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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 dicembre 1992

Cassazione n. 33616/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/12/1992 avverso il decreto 11/1/23 PROCURA della REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello ex art. 322 c.p.p. avverso il decreto di non luogo a provvedere emesso dal pubblico ministero di Ravenna in relazione all'istanza di revoca del sequestro preventivo di una autovettura Nissan provento di truffa commessa in provincia di Bologna, vettura che secondo l'accusa era stata poi ricettata dal Kovacs in provincia di Ravenna.

Il pubblico ministero di Ravenna aveva motivato il non liquet evidenziando che oramai il sequestro non era più 'nelle sue mani', né in quelle del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna, poiché gli atti relativi al sequestro ed al delitto di truffa (commesso da due cittadini romeni) erano stati trasmessi al Tribunale di Bologna, ove il sequestro era stato 'rinnovato' dal locale giudice per le indagini preliminari.

2. Nel merito il ricorrente contestava innanzitutto la pronuncia negatoria della Procura che avrebbe piuttosto dovuto trasmettere l'istanza di dissequestro al giudice competente eventualmente presentando richieste specifiche ed indicando gli elementi sui quali fondava le proprie valutazioni.

In difetto, il provvedimento non è altrimenti impugnabile che con lo strumento dell'appello previsto dall'articolo 322 bis del codice di procedura.

3. Si insiste quindi in via preliminare, in riforma del provvedimento di non luogo a provvedere, per la revoca del sequestro preventivo dell'autovettura Nissan ovvero, in subordine, per la trasmissione dell'istanza di revoca al g.i.p. del tribunale di Ravenna.

4. Con provvedimento del 14 febbraio 2023 il tribunale di Ravenna ha disposto la trasmissione a questa Corte per competenza dell'appello presentato da Kovacs.

La decisione del tribunale di Ravenna ha disposto la riqualificazione ex art.568 comma 5 cod. proc. pen. del mezzo di impugnazione poiché il provvedimento emesso dal pubblico ministero ravennate va ritenuto abnorme e quindi ricorribile in cassazione ma non censurabile con l'interposto gravame cautelare.

5. Ciò premesso ai fini della descrizione della vicenda processuale, la Corte osserva che l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen detta un principio valido in via generale per il sistema delle impugnazioni, secondo il quale, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo diverso da quello prescritto o rivolto ad autorità diversa da quella cui la competenza sia attribuita per legge, il giudice che riceve l'atto, una volta verificati l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'intento della parte proponente di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale di giudice diverso da quello che si è pronunciato, non può assumere decisione ostativa all'ulteriore sviluppo del processo, ma deve trasmettere gli atti al giudice competente.

Soltanto al giudice cui è conferito il potere di prendere cognizione dell'impugnazione, compete anche valutarne l'ammissibilità e la fondatezza (Sez.

Un. n. 45371, del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Catrini, Rv. 239247; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, Pm in proc.

Mare, Rv. 243888; Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, P.M. in proc.

Bergantini, Rv. 259532).

Il principio contenuto nell'art. 568 cod. proc. pen., cornma 5 - secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale dalla parte, per cui, ove sia stata proposta a giudice incompetente, lo stesso trