l’impugnazione, nonsi esercita un’azione bensì un potere processuale che è attribuitosolo a chi ha partecipato, in qualità di parte, al processoRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero re7gis tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026conclusosi con la decisione impugnata (Cass. n. 33135 del 2024;Cass. n. 17974 del 2015; Cass. n. 7467 del 2017).3.7.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivofallimentare proposta dall’agente per la riscossione, del resto,ove il curatore deduca in giudizio fatti o circostanze che incidono(in tutto o in parte) sul merito della pretesa creditoria azionata,l’ente (che rimane) titolare della stessa è legittimato apartecipare al giudizio tanto a seguito di intervento volontario,ai sensi dell’art. 105 c.p.c., quanto, com’è accaduto nel caso inesame, per effetto di chiamata in causa ad opera dell’opponente,ai sensi dell’art. 106 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17100 del 2020).3.8.

L’ente creditore, che sia stato chiamato in causa nelgiudizio (di opposizione allo stato passivo) promosso dall’agenteper la riscossione, avendo in tal modo assunto la qualità di parte,è, pertanto, legittimato ad impugnare la decisione assunta daltribunale tutte le volte in cui la stessa abbia, in tutto o in parte,negato la sussistenza (o, come nella specie, l’invocataprelazione) del credito del quale (con il dedotto privilegio) lostesso ritenga di essere titolare.3.9.

Con l’unico motivo di ricorso principale, la societàricorrente, lamentando la violazione degli artt. 93, 98, 99 l.fall.,dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998,come interpretato dall’art 8-bis, comma 3, del d.l. 3/2015, inrelazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che larichiesta di riconoscimento del privilegio previsto dagli artt. 9,comma 5, e 8-bis, comma 3, cit., contenuta nel ricorso inopposizione allo stato passivo, era stato oggetto di unainammissibile mutatio libelli, omettendo, per contro, diconsiderare che l’Agenzia delle entrate-Riscossione avevasufficientemente indicato già nella domanda di ammissione alRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/2020Nu8m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026passivo la causa dell’invocato privilegio, essendo irrilevante ilmancato richiamo espresso alle norme di legge.3.10.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, ilc.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato per non avere il tribunale esaminato la domanda conla quale l’opposto aveva chiesto la conferma della statuizioneassunta dal giudice delegato di esclusione del Fondo di garanziadallo stato passivo in ragione della mancata rinuncia dellebanche finanziatrici alla parte di credito già ammessa che il3.11.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, ildegli artt. 96 e 98 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato per avere il tribunaleimplicitamente ed erroneamente rigettato le domande con lequali l’opposto aveva chiesto la conferma del provvedimentoimpugnato.3.12.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, ildegli artt. 1203 e 1949 c.c. e degli artt. 61 e 62 l.fall., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa, insufficienteo contraddittoria motivazione circa un punto decisivo dellacontroversia, in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haammesso la Banca del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.al passivo del fallimento, in surroga delle banche finanziatrice,senza considerare che il pagamento alle banche finanziatrici nonha avuto carattere integralmente satisfattivo.3.13.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale, ildell’art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., in relazioneRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero re9gis tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha omesso di esaminare un fatto allegatoe non contestato nonché decisivo, e cioè la mancata rinuncia daparte delle banche finanziatrici alla parte di credito rimborsatadal Fondo di garanzia.3.14.

Il decreto impugnato, a prescindere dall’esame dellecensure svolte dalle parti, dev’essere cassato senza rinvio anorma dell’art. 382, ult.comma, c.p.c.: il giudizio di merito,infatti, non poteva essere introdotto né proseguito.3.15.

Nei casi di sostegno pubblico erogato in forma diconcessione di garanzia da parte del Fondo di garanzia per lepiccole e medie imprese (cfr. Cass. n. 30645 del 2025, inmotiv.), questa Corte ha, infatti, evidenziato che, in forzadell’art. 2 del d.m. attività produttive del 20/6/2005 (emanato anorma dell’art. 1, comma 209, della l. n. 311/2004, comemodificato dall’art. 4, comma 1, lett. a-ter, del d.l. n. 35/2005,conv. con l. n. 80/2005, in forza del quale “le caratteristichedegli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sonorideterminate con decreto di natura non regolamentare delMinistro delle attività produttive e del Ministero dell’innovazionee le tecnologie”): (a) la “garanzia diretta è concessa”, tra glialtri, alle banche (comma 1); (b) “la garanzia è esplicita,incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misuramassima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60%e l’80% di ciascuna operazione finanziaria”; (c) “nei limiti dellacopertura massima di ciascuna operazione, la garanzia direttacopre in misura variabile tra il 60% e l’80% dell’importodell’esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti dellepiccole e medie imprese” (comma 2); (d) “la garanzia è inoltrediretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione”(comma 3); (e) “in caso di inadempimento delle piccole e medieRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg0is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gliimporti da esso garantiti, anziché continuare a perseguire ildebitore principale”; (f) “ai sensi dell’art. 1203 del codice civile,nell’effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto arivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per lesomme da esso pagate”; (g) “nello svolgimento delle proceduredi recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica,così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio1999, n. 46” (comma 4).3.16.

L’esposto assetto normativo lascia, dunque,trasparire che: - la garanzia diretta è concessa dal Fondo digaranzia, istituito a norma dell’art. 2, comma 100, della l. n.662/1996 e gestito da [OSCURATO:SOCIETA]., alla banca finanziatrice in misura percentualerispetto all’importo che la stessa ha complessivamentefinanziato; - in caso d’inadempimento dell’impresa che haricevuto il finanziamento, la banca che lo ha erogato, anzichécontinuare a “perseguire” il debitore principale, può rivalersi sulvolta, eseguito il pagamento, ha il diritto di rivalersi, per lesomme versate alla banca, sul debitore inadempiente,avvalendosi della “surrogazione” (legale) prevista dall’art. 1203c.c. (cfr. Cass. n. 33369 del 2023).3.17.

Si è, inoltre, osservato che: - il credito del Fondo digaranzia nei confronti del debitore inadempiente allarestituzione della somma versata alla banca garantita, èassistito, sin dalla sua origine, dal privilegio previsto dall’art. 9,comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 e delle disposizioni ivirichiamate; - il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs.Ric. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg1is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026n. 123 cit., per i crediti dello Stato alla restituzione dei“finanziamenti” erogati, trova, infatti, applicazione per tutti gliinterventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivitàproduttive, comunque denominati (Cass. n. 27360 del 2024); -tale privilegio assiste, pertanto, anche il credito del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese che abbia subìtol’escussione della garanzia da parte dell’istituto di creditofinanziatore a seguito dell’inadempimento della societàbeneficiaria del finanziamento, stante la finalità pubblicistica checonnota il d.lgs. n. 123 cit. e il carattere unitario, sotto il profilofunzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate (cfr.Cass. n. 9657 del 2024; Cass. n. 28355 del 2025; Cass. n.29599 del 2025).3.18. [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla l. 662/1996, avendo garantitola banca finanziatrice e non il debitore (poi inadempiente), nonassume, peraltro, nei confronti di quest’ultimo, la posizione dicoobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c., con laconseguenza che, specie alla luce della natura “pubblicistica” delcredito dallo stesso vantato al recupero di quanto versato allabanca garantita, avente ex lege natura privilegiata (a differenzadi quello, avente natura chirografaria, della banca finanziatrice),non può trovare applicazione l’art. 61, comma 2°, l.fall., chedisciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali (cfr.Cass. n. 36495 del 2023, in motiv.).3.19.

Questa Corte ha, in effetti, osservato che: -“l’elemento caratterizzante dell’intervento del fondo sta nellanatura pubblicistica della garanzia, prestata con funzione disostegno alle imprese, e nell’oggetto della stessa, che non èl’adempimento di un’obbligazione altrui, ma il credito della bancae il suo recupero (in coerenza con quanto previsto dall’art. 2,comma 100, l. 662/1996, secondo cui il Fondo intende«assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagliRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg2is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese»)”; - atale “struttura … consegue l’estraneità del fondo rispetto alrapporto esistente fra banca creditrice e PMI debitrice” (Cass. n.29599 del 2025, in motiv.).3.20. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, pertanto, non è un coobbligatosolidale ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c. con il debitoreprincipale fallito, poiché, secondo la disciplina propria di questatipologia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delledell’obbligazione da parte di quest’ultimo ma solo edesclusivamente la banca finanziatrice e (nella percentualeprevista) il diritto della stessa al recupero delle somme erogate(cfr. Cass. n. 29599 del 2025, in motiv.; Cass. n. 22962 del2025, in motiv.).3.21.

Non trovano, di conseguenza, applicazione(contrariamente a quanto sostenuto dal Fallimento) i limitiall’esercizio della surrogazione legale (o del diritto di regresso)previsti dall’art. 61, comma 2°, l.fall., vale a dire la necessitàche “il creditore, per effetto del pagamento del coobbligato”(successivo al fallimento del condebitore) “resti completamentesoddisfatto, così da non poter più concorrere nel passivo peralcuna entità residua”, tant’è che, “ove detta condizione non siverifichi, per qualsiasi causa, il regresso non è ammesso ed èdel tutto indifferente che il coobbligato, con il pagamento, abbiatotalmente assolto la sua obbligazione (per esempio difideiussione parziale) esigendosi per il sistema della leggel’adempimento per intero ex parte creditoris (e non debitoria)”(Cass. n. 5964 del 2025, in motiv.; Cass. n. 903 del 2008).3.22.

Il diritto del Fondo di garanzia alla restituzione dellasomme versate alla banca garantita, d’altra parte, “pur mirandoal medesimo risultato economico di quella di surrogazione o diregresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzioneRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg3is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026patrimoniale conseguente all’esborso effettuato, si distinguedalle stesse”: si tratta, a ben vedere, non dell’“esercizio del (lostesso) diritto precedentemente spettante al creditore garantito,nel quale l’ente concedente subentra a seguito dell’escussionedella garanzia …”, ma, al contrario, di un autonomo e distintodiritto al recupero delle somme che, a seguito (appunto)dell’escussione della garanzia a suo tempo prestata alla bancafinanziatrice, ha versato a quest’ultima.3.23.

L’avvenuta escussione della garanzia da parte dellabanca creditrice, infatti, determina (sia pur nei termini precisatidi qui a poco) l’insorgenza, in capo al Fondo, di un diritto suoproprio, autonomo e distinto (da quello della banca), aventenatura ex se privilegiata, volto al recupero (non già della sommaoggetto dell’originario finanziamento, come, appunto, quellodella banca, ma) delle risorse pubbliche (dapprima vincolate epoi) impiegate per il versamento della somma garantita allabanca finanziatrice (cfr. Cass. n. 1005 del 2023; Cass. n. 6508del 2020; Cass. n. 36495 del 2023; Cass. n. 9657 del 2024;Cass. n. 22962 del 2025, in motiv.; Cass. n. 9657 del 2024;Cass. n. 28355 del 2025; Cass. n. 30645 del 2025, in motiv.).3.24.

Ciò significa, in definitiva, che: - il Fondo di garanzia,una volta che abbia adempiuto l’obbligazione derivante dallagaranzia prestata alla banca finanziatrice, può far valere, incollocazione privilegiata, il proprio (distinto ed autonomo) dirittodi credito, nei confronti del debitore inadempiente, per ottenereda quest’ultimo la “restituzione” delle somme erogate alla bancagarantita, a prescindere dal fatto che quest’ultima abbia (omeno) ottenuto la soddisfazione integrale di tale credito(chirografario); - “l’inoperatività del vincolo di solidarietà, inconseguenza del mancato esercizio dell’azione di surrogazione odi regresso, comporta”, inoltre, “l’inapplicabilità della disciplinadettata dagli artt. 61 e 62 della legge fall., con la conseguenzaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg4is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026che, in caso di fallimento del beneficiario” inadempiente, “l’enteconcedente può insinuare il proprio credito al passivo, anche nelcaso in cui il pagamento, effettuato dopo l’apertura dellaprocedura concorsuale, non sia risultato interamentesatisfattorio per l’istituto di credito, il quale abbia a sua voltaottenuto l’ammissione al passivo” (Cass. n. 1453 del 2022; Cass.n. 22962 del 2025 in motiv.); - l’obbligazione del debitore neiconfronti del Fondo di garanzia è, dunque, autonoma e distintarispetto a quella originata dal finanziamento della banca, rispettoalla quale (obbligazione) non può, pertanto, predicarsi, qualeconseguenza dell’ammissione al chirografo del creditoregarantito, né la formazione di un giudicato, né, per l’effetto, lapreclusione endofallimentare che ne deriva, dovendosi, diconseguenza, ritenersi superato l’orientamento (che ilcontrario, la stabilizzazione del decreto di ammissione al passivodella banca garantita preclude, poi, l’ammissione (appunto, adiverso titolo e con diversa graduazione) del diritto di credito delgarante pubblico al recupero della somma versata (cfr. Cass. n.22962 del 2025, in motiv., che rinvia sul punto a Cass. n. 25640del 2017).3.25.

Tale soluzione, peraltro, non esclude che il creditodel Fondo al recupero delle somme versate alla banca garantita,pur se conseguente ad un pagamento eseguito dopo il fallimentodel debitore finanziato, sia un credito concorsuale (art. 52 l.fall.)e, come tale, idoneo ad essere collocato, con la previstacollocazione privilegiata, allo stato passivo di tale procedura.3.26.

Il diritto del Fondo, avendo ad oggetto già il recuperodelle risorse pubbliche a suo tempo vincolate alla possibileescussione della garanzia concessa, sorge, infatti, sul pianogiuridico, sia pur alla condizione (legale) che la garanzia inquestione sia poi effettivamente escussa e che lo stesso garanteRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg5is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026effettivamente provveda al versamento delle somme dovute allabanca finanziatrice garantita, fin dal momento in cui, per effettodella dichiarazione di fallimento del debitore finanziato,quest’ultimo, in ragione della (conseguente) “cessazionedell’attività imprenditoriale”, si trovi, sul piano giuridico, nellaoggettiva e definitiva impossibilità di “destinare il finanziamentoallo scopo per il quale era stato concesso e, in tutto o in parte,già erogato” (Cass. n. 13152 del 2023): così che, a fronte di talesopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio asuo tempo concesso, si concretizzi, per legge, in quello stessomomento, il conseguente obbligo di provvedere alla“restituzione”, in favore del Fondo stesso, delle somme chequest’ultimo avrà, a sua volta, versato alla banca finanziatrice(cfr. Cass. n. 1453 del 2022).3.27.

L’apertura del fallimento ai danni del debitore a suotempo finanziato, in effetti, determina, per sua stessa natura,una (sia pur in senso lato) “forma di alienazione o distrazionedei beni acquistati con il contributo, rendendo in concreto nonpiù perseguibili le finalità originariamente perseguite conl’intervento” del sostegno pubblico in favore delle imprese, “…evidentemente in vista del loro permanere sul mercato, quandoinvece il fallimento ha la diversa finalità di soddisfare i creditoriipotesi autorizzato un esercizio provvisorio” (Cass. n. 22770 del2025, in motiv.).3.28.

La sentenza dichiarativa di fallimento della societàfinanziata, comportando la cessazione della sua attivitàimprenditoriale in vista della liquidazione dell’attivo, costituisce,dunque, un fatto sopravvenuto che, a fronte della conseguenteed oggettiva impossibilità di conseguire gli obiettivi in vista deiquali il sostegno pubblico era stato erogato, determinaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg6is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026l’inevitabile perdita dei requisiti che ne avevano determinato laconcessione (cfr. Cass. n. 22770 del 2025, in motiv.).3.29.

Non a caso, questa Corte ha ritenuto che: - gliinterventi pubblici di sostegno all’economia si realizzanoamministrativa di selezione dei beneficiari in vista dellarealizzazione di interessi pubblici fa poi seguito un negozioprivatistico di finanziamento (o, nel caso, di garanzia), nella cuistruttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad unospecifico scopo di tratto pubblicistico (Cass. n. 27360 del 2024,in motiv.;) - il privilegio, previsto dall’art. 9, comma 5, cit. ha,quale “causa”, il recupero del sacrificio patrimoniale che ilsostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione di unutile reimpiego delle somme recuperate a favore dello “sviluppodelle altre attività produttive” (Cass. n. 27360 del 2024, inmotiv., che rinvia a “Cass. 3335/2012 e 21841/2017”); - ladeviazione dello scopo, così come anche l’inadempimento degliobblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazionedella causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) ecostituisce (attesa la stretta connessione sussistente tra le duefasi del complesso procedimento in esame) presupposto dellarevoca del beneficio concesso (Cass. n. 27360 del 2024, inmotiv.); - “la revoca del beneficio”, d’altra parte, “è meramentericognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione delbeneficio previsto puntualmente dalla legge e non ha, quindi,valenza costitutiva del credito recuperatorio della sommafinanziata … (Cass. 13152/2023)”; - “la revoca del sostegnopubblico accordato, anche sotto forma di concessione digaranzia, per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata aisensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998, è”, dunque, “opponibilealla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che ilbeneficiario … sia stato assoggettato a fallimento … perché ilRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg7is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno diun presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senzache possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il creditocome privilegiato ex lege dal momento in cui viene concesso ederogato il beneficio … (Cass. 8882/2020)” (Cass. n. 22770 del2025, in motiv.; Cass. n. 6576 del 2025, in motiv.).3.30.

Si è, anzi, più radicalmente, affermato che il creditodel Fondo di garanzia, non avendo origine da un’erogazionediretta da parte dell’Amministrazione statale di somme di danaronelle mani del beneficiario ma dal pagamento in favore dellabanca che aveva erogato il finanziamento in favore diquest’ultimo, non richiede, per essere esercitato nei confrontidel debitore inadempiente, un formale provvedimento di revocadella concessione del finanziamento (cfr. Cass. n. 9657 del2024; Cass. n. 28355 de 2025, in motiv.), al pari del privilegioche lo assiste a norma dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123cit., trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione dellafinalità pubblica di sostegno ad esso sottesa (Cass. n. 9657 del2024; Cass. n. 27360 del 2024, in motiv.; Cass. n. 23805 del2025).3.31.

Deve, dunque, ritenersi che: - il fatto attributivo delcredito del Fondo di garanzia alle somme già vincolate (chesaranno poi versate, per il caso di escussione, alla bancafinanziatrice) è costituito, oltre che dalla concessione dellagaranzia, (solo) dall’oggettiva e definitiva impossibilità,inevitabilmente conseguente alla sentenza dichiarativa difallimento, che il debitore finanziato possa conseguire le “finalitàoriginariamente perseguite con l’intervento” di sostegnopubblico erogato in suo favore; - l’escussione della garanzia,sotto questo profilo, condiziona esclusivamente l’esigibilità delcredito ma non esclude che il Fondo insinui al passivo il propriocredito (già sorto) al recupero delle somme vincolate nellaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg8is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026misura prevista sia pur alla condizione dell’esecuzione effettiva,nella misura prevista, del pagamento della somma dovuta alcreditore garantito se e quando quest’ultimo abbia procedutoall’escussione della garanzia; - il credito restitutorio del Fondo,con il relativo privilegio, può essere, dunque, ammesso alpassivo senza che sia a ciò d’ostacolo la norma prevista dall’art.2916 n. 3 c.c., in forza del quale “nella distribuzione della sommaricavata dall’esecuzione non si tiene conto … dei privilegi percrediti sorti dopo il pignoramento” (o, come nel caso in esame,a norma degli artt. 44 e 45 l.fall., il fallimento del debitore).3.32.

Questa Corte, del resto, in tema di credito di Saces.p.a., ha condivisibilmente affermato che: - in tema diinterventi di sostegno pubblico alle imprese, la finalitàpubblicistica che connota il d.lgs. n. 123/1998 e il carattereunitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misureagevolative ivi contemplate connotano la pretesa restitutoria diSace s.p.a. nei sensi di un diritto che sorge con il rilascio dellagaranzia e resta sospensivamente condizionatoall’inadempimento della società garantita; - il giudice delegatoal fallimento di quest’ultima è, di conseguenza, tenuto adammettere al passivo con riserva il credito di [OSCURATO:SOCIETA]condizionatamente al verificarsi di tale evento inadempitivo, noncostituendo il pagamento degli importi richiesti dall’istitutomutuante attraverso l’escussione della garanzia un fattocostitutivo del diritto del garante (Cass. n. 18148 del 2023;conf., Cass. n. 27360 del 2024, in motiv.).3.33.

Il pagamento da parte del Fondo di garanzia,dunque, non integra il fatto costitutivo del suo credito a rivalersinei confronti del debitore inadempiente già fallito: - ilversamento alla banca garantita della somma alla stessa dovutain ragione dell’escussione della garanzia (a differenza di quantoaccade per il fideiussore, per il quale “la fattispecie costitutivaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg9is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026del diritto di regresso …, così come previsto dall’art. 61, comma2°, l.fall., è … formata non semplicemente dalla fideiussionestipulata anteriormente alla dichiarazione di fallimento deldebitore, ma anche dal pagamento successivo (e integrale) daparte del garante in favore del creditore”: Cass. n. 5964 del2025, in motiv.) si configura, in realtà, come una meracondizione legale d’efficacia che, all’esterno della fattispeciecostitutiva, influisce unicamente sull’an ed il quando dei relativieffetti, senza esserne (a fronte della sicura solvibilità del garantepubblico e della escutibilità “incondizionata” e “irrevocabile”della relativa garanzia: v. l’art. 2, comma 2, del d.m. 20/6/2005cit.) elemento costitutivo; - la mancanza di tale condizioneinfluisce, pertanto, solo sull’esigibilità di un diritto (quello,appunto, a rivalersi, per le somme effettivamente versate, neiconfronti del debitore inadempiente) che, per tutti gli altri profili,è giuridicamente esistente e può essere, come tale, ammesso alpassivo di quest’ultimo, sia pur con la riserva dell’effettivaesecuzione del relativo pagamento.3.34.

L’art. 55, comma 3°, l.fall., del resto, stabilisce chesono compresi tra i crediti “condizionali” (e suscettibili, cometali, di essere ammessi al passivo con riserva: art. 96, comma2°, n. 1, l.fall.) anche quelli “che non possono farsi valere controil fallito, se non previa escussione di un obbligato principale”, ilquale, come nel caso in esame, può ben essere costituito dallostesso creditore che, a seguito della sua stessa escussione(quale garante del creditore) e del relativo pagamento, ha, diconseguenza, il diritto di rivalersi, per le somme versate, neiconfronti del debitore inadempiente fallito.3.35.

Il diritto del Fondo di garanzia al recupero dellesomme oggetto del suo impegno è, in definitiva, un creditoautonomo, che (a prescindere da un formale provvedimento direvoca del beneficio concesso) sorge, sul piano giuridico, perRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg0is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026effetto di una fattispecie a formazione progressiva, costituita(dapprima) dalla concessione della garanzia e (in seguito) dellasentenza che dichiara il fallimento del debitore finanziato,condizionato, (ma solo) quanto alla sua efficacia (e, dunque,all’esigibilità), dall’escussione della garanzia stessa da partedella banca finanziatrice rimasta (in tutto o in parte)insoddisfatta nonché dall’esecuzione effettiva del relativopagamento.3.36.

Non può, infine, dimenticarsi che: - il “diritto dicredito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che hasoddisfatto il finanziatore” ai sensi della l. n. 662/1996, èrecuperato attraverso “la procedura di riscossione coattiva deicrediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 46 del 1999, anchenei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il creditosia sorto prima dell’entrata in vigore dell’art. 8-bis, comma 3,del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015”(Cass. n. 32148 del 2024); - l’art. 8-bis del d.l. n. 3 cit., neldettare norme di “potenziamento del Fondo centrale di garanziaper le piccole e medie imprese”, ha, infatti, rafforzato, in ragionedella sua funzione pubblicistica, il credito di restituzionerinveniente dall’attivazione del Fondo di garanzia di cui alla l. n.662 cit., stabilendo, tra l’altro, che “al recupero del predettocredito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, esuccessive modificazioni”; - “la norma dell’art. 8 bis legge n.33/2015 non va”, del resto, “considerata né come unadisposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva,né come disposizione innovativa …”; - “si tratta, in effetti, didisposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime giàvigente» (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915)”; - “infatti, già nelprevigente regime doveva ritenersi che anche gli interventi disostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanziaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg1is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026godevano del privilegio di cui all’art. 9 comma 5 d.lgs. n.123/1998”; - “le più e «diverse forme di intervento pubblico infavore delle attività produttive individuate da detto decretolegislativo sono”, del resto, “espressione di un disegno diimpianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senzache emergano”, per ciò che riguarda il “privilegio”, le “«ragionigiustificatrici di trattamenti normativi differenziati a secondadella diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie,Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664)” (Cass. n. 30621 del 2019).3.37.

Il credito del Fondo escusso dalle banche finanziatriciè, dunque, recuperato attraverso “la procedura di riscossionecoattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensidell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif.dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto primadell’entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizionenon è di interpretazione autentica, né innovativa, mameramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”(Cass.

SU n. 5889 del 2026, in motiv.).3.38.

Ora, a fronte di tale assetto normativo einterpretativo, la questione giuridica che la Corte è chiamata arisolvere è, come rilevato dall’ordinanza interlocutoria, distabilire se, una volta escusso, il Fondo di garanzia (o, per suoconto, l’agente della riscossione) debba necessariamenteproporre, per far valere il proprio (autonomo e distinto) creditoal recupero delle somme versate alle banche finanziatricigarantite, la domanda di ammissione al passivo del fallimentodichiarato ai danni del debitore inadempiente (se del caso, in viatardiva, se non ultratardiva, con il relativo regime giuridico: cfr.l’art. 101, comma 1° e comma 4°, e l’art. 101, comma 3° e 112l.fall.), ovvero se, al contrario, possa (o, in ulteriore alternativa,debba) avvalersi dell’istanza di surrogazione prevista dall’art.Ric. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg2is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026115, comma 2°, l.fall., chiedendo di essere ammesso al passivo,sia pur con la prevista collocazione privilegiata, in sostituzionedelle banche finanziatrici, in precedenza ammesse e mediotempore (sia pur in parte) soddisfatte, assicurando, però, lapossibilità, a queste ultime (e agli altri creditori), di interloquiresull’an e/o il quantum e/o la collocazione del (nuovo) creditoinsinuato.3.39.

La soluzione non può che essere diversamentearticolata a seconda che la banca finanziatrice, al momento incui il Fondo escusso esercita il proprio diritto al recupero dellesomme versate alla stessa, si sia (o meno) già insinuata alpassivo per il proprio credito alla restituzione del finanziamentoa suo tempo concesso al debitore poi fallito.3.40.

Questa Corte, infatti, ha ritenuto che, in linea diprincipio, occorre distinguere: - in caso di subingresso nelcredito a titolo particolare, come la surrogazione, il soggetto chesubentra in un credito concorsuale può (anzi, deve, per farlovalere nei confronti della massa: art. 52 l.fall.) proporre ladomanda di ammissione al passivo del fallimento del debitoresoltanto se la relativa pretesa non è stata già ammessa,fornendo la prova del credito e della sua certa anteriorità alfallimento (Cass. n. 2217 del 2022); - nel caso in cui, alcontrario, il credito (nel quale è subentrato) è già stato ammessoal passivo (anche se con riserva della futura ed eventualeverificazione di una condizione d’inefficacia: artt. 96, comma 2°,n. 1, e 55, comma 3°, l.fall.), il nuovo creditore (in forza dicessione ovvero, come la norma espressamente prevede, di“surrogazione del creditore”) deve procedere nei modi previstidall’art. 115, comma 2°, l.fall., dando comunicazione dell’attoe/o del fatto traslativo al curatore del fallimento, il qualeprovvede alla “rettifica formale dello stato passivo” (cfr. Cass. n.10454 del 2014, in motiv.).Ric. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg3is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/20263.41.

Solo nelle procedure fallimentari soggette alladisciplina anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5/2006, invero,il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uncredito concorsuale già ammesso al passivo non dispensava ilnuovo creditore dall’onere di presentare domanda diinsinuazione tardiva ai sensi dell’art. 101 l.fall., a prescinderedalla causa (cessione di credito ovvero surrogazione ex lege infavore del terzo che abbia eseguito il pagamento) delsubingresso (Cass. n. 4966 del 2025; Cass. n. 16620 del 2016;Cass. n. 11038 del 2002; Cass. n. 6469 del 1998).3.42.

Nel regime (applicabile ratione temporis) successivoalla citata riforma, invece, la cessione del credito già ammessoal passivo, così come il subingresso tramite surrogazione nelmedesimo credito, dev’essere comunicata dal nuovo titolare deldiritto, nei modi previsti dall’art. 115, comma 2°, l.fall., conl’indicazione dell’atto e/o del fatto traslativo, al curatore delfallimento, il quale (con atto suscettibile di reclamo, al paridell’eventuale omissione, a norma dell’art. 36 l.fall.) provvede,poi, alla richiesta modifica (soggettiva) dello stato passivo (Cass.n. 22165 del 2025; Cass. n. 15660 del 2011).3.43.

La Corte (come già affermato con l’ordinanza n.7832 del 2025) ritiene che tale ricostruzione, sia pur con leprecisazioni che seguono, è quella che (a fronte dei datinormativi a disposizione) dev’essere senz’altro seguita anche aifini della soluzione della questione in esame: essa, infatti, tantosul piano sostanziale, quanto sul piano processuale, risponde almeglio: - alla multiforme varietà degli interessi creditori tra loroin concorso, e cioè quello della banca finanziatrice allarestituzione della somma erogata al debitore poi fallito e quellodel Fondo di garanzia al recupero delle risorse pubblicheutilizzate, a seguito dell’escussione, per il versamento alla bancagarantita della somma dovuta alla stessa; - alla necessità diRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/20202Nu4m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026assicurare alle pretese restitutorie del Fondo, che diventanopienamente esigibili per lo più solo nel corso della procedurafallimentare, una tutela realmente efficace e tempestiva; -all’interesse del debitore (e, di riflesso, della massa degli altricreditori dello stesso) alla corretta ammissione sia del creditodella banca finanziatrice, sia del credito del Fondo escusso,facendo in modo che lo stato passivo della proceduracorrisponda, per tutta la sua durata (e a tutti i possibili fini: cfr.gli artt. 124, comma 1° e comma 4°, secondo periodo, e 127,comma 1°, l.fall. nonché l’art. 2486, comma 3°, in fine, c.c.), aisuoi debiti effettivi, senza passare (neanche per un momento),a fronte dell’unitarietà dell’operazione di finanziamento stipulatadal debitore con la relativa garanza pubblica, attraversoartificiose e, dunque, inammissibili duplicazioni delle postepassive (come ha giustamente sottolineato il Fallimento: “unasola è la passività di cui si deve far carico il beneficiario (o quellaverso la banca garantita o, dopo il pagamento, quella versol’ente concedente) e questa alternatività deve essere riflessaanche nello stato passivo fallimentare”), e, dunque, evitandoche, pur a fronte dell’escussione della garanzia concessa e delpagamento operato dal Fondo in favore della banca finanziatrice,quest’ultima possa rimanere iscritta al passivo fino al piano diriparto pur non essendo più (per la parte soddisfatta) creditricedel debitore assoggettato al fallimento.3.44.

Si è, infatti, già evidenziato come, alla lucenormativa che disciplina la fattispecie in esame: - il Fondo digaranzia, una volta escusso dalla banca garantita, ha il diritto(autonomo e distinto rispetto a quello della banca finanziatricea suo tempo garantita) “a rivalersi”, nei confronti del debitoreinadempiente, anche se fallito, “per le somme da esso pagate”;- tale diritto, peraltro, dev’essere esercitato “ai sensi dell’art.1203 del codice civile”, vale a dire (come imposto dalla legge) aRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/20202Nu5m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026mezzo della “surrogazione” (la quale, però, in ragione delladiversità del diritti in questione, ha, evidentemente, caratteremeramente descrittivo del fenomeno) del Fondo che ha pagatoalla banca garantita: la quale, del resto, una volta che, a frontedell’“inadempimento” della piccola e media impresa finanziata,abbia escusso il Fondo “per gli importi da esso garantiti”, nonpuò più, per gli importi così ricevuti, “continuare a perseguire ildebitore principale” (v. il d.m. 20/6/2005 cit.) e dev’essere, diconseguenza, esclusa dallo stato passivo del relativo fallimentocui era stata in precedenza ammessa.3.45.

Ciò significa, in sostanza, che, nei confronti deldebitore (e, in caso di fallimento, anche della massa degli altricreditori concorrenti, quale emerge dallo stato passivo resoesecutivo dal giudice delegato), il credito (chirografario) dellabanca finanziatrice (al recupero della somma versata al debitorepoi inadempiente) è, per così dire, sostituito (in corrispondenzadelle somme versate dal Fondo, che hanno in parte qua estinto,sia pur parzialmente, il credito ammesso, che dev’essere, diconseguenza, espunto, onde evitare un’inammissibileduplicazione di pretese, dallo stato passivo: cfr. Cass. n. 30647del 2025, in motiv.), dal (pur distinto ed autonomo) credito(privilegiato) del Fondo (al recupero della somma che lo stessoha pagato alla banca).3.46. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, di conseguenza, ha senz’altrol’onere di proporre la domanda, se del caso in via tardiva (oultratardiva) e con la prevista collocazione privilegiata, diammissione al passivo del fallimento del debitore inadempiente,nel caso in cui la banca finanziatrice, che l’ha escusso, non si è,per un motivo o per l’altro, già insinuata per il suo credito(chirografario) al rimborso del finanziamento.3.47.

In tale ipotesi (come anche nel caso di ammissionedel credito insinuato dal Fondo con la riserva della suaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg6is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026escussione a norma degli artt. 96, comma 2°, n. 1, e 55, comma3°, l.fall.), il Fondo istante, il curatore del fallimento, gli altricreditori e la banca finanziatrice (e, in qualche misura, lo stessodebitore) possono resistere (per un motivo o per l’altro) a talepretesa, sollevando, con il progetto di stato passivo e leosservazioni previste dall’art. 95, commi 1°, 2° e 3°, l.fall., tuttele eccezioni a tal fine utilizzabili, a partire dalla nullità delfinanziamento bancario sottostante (in quanto, ad esempio,erogato in modo abusivo: Cass. n. 7134 del 2025) e/o dellagaranzia pubblica, che ne costituisce un accessorio (in quantoconcessa, con il conseguente privilegio, in mancanza deipresupposti richiesti dalla legge), e, in caso di rigetto dellestesse, proponendo avverso il decreto di ammissione al passivodel giudice delegato, tutti i rimedi impugnatori previsti, aseconda dei casi, dagli artt. 98 e 99 l.fall.3.48.

Viceversa, se la banca, prima dell’iniziativa delinadempiente per il credito (chirografario) al rimborso delfinanziamento erogato (anche se a mezzo di decreto diesecutività non ancora definitivo), il Fondo, una volta che siastato escusso dalla stessa ed alla stessa abbia versato le sommedovute in forza della garanzia prestata, ha, per contro, l’onere(e non la mera facoltà: Cass. n. 7832 del 2025, in motiv.) diavvalersi della procedura a tal fine prevista dall’art. 115, comma2°, l.fall.: la quale, infatti, è (doverosamente) applicabile, inragione dell’espresso rinvio normativo (contenuto nell’art. 2,comma 4, del d.m. attività produttive del 20/6/2005 cit.), nonsolo (com’è ovvio) nei casi (ivi disciplinati) in cui la leggepreveda la sostituzione di un creditore ad un altro nel medesimodiritto di credito già ammesso (per effetto di cessione del creditoo di surrogazione nello stesso), ma anche (ed è questo il punto)nelle diverse situazioni, come quella in esame, in cui la legge,Ric. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg7is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026per un motivo o per l’altro, contempli (ed imponga) lasostituzione (onde evitare un’inammissibile duplicazione dipretese), nello stato passivo del fallimento del debitore, di uncredito (verso quest’ultimo) non ammesso con un altro e diversocredito (nei suoi confronti) ivi già iscritto.3.49.

La legge, infatti, come talvolta accade (si veda, adesempio, l’art. 2856 c.c., che, pur parlando espressamente di“surrogazione”, prevede in realtà, la sostituzione del creditoreperdente al creditore soddisfatto non nel medesimo credito giàfacente capo a quest’ultimo ma nel diritto d’ipoteca che loassisteva e nella relativa iscrizione), per realizzare gli obiettiviche intende perseguire in ragione di tutti gli interessi in gioco,può senz’altro avvalersi (nei limiti previsti dalle normecostituzionali) di tutti gli strumenti operativi che ritienefunzionali a tali fini: compresa, evidentemente, la surrogazionelegale (come, nel caso in esame, emerge dall’inequivocoriferimento all’art. 1203 c.c. contenuto nell’art. 2 del d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA] cit., volto, in qualità di norma “di natura”dichiaratamente “non regolamentare”, a determinare, in virtùdell’espressa previsione contenuta nell’art. 1, comma 209, dellal. n. 311/2004 e, dunque, in funzione integrativa della disciplinalegislativa, “le caratteristiche degli interventi del Fondo digaranzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23dicembre 1996, n. 662”: cfr., per un caso di decreto ministerialeavente funzione integrativa di precetti normativi di rangoprimario, Cass. n. 31422 del 2025), se del caso estendendonel’ambito operativo oltre i limiti che la stessa legge, con normagenerale, ha determinato, prevedendo, appunto, (anzi,imponendo) che un credito verso il debitore già ammesso alpassivo del suo fallimento sia sostituito, nello stesso statopassivo, da un diverso credito verso quest’ultimo: a prescindere,dunque, dal fatto che, come nel caso in esame, il credito (dellaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg8is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026banca alla restituzione del finanziamento) già ammesso è (di persé) chirografario e il credito (del Fondo di garanzia al recuperodelle somme erogate alla stessa), che ne prende il posto, è, alcontrario, nei limiti delle some erogate, privilegiato in ragionedella causa che lo qualifica (vale a dire, nel caso del Fondo, perla natura pubblica delle risorse a tal fine dapprima vincolate epoi erogate) sin dall’origine (e, dunque, lo distingue, sotto ilprofilo della causa attributiva, da quello, di origine meramentecontrattuale, vantato dalla banca finanziatrice).3.50.

L’atto di rettifica dello stato passivo con il quale ilcuratore (ove, dal suo canto, non abbia eccezioni da opporre)annota formalmente il credito del Fondo di garanzia, con laprevista collocazione privilegiata, in luogo del creditochirografario della banca finanziatrice (nei limiti in cui, a seguitodell’escussione, tale ultimo credito sia stato soddisfatto e si sia,pertanto, per la parte corrispondente, estinto: a prescindere,naturalmente, dall’eventuale dichiarazione di rinuncia sul puntoda parte della stessa, che al più ha valenza probatoriadell’intervenuto pagamento da parte del Fondo), è,naturalmente, soggetto al regime giuridico degli atti (o, se delcaso, delle omissioni) compiuti dal curatore.3.51.

Ciò significa che l’atto del curatore (o, in caso dimancato compimento dello stesso, la sua omissione) èassoggettato ad impugnazione, a mezzo di reclamo al giudicedelegato a norma dell’art. 36, comma 1°, l.fall., “entro ottogiorni dalla conoscenza dell’atto”, ad iniziativa di chiunque viabbia interesse: come la banca finanziatrice oppure gli altricreditori (i quali, del resto, ne sono, o dovrebbero già esserne aconoscenza, se solo si considera che, in forza del paragrafo H.1n. 3 delle “disposizioni operative” degli interventi in esame: - “incaso di ammissione del … beneficiario finale alle procedureconcorsuali, a pena di inefficacia, il soggetto richiedente deveRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/20202Nu9m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026avviare le procedure di recupero … entro 4 mesi dalla data …della sentenza … di dichiarazione di fallimento”; - “i soggettirichiedenti devono inserire nell’istanza di ammissione al passivo”- come è accaduto nel caso in esame: v. il controricorso deldalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/96 e che, a seguitodell’escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamenteil diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi delcombinato disposto dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2 comma 4 delDM [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il recupero della somma versata, a titolo diescussione …”).3.52.

Il giudice delegato, dopo aver sentito le parti, e,dunque, in contraddittorio tra il curatore e tutti gli altri creditori(a partire dai finanziatori surrogati o surrogabili: i quali, peraltro,in base alle indicate “disposizioni operative”, devono, “a pena diinefficacia, … usare la diligenza professionale nell’avvio e nellaprosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativautile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita peril Fondo”), da una parte, e il Fondo di garanzia istante, dall’altra,procede, con decreto motivato, all’accertamento dell’effettivaesistenza del nuovo credito vantato da quest’ultimo (an), comel’escussione da parte della banca ed il conseguente pagamento,e della sua esatta misura (quantum), nonché della relativacollocazione, oltre che, e prima ancora, della sussistenza di tuttii presupposti che la legge richiede(va) per la valida ed efficacestipula del finanziamento con la banca garantita nonché di quellinecessari per la concessione della garanzia pubblica da parte delammesso) della banca finanziatrice.3.53.

Tale decreto, “entro otto giorni dalla data dellacomunicazione”, è, a sua volta, suscettibile, in forza dell’art. 36,comma 2°, l.fall., di reclamo al tribunale, il quale decide conRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/20203Nu0m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026decreto motivato ricorribile per cassazione (secondo il regimegiuridico proprio dei provvedimenti che, come quello in esame,decidono su diritti soggettivi: art. 360, ult.comma, c.p.c.).3.54.

Nel caso in esame, come visto, il tribunale si èpronunciato sull’opposizione allo stato passivo proposta dalbanche finanziatrici si erano già insinuate.3.55.

Il relativo giudizio, tuttavia, per quanto inprecedenza esposto, non poteva iniziare né proseguire.3.56.

Il decreto impugnato dev’essere, dunque, cassatosenza rinvio.4.

Le spese dell’intero giudizio, in ragione della complessitàdelle questioni trattate, devono essere interamente compensatetra le parti.5.

La Corte enuncia, dunque, i seguenti principi di diritto:a) “il Fondo di garanzia, una volta escusso, ha l’onere diinsinuare al passivo del fallimento del debitore inadempiente, incollocazione privilegiata, il credito al recupero delle sommeversate alla banca finanziatrice ove quest’ultima non si sia giàinsinuata per il suo credito al rimborso del finanziamento, fermorestando l’autonomo diritto della banca finanziatrice di insinuareal passivo dello stesso fallimento il credito al recupero della partedel finanziamento che non sia stata soddisfatta con l’escussionedella garanzia pubblica”;b) “il Fondo di garanzia, nel caso in cui la banca finanziatricesi è già insinuata al passivo del fallimento del debitoreinadempiente per il credito al rimborso del finanziamento, ha,invece, l’onere, una volta escusso, di avvalersi della proceduraprevista dall’art. 115, comma 2°, l.fall. per sostituirsi nello statopassivo, nei limiti della somma erogata ed in collocazioneprivilegiata, alla banca finanziatrice che per tale parte è statasoddisfatta”;Ric. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/20203Nu1m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026c) “nel caso sub a), il Fondo di garanzia, il curatore delfallimento, gli altri creditori e la banca finanziatrice possonoavvalersi, a seconda dei casi, delle eccezioni e dei rimedi previstidagli artt. 95, 98 e 99 l.fall.; nel caso sub b), invece, l’atto direttifica operato dal curatore, al pari della sua omissione, èimpugnabile, a norma dell’art. 36, commi 1° e 2°, l.fall., dachiunque ne abbia l’interesse con reclamo al giudice delegato, ilquale provvede con decreto motivato che è, a sua volta,assoggettato al reclamo al tribunale, la cui decisione è, infine,ricorribile per cassazione”.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, così provvede: cassa ildecreto impugnato senza rinvio; compensa tra le parti le spesedell’intero giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 13 luglio 2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] TerrusiRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente e ricorrente incidentale -nonchéBANCO [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dall’Avvocato- controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] COOPERATIVA;- intimate -Numero registro generale 28261/2020Nu2m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026avverso il DECRETO N. 5908/2020 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 13/7/2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA];sentito, per la società ricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];sentito, per il Fallimento controricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avvocata [OSCURATO:PERSONA];sentito, per il Banco controricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha propostodomanda di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]., in collocazione privilegiata ai sensi dell’art. 24,comma 33, della l. n. 449/1997 e dell’art. 2777, ult. comma,c.c., per un credito, iscritto a ruolo, ammontante alla sommacomplessiva di €. 591.637,93.1.2. Il giudice delegato ha respinto la domanda sul rilievoche, per lo stesso credito, le banche finanziatrici erano già stateammesse allo stato passivo, in collocazione chirografaria.1.3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha propostoopposizione allo stato passivo deducendo, tra l’altro, l’irrilevanzadell’eccepita ammissione delle banche finanziatrici al passivofallimentare in collocazione chirografaria, sul rilievo che si trattadi un credito “fondato su un titolo diverso e dotato di rangoprivilegiato ex lege”.1.4. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, ha resistitoall’opposizione, deducendo: - l’inammissibilità del ricorso, peravere l’istante invocato in sede di opposizione il privilegioprevisto dall’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3/2015, vale a direRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/2020Nu3m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026un privilegio diverso da quello richiesto con la domanda diinsinuazione; - l’impossibilità dell’opponente di surrogarsi con unrango (e cioè quello privilegiato) diverso dal rango riconosciutoal creditore originario, ammesso in via chirografaria; -l’inammissibilità della duplicazione dei crediti che nederiverebbe, non avendo le banche ammesse rinunciato ai propricrediti.1.5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], chiamato in causadall’opponente, si è costituito in giudizio, aderendo alle difesedel Fallimento.1.6. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, pronunciatoanche nei confronti degli altri chiamati in causa (e cioè la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Banca diCredito [OSCURATO:SOCIETA]), ha ammesso l’Agenzia delleentrate-Riscossione al passivo del Fallimento, per la somma di€. 572.739,64, in collocazione chirografaria.1.7. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - l’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3/2015, richiamato nell’atto diopposizione nella parte in cui veniva chiesto il privilegio, hanatura interpretativa dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n.123/1998, unica disposizione menzionata nella domanda diinsinuazione allo stato passivo; - la deduzione in sede diopposizione di un diverso titolo di privilegio integra unainammissibile mutatio libelli; - la domanda di ammissione alpassivo con il privilegio di cui agli artt. 9, comma 5, del d.lgs. n.123 cit. e 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 cit. è, dunque,inammissibile.1.8. Il tribunale, invece, dopo aver rilevato che risulta pertabulas che il Banco di Desio e la Banca di [OSCURATO:PERSONA] e Inzago “hanno ricevuto gli importi oggetto dellagaranzia”, ha accolto la domanda di ammissione dell’Agenziaopponente, in via chirografaria, “in surroga di Banco di Desio eRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/2020Nu4m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Carugate e Inzago per gli importirimborsati, per un totale di euro 572.739,64, pari alla somma dieuro 391.205,88 erogati in favore di Banco di Desio e di euro181.533,76 erogati in favore di Banca di [OSCURATO:PERSONA] diCarugate e Inzago”.2.1. [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA].p.a., con ricorso notificato (lunedì) 2/11/2020, ha chiesto, perun motivo, la cassazione del decreto, dichiarandone lacomunicazione il 2/10/2020.2.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistitocon controricorso notificato il 7/12/2020.2.3. [OSCURATO:PERSONA], con controricorso notificato il9/12/2020, ha anche proposto, per quattro motivi, ricorsoincidentale.2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha, tra l’altro, eccepito l’improcedibilitàdel ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., nonavendo la ricorrente depositato la copia autentica del decretoimpugnato corredata della prova della sua notificazione ocomunicazione ex art. 99, ult.comma, l.fall.2.5. [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA].p.a. ha, a sua volta, resistito con controricorso al ricorsoincidentale del Fallimento.2.6. L’Agenzia delle entrate-Riscossione e la Banca diCredito [OSCURATO:SOCIETA], quale societàche ha incorporato la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sono rimaste intimate.2.7. Le parti costituite hanno depositato memorie.2.8. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del29/10/2025, ha indicato, quali meritevoli di trattazione inpubblica udienza, due questioni: - la prima riguarda la“legittimazione ad agire, mediante ricorso per Cassazione, diBM-MC, ente finanziatore per conto del Fondo di garanzia eRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/2020Nu5m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026titolare del rapporto giuridico controverso”: “il ricorso percassazione”, infatti, “è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], titolare delcredito iscritto al ruolo, che tuttavia non ha azionato il creditocon l’insinuazione allo stato passivo né ha proposto opposizioneallo stato passivo e non si è neppure costituita nel giudizio exart. 99 l.fall a seguito della chiamata in causa ad iniziativadell’opponente ADER”; - la seconda riguarda la “possibilità daparte dell’ente gestore del Fondo di Garanzia (di) far valere invia surrogatoria in sede fallimentare il proprio credito, derivantedall’escussione della garanzia da(l) parte dell’istituto di creditogarantito, anche quando quest’ultimo sia stato ammesso alpassivo per lo stesso credito e, in caso di risposta positiva a talequesito, degli strumenti processuali attraverso i quali la pretesacreditoria nascente dagli interventi di sostegno pubblico per losviluppo delle attività produttive possa realizzarsi”, e cioe la“domanda di ammissione tardiva allo stato passivo, concoinvolgimento nel giudizio di accertamento anche dei soggettigarantiti precedentemente ammessi per lo stesso credito”,oppure la “richiesta di rettifica dello stato passivo per effettodella surrogazione ex art. 115 l.fall.”.2.9. Il Pubblico Ministero, con memoria del 28/5/2026,ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto diquello incidentale.2.10. Le parti costituite hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Il ricorso principale, intanto, è procedibile.3.2. L’intervenuta notificazione del ricorso il 2/11/2020,caduto di lunedì, e cioè entro trenta giorni dal deposito, in data2/10/2020, del decreto impugnato, rende, com’è noto, del tuttoirrilevante, a fronte della sicura tempestività del ricorso già a fardata dalla sua pubblicazione (art. 99, ult. comma, l.fall.), ilRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/2020Nu6m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026mancato deposito, accanto alla copia autentica del decretostesso, della relativa comunicazione.3.3. Il ricorso per cassazione (oltre che procedibile) èanche ammissibile.3.4. Risulta, infatti, dall’intestazione del decretoimpugnato nonché dai fatti di causa (incontestatamente) espostidalla ricorrente principale (v. il ricorso, p. 8, 9), che, nel giudiziodi opposizione allo stato passivo, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, che l’ha introdotto nella qualità di agente per lariscossione dei crediti iscritti a ruolo, aveva provveduto achiamare in causa, tra gli altri, la Banca del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella qualità di ente titolare delcredito iscritto a ruolo.3.5. La banca ricorrente, pertanto, pur non essendosiformalmente costituita in giudizio, ha assunto, nel relativoprocesso, la qualità di parte, con la conseguenza che la stessa,essendo rimasta, nell’indicata qualità di titolare del creditoazionato, parzialmente soccombente rispetto alla decisioneassunta dal tribunale, che ha ammesso tale pretesa al passivodel fallimento della società debitrice ma senza l’invocatacollocazione privilegiata, deve ritenersi senz’altro legittimata aproporre ricorso per la cassazione delle statuizioni ivi assunte.3.6. La legittimazione al ricorso per cassazione (eall’impugnazione in genere, fatta eccezione per l’opposizione diterzo) spetta, in effetti, a chiunque abbia formalmente assuntola qualità di parte (non rileva se presente o contumace,originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio,indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridicosostanziale dedotto in giudizio, poiché, con l’impugnazione, nonsi esercita un’azione bensì un potere processuale che è attribuitosolo a chi ha partecipato, in qualità di parte, al processoRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero re7gis tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026conclusosi con la decisione impugnata (Cass. n. 33135 del 2024;Cass. n. 17974 del 2015; Cass. n. 7467 del 2017).3.7. Nel giudizio di opposizione allo stato passivofallimentare proposta dall’agente per la riscossione, del resto,ove il curatore deduca in giudizio fatti o circostanze che incidono(in tutto o in parte) sul merito della pretesa creditoria azionata,l’ente (che rimane) titolare della stessa è legittimato apartecipare al giudizio tanto a seguito di intervento volontario,ai sensi dell’art. 105 c.p.c., quanto, com’è accaduto nel caso inesame, per effetto di chiamata in causa ad opera dell’opponente,ai sensi dell’art. 106 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17100 del 2020).3.8. L’ente creditore, che sia stato chiamato in causa nelgiudizio (di opposizione allo stato passivo) promosso dall’agenteper la riscossione, avendo in tal modo assunto la qualità di parte,è, pertanto, legittimato ad impugnare la decisione assunta daltribunale tutte le volte in cui la stessa abbia, in tutto o in parte,negato la sussistenza (o, come nella specie, l’invocataprelazione) del credito del quale (con il dedotto privilegio) lostesso ritenga di essere titolare.3.9. Con l’unico motivo di ricorso principale, la societàricorrente, lamentando la violazione degli artt. 93, 98, 99 l.fall.,dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998,come interpretato dall’art 8-bis, comma 3, del d.l. 3/2015, inrelazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che larichiesta di riconoscimento del privilegio previsto dagli artt. 9,comma 5, e 8-bis, comma 3, cit., contenuta nel ricorso inopposizione allo stato passivo, era stato oggetto di unainammissibile mutatio libelli, omettendo, per contro, diconsiderare che l’Agenzia delle entrate-Riscossione avevasufficientemente indicato già nella domanda di ammissione alRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/2020Nu8m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026passivo la causa dell’invocato privilegio, essendo irrilevante ilmancato richiamo espresso alle norme di legge.3.10. Con il primo motivo di ricorso incidentale, ilc.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato per non avere il tribunale esaminato la domanda conla quale l’opposto aveva chiesto la conferma della statuizioneassunta dal giudice delegato di esclusione del Fondo di garanziadallo stato passivo in ragione della mancata rinuncia dellebanche finanziatrici alla parte di credito già ammessa che il3.11. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, ildegli artt. 96 e 98 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato per avere il tribunaleimplicitamente ed erroneamente rigettato le domande con lequali l’opposto aveva chiesto la conferma del provvedimentoimpugnato.3.12. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, ildegli artt. 1203 e 1949 c.c. e degli artt. 61 e 62 l.fall., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa, insufficienteo contraddittoria motivazione circa un punto decisivo dellacontroversia, in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haammesso la Banca del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.al passivo del fallimento, in surroga delle banche finanziatrice,senza considerare che il pagamento alle banche finanziatrici nonha avuto carattere integralmente satisfattivo.3.13. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, ildell’art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., in relazioneRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero re9gis tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha omesso di esaminare un fatto allegatoe non contestato nonché decisivo, e cioè la mancata rinuncia daparte delle banche finanziatrici alla parte di credito rimborsatadal Fondo di garanzia.3.14. Il decreto impugnato, a prescindere dall’esame dellecensure svolte dalle parti, dev’essere cassato senza rinvio anorma dell’art. 382, ult.comma, c.p.c.: il giudizio di merito,infatti, non poteva essere introdotto né proseguito.3.15. Nei casi di sostegno pubblico erogato in forma diconcessione di garanzia da parte del Fondo di garanzia per lepiccole e medie imprese (cfr. Cass. n. 30645 del 2025, inmotiv.), questa Corte ha, infatti, evidenziato che, in forzadell’art. 2 del d.m. attività produttive del 20/6/2005 (emanato anorma dell’art. 1, comma 209, della l. n. 311/2004, comemodificato dall’art. 4, comma 1, lett. a-ter, del d.l. n. 35/2005,conv. con l. n. 80/2005, in forza del quale “le caratteristichedegli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sonorideterminate con decreto di natura non regolamentare delMinistro delle attività produttive e del Ministero dell’innovazionee le tecnologie”): (a) la “garanzia diretta è concessa”, tra glialtri, alle banche (comma 1); (b) “la garanzia è esplicita,incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misuramassima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60%e l’80% di ciascuna operazione finanziaria”; (c) “nei limiti dellacopertura massima di ciascuna operazione, la garanzia direttacopre in misura variabile tra il 60% e l’80% dell’importodell’esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti dellepiccole e medie imprese” (comma 2); (d) “la garanzia è inoltrediretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione”(comma 3); (e) “in caso di inadempimento delle piccole e medieRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg0is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gliimporti da esso garantiti, anziché continuare a perseguire ildebitore principale”; (f) “ai sensi dell’art. 1203 del codice civile,nell’effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto arivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per lesomme da esso pagate”; (g) “nello svolgimento delle proceduredi recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica,così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio1999, n. 46” (comma 4).3.16. L’esposto assetto normativo lascia, dunque,trasparire che: - la garanzia diretta è concessa dal Fondo digaranzia, istituito a norma dell’art. 2, comma 100, della l. n.662/1996 e gestito da [OSCURATO:SOCIETA]., alla banca finanziatrice in misura percentualerispetto all’importo che la stessa ha complessivamentefinanziato; - in caso d’inadempimento dell’impresa che haricevuto il finanziamento, la banca che lo ha erogato, anzichécontinuare a “perseguire” il debitore principale, può rivalersi sulvolta, eseguito il pagamento, ha il diritto di rivalersi, per lesomme versate alla banca, sul debitore inadempiente,avvalendosi della “surrogazione” (legale) prevista dall’art. 1203c.c. (cfr. Cass. n. 33369 del 2023).3.17. Si è, inoltre, osservato che: - il credito del Fondo digaranzia nei confronti del debitore inadempiente allarestituzione della somma versata alla banca garantita, èassistito, sin dalla sua origine, dal privilegio previsto dall’art. 9,comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 e delle disposizioni ivirichiamate; - il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs.Ric. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg1is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026n. 123 cit., per i crediti dello Stato alla restituzione dei“finanziamenti” erogati, trova, infatti, applicazione per tutti gliinterventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivitàproduttive, comunque denominati (Cass. n. 27360 del 2024); -tale privilegio assiste, pertanto, anche il credito del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese che abbia subìtol’escussione della garanzia da parte dell’istituto di creditofinanziatore a seguito dell’inadempimento della societàbeneficiaria del finanziamento, stante la finalità pubblicistica checonnota il d.lgs. n. 123 cit. e il carattere unitario, sotto il profilofunzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate (cfr.Cass. n. 9657 del 2024; Cass. n. 28355 del 2025; Cass. n.29599 del 2025).3.18. [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla l. 662/1996, avendo garantitola banca finanziatrice e non il debitore (poi inadempiente), nonassume, peraltro, nei confronti di quest’ultimo, la posizione dicoobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c., con laconseguenza che, specie alla luce della natura “pubblicistica” delcredito dallo stesso vantato al recupero di quanto versato allabanca garantita, avente ex lege natura privilegiata (a differenzadi quello, avente natura chirografaria, della banca finanziatrice),non può trovare applicazione l’art. 61, comma 2°, l.fall., chedisciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali (cfr.Cass. n. 36495 del 2023, in motiv.).3.19. Questa Corte ha, in effetti, osservato che: -“l’elemento caratterizzante dell’intervento del fondo sta nellanatura pubblicistica della garanzia, prestata con funzione disostegno alle imprese, e nell’oggetto della stessa, che non èl’adempimento di un’obbligazione altrui, ma il credito della bancae il suo recupero (in coerenza con quanto previsto dall’art. 2,comma 100, l. 662/1996, secondo cui il Fondo intende«assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagliRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg2is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese»)”; - atale “struttura … consegue l’estraneità del fondo rispetto alrapporto esistente fra banca creditrice e PMI debitrice” (Cass. n.29599 del 2025, in motiv.).3.20. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, pertanto, non è un coobbligatosolidale ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c. con il debitoreprincipale fallito, poiché, secondo la disciplina propria di questatipologia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delledell’obbligazione da parte di quest’ultimo ma solo edesclusivamente la banca finanziatrice e (nella percentualeprevista) il diritto della stessa al recupero delle somme erogate(cfr. Cass. n. 29599 del 2025, in motiv.; Cass. n. 22962 del2025, in motiv.).3.21. Non trovano, di conseguenza, applicazione(contrariamente a quanto sostenuto dal Fallimento) i limitiall’esercizio della surrogazione legale (o del diritto di regresso)previsti dall’art. 61, comma 2°, l.fall., vale a dire la necessitàche “il creditore, per effetto del pagamento del coobbligato”(successivo al fallimento del condebitore) “resti completamentesoddisfatto, così da non poter più concorrere nel passivo peralcuna entità residua”, tant’è che, “ove detta condizione non siverifichi, per qualsiasi causa, il regresso non è ammesso ed èdel tutto indifferente che il coobbligato, con il pagamento, abbiatotalmente assolto la sua obbligazione (per esempio difideiussione parziale) esigendosi per il sistema della leggel’adempimento per intero ex parte creditoris (e non debitoria)”(Cass. n. 5964 del 2025, in motiv.; Cass. n. 903 del 2008).3.22. Il diritto del Fondo di garanzia alla restituzione dellasomme versate alla banca garantita, d’altra parte, “pur mirandoal medesimo risultato economico di quella di surrogazione o diregresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzioneRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg3is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026patrimoniale conseguente all’esborso effettuato, si distinguedalle stesse”: si tratta, a ben vedere, non dell’“esercizio del (lostesso) diritto precedentemente spettante al creditore garantito,nel quale l’ente concedente subentra a seguito dell’escussionedella garanzia …”, ma, al contrario, di un autonomo e distintodiritto al recupero delle somme che, a seguito (appunto)dell’escussione della garanzia a suo tempo prestata alla bancafinanziatrice, ha versato a quest’ultima.3.23. L’avvenuta escussione della garanzia da parte dellabanca creditrice, infatti, determina (sia pur nei termini precisatidi qui a poco) l’insorgenza, in capo al Fondo, di un diritto suoproprio, autonomo e distinto (da quello della banca), aventenatura ex se privilegiata, volto al recupero (non già della sommaoggetto dell’originario finanziamento, come, appunto, quellodella banca, ma) delle risorse pubbliche (dapprima vincolate epoi) impiegate per il versamento della somma garantita allabanca finanziatrice (cfr. Cass. n. 1005 del 2023; Cass. n. 6508del 2020; Cass. n. 36495 del 2023; Cass. n. 9657 del 2024;Cass. n. 22962 del 2025, in motiv.; Cass. n. 9657 del 2024;Cass. n. 28355 del 2025; Cass. n. 30645 del 2025, in motiv.).3.24. Ciò significa, in definitiva, che: - il Fondo di garanzia,una volta che abbia adempiuto l’obbligazione derivante dallagaranzia prestata alla banca finanziatrice, può far valere, incollocazione privilegiata, il proprio (distinto ed autonomo) dirittodi credito, nei confronti del debitore inadempiente, per ottenereda quest’ultimo la “restituzione” delle somme erogate alla bancagarantita, a prescindere dal fatto che quest’ultima abbia (omeno) ottenuto la soddisfazione integrale di tale credito(chirografario); - “l’inoperatività del vincolo di solidarietà, inconseguenza del mancato esercizio dell’azione di surrogazione odi regresso, comporta”, inoltre, “l’inapplicabilità della disciplinadettata dagli artt. 61 e 62 della legge fall., con la conseguenzaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg4is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026che, in caso di fallimento del beneficiario” inadempiente, “l’enteconcedente può insinuare il proprio credito al passivo, anche nelcaso in cui il pagamento, effettuato dopo l’apertura dellaprocedura concorsuale, non sia risultato interamentesatisfattorio per l’istituto di credito, il quale abbia a sua voltaottenuto l’ammissione al passivo” (Cass. n. 1453 del 2022; Cass.n. 22962 del 2025 in motiv.); - l’obbligazione del debitore neiconfronti del Fondo di garanzia è, dunque, autonoma e distintarispetto a quella originata dal finanziamento della banca, rispettoalla quale (obbligazione) non può, pertanto, predicarsi, qualeconseguenza dell’ammissione al chirografo del creditoregarantito, né la formazione di un giudicato, né, per l’effetto, lapreclusione endofallimentare che ne deriva, dovendosi, diconseguenza, ritenersi superato l’orientamento (che ilcontrario, la stabilizzazione del decreto di ammissione al passivodella banca garantita preclude, poi, l’ammissione (appunto, adiverso titolo e con diversa graduazione) del diritto di credito delgarante pubblico al recupero della somma versata (cfr. Cass. n.22962 del 2025, in motiv., che rinvia sul punto a Cass. n. 25640del 2017).3.25. Tale soluzione, peraltro, non esclude che il creditodel Fondo al recupero delle somme versate alla banca garantita,pur se conseguente ad un pagamento eseguito dopo il fallimentodel debitore finanziato, sia un credito concorsuale (art. 52 l.fall.)e, come tale, idoneo ad essere collocato, con la previstacollocazione privilegiata, allo stato passivo di tale procedura.3.26. Il diritto del Fondo, avendo ad oggetto già il recuperodelle risorse pubbliche a suo tempo vincolate alla possibileescussione della garanzia concessa, sorge, infatti, sul pianogiuridico, sia pur alla condizione (legale) che la garanzia inquestione sia poi effettivamente escussa e che lo stesso garanteRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg5is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026effettivamente provveda al versamento delle somme dovute allabanca finanziatrice garantita, fin dal momento in cui, per effettodella dichiarazione di fallimento del debitore finanziato,quest’ultimo, in ragione della (conseguente) “cessazionedell’attività imprenditoriale”, si trovi, sul piano giuridico, nellaoggettiva e definitiva impossibilità di “destinare il finanziamentoallo scopo per il quale era stato concesso e, in tutto o in parte,già erogato” (Cass. n. 13152 del 2023): così che, a fronte di talesopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio asuo tempo concesso, si concretizzi, per legge, in quello stessomomento, il conseguente obbligo di provvedere alla“restituzione”, in favore del Fondo stesso, delle somme chequest’ultimo avrà, a sua volta, versato alla banca finanziatrice(cfr. Cass. n. 1453 del 2022).3.27. L’apertura del fallimento ai danni del debitore a suotempo finanziato, in effetti, determina, per sua stessa natura,una (sia pur in senso lato) “forma di alienazione o distrazionedei beni acquistati con il contributo, rendendo in concreto nonpiù perseguibili le finalità originariamente perseguite conl’intervento” del sostegno pubblico in favore delle imprese, “…evidentemente in vista del loro permanere sul mercato, quandoinvece il fallimento ha la diversa finalità di soddisfare i creditoriipotesi autorizzato un esercizio provvisorio” (Cass. n. 22770 del2025, in motiv.).3.28. La sentenza dichiarativa di fallimento della societàfinanziata, comportando la cessazione della sua attivitàimprenditoriale in vista della liquidazione dell’attivo, costituisce,dunque, un fatto sopravvenuto che, a fronte della conseguenteed oggettiva impossibilità di conseguire gli obiettivi in vista deiquali il sostegno pubblico era stato erogato, determinaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg6is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026l’inevitabile perdita dei requisiti che ne avevano determinato laconcessione (cfr. Cass. n. 22770 del 2025, in motiv.).3.29. Non a caso, questa Corte ha ritenuto che: - gliinterventi pubblici di sostegno all’economia si realizzanoamministrativa di selezione dei beneficiari in vista dellarealizzazione di interessi pubblici fa poi seguito un negozioprivatistico di finanziamento (o, nel caso, di garanzia), nella cuistruttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad unospecifico scopo di tratto pubblicistico (Cass. n. 27360 del 2024,in motiv.;) - il privilegio, previsto dall’art. 9, comma 5, cit. ha,quale “causa”, il recupero del sacrificio patrimoniale che ilsostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione di unutile reimpiego delle somme recuperate a favore dello “sviluppodelle altre attività produttive” (Cass. n. 27360 del 2024, inmotiv., che rinvia a “Cass. 3335/2012 e 21841/2017”); - ladeviazione dello scopo, così come anche l’inadempimento degliobblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazionedella causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) ecostituisce (attesa la stretta connessione sussistente tra le duefasi del complesso procedimento in esame) presupposto dellarevoca del beneficio concesso (Cass. n. 27360 del 2024, inmotiv.); - “la revoca del beneficio”, d’altra parte, “è meramentericognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione delbeneficio previsto puntualmente dalla legge e non ha, quindi,valenza costitutiva del credito recuperatorio della sommafinanziata … (Cass. 13152/2023)”; - “la revoca del sostegnopubblico accordato, anche sotto forma di concessione digaranzia, per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata aisensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998, è”, dunque, “opponibilealla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che ilbeneficiario … sia stato assoggettato a fallimento … perché ilRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg7is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno diun presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senzache possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il creditocome privilegiato ex lege dal momento in cui viene concesso ederogato il beneficio … (Cass. 8882/2020)” (Cass. n. 22770 del2025, in motiv.; Cass. n. 6576 del 2025, in motiv.).3.30. Si è, anzi, più radicalmente, affermato che il creditodel Fondo di garanzia, non avendo origine da un’erogazionediretta da parte dell’Amministrazione statale di somme di danaronelle mani del beneficiario ma dal pagamento in favore dellabanca che aveva erogato il finanziamento in favore diquest’ultimo, non richiede, per essere esercitato nei confrontidel debitore inadempiente, un formale provvedimento di revocadella concessione del finanziamento (cfr. Cass. n. 9657 del2024; Cass. n. 28355 de 2025, in motiv.), al pari del privilegioche lo assiste a norma dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123cit., trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione dellafinalità pubblica di sostegno ad esso sottesa (Cass. n. 9657 del2024; Cass. n. 27360 del 2024, in motiv.; Cass. n. 23805 del2025).3.31. Deve, dunque, ritenersi che: - il fatto attributivo delcredito del Fondo di garanzia alle somme già vincolate (chesaranno poi versate, per il caso di escussione, alla bancafinanziatrice) è costituito, oltre che dalla concessione dellagaranzia, (solo) dall’oggettiva e definitiva impossibilità,inevitabilmente conseguente alla sentenza dichiarativa difallimento, che il debitore finanziato possa conseguire le “finalitàoriginariamente perseguite con l’intervento” di sostegnopubblico erogato in suo favore; - l’escussione della garanzia,sotto questo profilo, condiziona esclusivamente l’esigibilità delcredito ma non esclude che il Fondo insinui al passivo il propriocredito (già sorto) al recupero delle somme vincolate nellaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg8is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026misura prevista sia pur alla condizione dell’esecuzione effettiva,nella misura prevista, del pagamento della somma dovuta alcreditore garantito se e quando quest’ultimo abbia procedutoall’escussione della garanzia; - il credito restitutorio del Fondo,con il relativo privilegio, può essere, dunque, ammesso alpassivo senza che sia a ciò d’ostacolo la norma prevista dall’art.2916 n. 3 c.c., in forza del quale “nella distribuzione della sommaricavata dall’esecuzione non si tiene conto … dei privilegi percrediti sorti dopo il pignoramento” (o, come nel caso in esame,a norma degli artt. 44 e 45 l.fall., il fallimento del debitore).3.32. Questa Corte, del resto, in tema di credito di Saces.p.a., ha condivisibilmente affermato che: - in tema diinterventi di sostegno pubblico alle imprese, la finalitàpubblicistica che connota il d.lgs. n. 123/1998 e il carattereunitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misureagevolative ivi contemplate connotano la pretesa restitutoria diSace s.p.a. nei sensi di un diritto che sorge con il rilascio dellagaranzia e resta sospensivamente condizionatoall’inadempimento della società garantita; - il giudice delegatoal fallimento di quest’ultima è, di conseguenza, tenuto adammettere al passivo con riserva il credito di [OSCURATO:SOCIETA]condizionatamente al verificarsi di tale evento inadempitivo, noncostituendo il pagamento degli importi richiesti dall’istitutomutuante attraverso l’escussione della garanzia un fattocostitutivo del diritto del garante (Cass. n. 18148 del 2023;conf., Cass. n. 27360 del 2024, in motiv.).3.33. Il pagamento da parte del Fondo di garanzia,dunque, non integra il fatto costitutivo del suo credito a rivalersinei confronti del debitore inadempiente già fallito: - ilversamento alla banca garantita della somma alla stessa dovutain ragione dell’escussione della garanzia (a differenza di quantoaccade per il fideiussore, per il quale “la fattispecie costitutivaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 1reg9is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026del diritto di regresso …, così come previsto dall’art. 61, comma2°, l.fall., è … formata non semplicemente dalla fideiussionestipulata anteriormente alla dichiarazione di fallimento deldebitore, ma anche dal pagamento successivo (e integrale) daparte del garante in favore del creditore”: Cass. n. 5964 del2025, in motiv.) si configura, in realtà, come una meracondizione legale d’efficacia che, all’esterno della fattispeciecostitutiva, influisce unicamente sull’an ed il quando dei relativieffetti, senza esserne (a fronte della sicura solvibilità del garantepubblico e della escutibilità “incondizionata” e “irrevocabile”della relativa garanzia: v. l’art. 2, comma 2, del d.m. 20/6/2005cit.) elemento costitutivo; - la mancanza di tale condizioneinfluisce, pertanto, solo sull’esigibilità di un diritto (quello,appunto, a rivalersi, per le somme effettivamente versate, neiconfronti del debitore inadempiente) che, per tutti gli altri profili,è giuridicamente esistente e può essere, come tale, ammesso alpassivo di quest’ultimo, sia pur con la riserva dell’effettivaesecuzione del relativo pagamento.3.34. L’art. 55, comma 3°, l.fall., del resto, stabilisce chesono compresi tra i crediti “condizionali” (e suscettibili, cometali, di essere ammessi al passivo con riserva: art. 96, comma2°, n. 1, l.fall.) anche quelli “che non possono farsi valere controil fallito, se non previa escussione di un obbligato principale”, ilquale, come nel caso in esame, può ben essere costituito dallostesso creditore che, a seguito della sua stessa escussione(quale garante del creditore) e del relativo pagamento, ha, diconseguenza, il diritto di rivalersi, per le somme versate, neiconfronti del debitore inadempiente fallito.3.35. Il diritto del Fondo di garanzia al recupero dellesomme oggetto del suo impegno è, in definitiva, un creditoautonomo, che (a prescindere da un formale provvedimento direvoca del beneficio concesso) sorge, sul piano giuridico, perRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg0is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026effetto di una fattispecie a formazione progressiva, costituita(dapprima) dalla concessione della garanzia e (in seguito) dellasentenza che dichiara il fallimento del debitore finanziato,condizionato, (ma solo) quanto alla sua efficacia (e, dunque,all’esigibilità), dall’escussione della garanzia stessa da partedella banca finanziatrice rimasta (in tutto o in parte)insoddisfatta nonché dall’esecuzione effettiva del relativopagamento.3.36. Non può, infine, dimenticarsi che: - il “diritto dicredito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che hasoddisfatto il finanziatore” ai sensi della l. n. 662/1996, èrecuperato attraverso “la procedura di riscossione coattiva deicrediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 46 del 1999, anchenei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il creditosia sorto prima dell’entrata in vigore dell’art. 8-bis, comma 3,del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015”(Cass. n. 32148 del 2024); - l’art. 8-bis del d.l. n. 3 cit., neldettare norme di “potenziamento del Fondo centrale di garanziaper le piccole e medie imprese”, ha, infatti, rafforzato, in ragionedella sua funzione pubblicistica, il credito di restituzionerinveniente dall’attivazione del Fondo di garanzia di cui alla l. n.662 cit., stabilendo, tra l’altro, che “al recupero del predettocredito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, esuccessive modificazioni”; - “la norma dell’art. 8 bis legge n.33/2015 non va”, del resto, “considerata né come unadisposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva,né come disposizione innovativa …”; - “si tratta, in effetti, didisposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime giàvigente» (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915)”; - “infatti, già nelprevigente regime doveva ritenersi che anche gli interventi disostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanziaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg1is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026godevano del privilegio di cui all’art. 9 comma 5 d.lgs. n.123/1998”; - “le più e «diverse forme di intervento pubblico infavore delle attività produttive individuate da detto decretolegislativo sono”, del resto, “espressione di un disegno diimpianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senzache emergano”, per ciò che riguarda il “privilegio”, le “«ragionigiustificatrici di trattamenti normativi differenziati a secondadella diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie,Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664)” (Cass. n. 30621 del 2019).3.37. Il credito del Fondo escusso dalle banche finanziatriciè, dunque, recuperato attraverso “la procedura di riscossionecoattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensidell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif.dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto primadell’entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizionenon è di interpretazione autentica, né innovativa, mameramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”(Cass. SU n. 5889 del 2026, in motiv.).3.38. Ora, a fronte di tale assetto normativo einterpretativo, la questione giuridica che la Corte è chiamata arisolvere è, come rilevato dall’ordinanza interlocutoria, distabilire se, una volta escusso, il Fondo di garanzia (o, per suoconto, l’agente della riscossione) debba necessariamenteproporre, per far valere il proprio (autonomo e distinto) creditoal recupero delle somme versate alle banche finanziatricigarantite, la domanda di ammissione al passivo del fallimentodichiarato ai danni del debitore inadempiente (se del caso, in viatardiva, se non ultratardiva, con il relativo regime giuridico: cfr.l’art. 101, comma 1° e comma 4°, e l’art. 101, comma 3° e 112l.fall.), ovvero se, al contrario, possa (o, in ulteriore alternativa,debba) avvalersi dell’istanza di surrogazione prevista dall’art.Ric. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg2is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026115, comma 2°, l.fall., chiedendo di essere ammesso al passivo,sia pur con la prevista collocazione privilegiata, in sostituzionedelle banche finanziatrici, in precedenza ammesse e mediotempore (sia pur in parte) soddisfatte, assicurando, però, lapossibilità, a queste ultime (e agli altri creditori), di interloquiresull’an e/o il quantum e/o la collocazione del (nuovo) creditoinsinuato.3.39. La soluzione non può che essere diversamentearticolata a seconda che la banca finanziatrice, al momento incui il Fondo escusso esercita il proprio diritto al recupero dellesomme versate alla stessa, si sia (o meno) già insinuata alpassivo per il proprio credito alla restituzione del finanziamentoa suo tempo concesso al debitore poi fallito.3.40. Questa Corte, infatti, ha ritenuto che, in linea diprincipio, occorre distinguere: - in caso di subingresso nelcredito a titolo particolare, come la surrogazione, il soggetto chesubentra in un credito concorsuale può (anzi, deve, per farlovalere nei confronti della massa: art. 52 l.fall.) proporre ladomanda di ammissione al passivo del fallimento del debitoresoltanto se la relativa pretesa non è stata già ammessa,fornendo la prova del credito e della sua certa anteriorità alfallimento (Cass. n. 2217 del 2022); - nel caso in cui, alcontrario, il credito (nel quale è subentrato) è già stato ammessoal passivo (anche se con riserva della futura ed eventualeverificazione di una condizione d’inefficacia: artt. 96, comma 2°,n. 1, e 55, comma 3°, l.fall.), il nuovo creditore (in forza dicessione ovvero, come la norma espressamente prevede, di“surrogazione del creditore”) deve procedere nei modi previstidall’art. 115, comma 2°, l.fall., dando comunicazione dell’attoe/o del fatto traslativo al curatore del fallimento, il qualeprovvede alla “rettifica formale dello stato passivo” (cfr. Cass. n.10454 del 2014, in motiv.).Ric. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg3is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/20263.41. Solo nelle procedure fallimentari soggette alladisciplina anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5/2006, invero,il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uncredito concorsuale già ammesso al passivo non dispensava ilnuovo creditore dall’onere di presentare domanda diinsinuazione tardiva ai sensi dell’art. 101 l.fall., a prescinderedalla causa (cessione di credito ovvero surrogazione ex lege infavore del terzo che abbia eseguito il pagamento) delsubingresso (Cass. n. 4966 del 2025; Cass. n. 16620 del 2016;Cass. n. 11038 del 2002; Cass. n. 6469 del 1998).3.42. Nel regime (applicabile ratione temporis) successivoalla citata riforma, invece, la cessione del credito già ammessoal passivo, così come il subingresso tramite surrogazione nelmedesimo credito, dev’essere comunicata dal nuovo titolare deldiritto, nei modi previsti dall’art. 115, comma 2°, l.fall., conl’indicazione dell’atto e/o del fatto traslativo, al curatore delfallimento, il quale (con atto suscettibile di reclamo, al paridell’eventuale omissione, a norma dell’art. 36 l.fall.) provvede,poi, alla richiesta modifica (soggettiva) dello stato passivo (Cass.n. 22165 del 2025; Cass. n. 15660 del 2011).3.43. La Corte (come già affermato con l’ordinanza n.7832 del 2025) ritiene che tale ricostruzione, sia pur con leprecisazioni che seguono, è quella che (a fronte dei datinormativi a disposizione) dev’essere senz’altro seguita anche aifini della soluzione della questione in esame: essa, infatti, tantosul piano sostanziale, quanto sul piano processuale, risponde almeglio: - alla multiforme varietà degli interessi creditori tra loroin concorso, e cioè quello della banca finanziatrice allarestituzione della somma erogata al debitore poi fallito e quellodel Fondo di garanzia al recupero delle risorse pubblicheutilizzate, a seguito dell’escussione, per il versamento alla bancagarantita della somma dovuta alla stessa; - alla necessità diRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/20202Nu4m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026assicurare alle pretese restitutorie del Fondo, che diventanopienamente esigibili per lo più solo nel corso della procedurafallimentare, una tutela realmente efficace e tempestiva; -all’interesse del debitore (e, di riflesso, della massa degli altricreditori dello stesso) alla corretta ammissione sia del creditodella banca finanziatrice, sia del credito del Fondo escusso,facendo in modo che lo stato passivo della proceduracorrisponda, per tutta la sua durata (e a tutti i possibili fini: cfr.gli artt. 124, comma 1° e comma 4°, secondo periodo, e 127,comma 1°, l.fall. nonché l’art. 2486, comma 3°, in fine, c.c.), aisuoi debiti effettivi, senza passare (neanche per un momento),a fronte dell’unitarietà dell’operazione di finanziamento stipulatadal debitore con la relativa garanza pubblica, attraversoartificiose e, dunque, inammissibili duplicazioni delle postepassive (come ha giustamente sottolineato il Fallimento: “unasola è la passività di cui si deve far carico il beneficiario (o quellaverso la banca garantita o, dopo il pagamento, quella versol’ente concedente) e questa alternatività deve essere riflessaanche nello stato passivo fallimentare”), e, dunque, evitandoche, pur a fronte dell’escussione della garanzia concessa e delpagamento operato dal Fondo in favore della banca finanziatrice,quest’ultima possa rimanere iscritta al passivo fino al piano diriparto pur non essendo più (per la parte soddisfatta) creditricedel debitore assoggettato al fallimento.3.44. Si è, infatti, già evidenziato come, alla lucenormativa che disciplina la fattispecie in esame: - il Fondo digaranzia, una volta escusso dalla banca garantita, ha il diritto(autonomo e distinto rispetto a quello della banca finanziatricea suo tempo garantita) “a rivalersi”, nei confronti del debitoreinadempiente, anche se fallito, “per le somme da esso pagate”;- tale diritto, peraltro, dev’essere esercitato “ai sensi dell’art.1203 del codice civile”, vale a dire (come imposto dalla legge) aRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/20202Nu5m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026mezzo della “surrogazione” (la quale, però, in ragione delladiversità del diritti in questione, ha, evidentemente, caratteremeramente descrittivo del fenomeno) del Fondo che ha pagatoalla banca garantita: la quale, del resto, una volta che, a frontedell’“inadempimento” della piccola e media impresa finanziata,abbia escusso il Fondo “per gli importi da esso garantiti”, nonpuò più, per gli importi così ricevuti, “continuare a perseguire ildebitore principale” (v. il d.m. 20/6/2005 cit.) e dev’essere, diconseguenza, esclusa dallo stato passivo del relativo fallimentocui era stata in precedenza ammessa.3.45. Ciò significa, in sostanza, che, nei confronti deldebitore (e, in caso di fallimento, anche della massa degli altricreditori concorrenti, quale emerge dallo stato passivo resoesecutivo dal giudice delegato), il credito (chirografario) dellabanca finanziatrice (al recupero della somma versata al debitorepoi inadempiente) è, per così dire, sostituito (in corrispondenzadelle somme versate dal Fondo, che hanno in parte qua estinto,sia pur parzialmente, il credito ammesso, che dev’essere, diconseguenza, espunto, onde evitare un’inammissibileduplicazione di pretese, dallo stato passivo: cfr. Cass. n. 30647del 2025, in motiv.), dal (pur distinto ed autonomo) credito(privilegiato) del Fondo (al recupero della somma che lo stessoha pagato alla banca).3.46. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, di conseguenza, ha senz’altrol’onere di proporre la domanda, se del caso in via tardiva (oultratardiva) e con la prevista collocazione privilegiata, diammissione al passivo del fallimento del debitore inadempiente,nel caso in cui la banca finanziatrice, che l’ha escusso, non si è,per un motivo o per l’altro, già insinuata per il suo credito(chirografario) al rimborso del finanziamento.3.47. In tale ipotesi (come anche nel caso di ammissionedel credito insinuato dal Fondo con la riserva della suaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg6is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026escussione a norma degli artt. 96, comma 2°, n. 1, e 55, comma3°, l.fall.), il Fondo istante, il curatore del fallimento, gli altricreditori e la banca finanziatrice (e, in qualche misura, lo stessodebitore) possono resistere (per un motivo o per l’altro) a talepretesa, sollevando, con il progetto di stato passivo e leosservazioni previste dall’art. 95, commi 1°, 2° e 3°, l.fall., tuttele eccezioni a tal fine utilizzabili, a partire dalla nullità delfinanziamento bancario sottostante (in quanto, ad esempio,erogato in modo abusivo: Cass. n. 7134 del 2025) e/o dellagaranzia pubblica, che ne costituisce un accessorio (in quantoconcessa, con il conseguente privilegio, in mancanza deipresupposti richiesti dalla legge), e, in caso di rigetto dellestesse, proponendo avverso il decreto di ammissione al passivodel giudice delegato, tutti i rimedi impugnatori previsti, aseconda dei casi, dagli artt. 98 e 99 l.fall.3.48. Viceversa, se la banca, prima dell’iniziativa delinadempiente per il credito (chirografario) al rimborso delfinanziamento erogato (anche se a mezzo di decreto diesecutività non ancora definitivo), il Fondo, una volta che siastato escusso dalla stessa ed alla stessa abbia versato le sommedovute in forza della garanzia prestata, ha, per contro, l’onere(e non la mera facoltà: Cass. n. 7832 del 2025, in motiv.) diavvalersi della procedura a tal fine prevista dall’art. 115, comma2°, l.fall.: la quale, infatti, è (doverosamente) applicabile, inragione dell’espresso rinvio normativo (contenuto nell’art. 2,comma 4, del d.m. attività produttive del 20/6/2005 cit.), nonsolo (com’è ovvio) nei casi (ivi disciplinati) in cui la leggepreveda la sostituzione di un creditore ad un altro nel medesimodiritto di credito già ammesso (per effetto di cessione del creditoo di surrogazione nello stesso), ma anche (ed è questo il punto)nelle diverse situazioni, come quella in esame, in cui la legge,Ric. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg7is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026per un motivo o per l’altro, contempli (ed imponga) lasostituzione (onde evitare un’inammissibile duplicazione dipretese), nello stato passivo del fallimento del debitore, di uncredito (verso quest’ultimo) non ammesso con un altro e diversocredito (nei suoi confronti) ivi già iscritto.3.49. La legge, infatti, come talvolta accade (si veda, adesempio, l’art. 2856 c.c., che, pur parlando espressamente di“surrogazione”, prevede in realtà, la sostituzione del creditoreperdente al creditore soddisfatto non nel medesimo credito giàfacente capo a quest’ultimo ma nel diritto d’ipoteca che loassisteva e nella relativa iscrizione), per realizzare gli obiettiviche intende perseguire in ragione di tutti gli interessi in gioco,può senz’altro avvalersi (nei limiti previsti dalle normecostituzionali) di tutti gli strumenti operativi che ritienefunzionali a tali fini: compresa, evidentemente, la surrogazionelegale (come, nel caso in esame, emerge dall’inequivocoriferimento all’art. 1203 c.c. contenuto nell’art. 2 del d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA] cit., volto, in qualità di norma “di natura”dichiaratamente “non regolamentare”, a determinare, in virtùdell’espressa previsione contenuta nell’art. 1, comma 209, dellal. n. 311/2004 e, dunque, in funzione integrativa della disciplinalegislativa, “le caratteristiche degli interventi del Fondo digaranzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23dicembre 1996, n. 662”: cfr., per un caso di decreto ministerialeavente funzione integrativa di precetti normativi di rangoprimario, Cass. n. 31422 del 2025), se del caso estendendonel’ambito operativo oltre i limiti che la stessa legge, con normagenerale, ha determinato, prevedendo, appunto, (anzi,imponendo) che un credito verso il debitore già ammesso alpassivo del suo fallimento sia sostituito, nello stesso statopassivo, da un diverso credito verso quest’ultimo: a prescindere,dunque, dal fatto che, come nel caso in esame, il credito (dellaRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero 2reg8is tro generale 28261/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026banca alla restituzione del finanziamento) già ammesso è (di persé) chirografario e il credito (del Fondo di garanzia al recuperodelle somme erogate alla stessa), che ne prende il posto, è, alcontrario, nei limiti delle some erogate, privilegiato in ragionedella causa che lo qualifica (vale a dire, nel caso del Fondo, perla natura pubblica delle risorse a tal fine dapprima vincolate epoi erogate) sin dall’origine (e, dunque, lo distingue, sotto ilprofilo della causa attributiva, da quello, di origine meramentecontrattuale, vantato dalla banca finanziatrice).3.50. L’atto di rettifica dello stato passivo con il quale ilcuratore (ove, dal suo canto, non abbia eccezioni da opporre)annota formalmente il credito del Fondo di garanzia, con laprevista collocazione privilegiata, in luogo del creditochirografario della banca finanziatrice (nei limiti in cui, a seguitodell’escussione, tale ultimo credito sia stato soddisfatto e si sia,pertanto, per la parte corrispondente, estinto: a prescindere,naturalmente, dall’eventuale dichiarazione di rinuncia sul puntoda parte della stessa, che al più ha valenza probatoriadell’intervenuto pagamento da parte del Fondo), è,naturalmente, soggetto al regime giuridico degli atti (o, se delcaso, delle omissioni) compiuti dal curatore.3.51. Ciò significa che l’atto del curatore (o, in caso dimancato compimento dello stesso, la sua omissione) èassoggettato ad impugnazione, a mezzo di reclamo al giudicedelegato a norma dell’art. 36, comma 1°, l.fall., “entro ottogiorni dalla conoscenza dell’atto”, ad iniziativa di chiunque viabbia interesse: come la banca finanziatrice oppure gli altricreditori (i quali, del resto, ne sono, o dovrebbero già esserne aconoscenza, se solo si considera che, in forza del paragrafo H.1n. 3 delle “disposizioni operative” degli interventi in esame: - “incaso di ammissione del … beneficiario finale alle procedureconcorsuali, a pena di inefficacia, il soggetto richiedente deveRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/20202Nu9m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026avviare le procedure di recupero … entro 4 mesi dalla data …della sentenza … di dichiarazione di fallimento”; - “i soggettirichiedenti devono inserire nell’istanza di ammissione al passivo”- come è accaduto nel caso in esame: v. il controricorso deldalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/96 e che, a seguitodell’escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamenteil diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi delcombinato disposto dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2 comma 4 delDM [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il recupero della somma versata, a titolo diescussione …”).3.52. Il giudice delegato, dopo aver sentito le parti, e,dunque, in contraddittorio tra il curatore e tutti gli altri creditori(a partire dai finanziatori surrogati o surrogabili: i quali, peraltro,in base alle indicate “disposizioni operative”, devono, “a pena diinefficacia, … usare la diligenza professionale nell’avvio e nellaprosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativautile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita peril Fondo”), da una parte, e il Fondo di garanzia istante, dall’altra,procede, con decreto motivato, all’accertamento dell’effettivaesistenza del nuovo credito vantato da quest’ultimo (an), comel’escussione da parte della banca ed il conseguente pagamento,e della sua esatta misura (quantum), nonché della relativacollocazione, oltre che, e prima ancora, della sussistenza di tuttii presupposti che la legge richiede(va) per la valida ed efficacestipula del finanziamento con la banca garantita nonché di quellinecessari per la concessione della garanzia pubblica da parte delammesso) della banca finanziatrice.3.53. Tale decreto, “entro otto giorni dalla data dellacomunicazione”, è, a sua volta, suscettibile, in forza dell’art. 36,comma 2°, l.fall., di reclamo al tribunale, il quale decide conRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/20203Nu0m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026decreto motivato ricorribile per cassazione (secondo il regimegiuridico proprio dei provvedimenti che, come quello in esame,decidono su diritti soggettivi: art. 360, ult.comma, c.p.c.).3.54. Nel caso in esame, come visto, il tribunale si èpronunciato sull’opposizione allo stato passivo proposta dalbanche finanziatrici si erano già insinuate.3.55. Il relativo giudizio, tuttavia, per quanto inprecedenza esposto, non poteva iniziare né proseguire.3.56. Il decreto impugnato dev’essere, dunque, cassatosenza rinvio.4. Le spese dell’intero giudizio, in ragione della complessitàdelle questioni trattate, devono essere interamente compensatetra le parti.5. La Corte enuncia, dunque, i seguenti principi di diritto:a) “il Fondo di garanzia, una volta escusso, ha l’onere diinsinuare al passivo del fallimento del debitore inadempiente, incollocazione privilegiata, il credito al recupero delle sommeversate alla banca finanziatrice ove quest’ultima non si sia giàinsinuata per il suo credito al rimborso del finanziamento, fermorestando l’autonomo diritto della banca finanziatrice di insinuareal passivo dello stesso fallimento il credito al recupero della partedel finanziamento che non sia stata soddisfatta con l’escussionedella garanzia pubblica”;b) “il Fondo di garanzia, nel caso in cui la banca finanziatricesi è già insinuata al passivo del fallimento del debitoreinadempiente per il credito al rimborso del finanziamento, ha,invece, l’onere, una volta escusso, di avvalersi della proceduraprevista dall’art. 115, comma 2°, l.fall. per sostituirsi nello statopassivo, nei limiti della somma erogata ed in collocazioneprivilegiata, alla banca finanziatrice che per tale parte è statasoddisfatta”;Ric. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026Numero registro generale 28261/20203Nu1m ero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 25083/2026Data pubblicazione 06/09/2026c) “nel caso sub a), il Fondo di garanzia, il curatore delfallimento, gli altri creditori e la banca finanziatrice possonoavvalersi, a seconda dei casi, delle eccezioni e dei rimedi previstidagli artt. 95, 98 e 99 l.fall.; nel caso sub b), invece, l’atto direttifica operato dal curatore, al pari della sua omissione, èimpugnabile, a norma dell’art. 36, commi 1° e 2°, l.fall., dachiunque ne abbia l’interesse con reclamo al giudice delegato, ilquale provvede con decreto motivato che è, a sua volta,assoggettato al reclamo al tribunale, la cui decisione è, infine,ricorribile per cassazione”. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, così provvede: cassa ildecreto impugnato senza rinvio; compensa tra le parti le spesedell’intero giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 13 luglio 2026.Il Consigliere est. Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] TerrusiRic. 2020, n. 28261 - Sez. 1 – PU del 13 luglio 2026
Decreto Cassazione n. 25083/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris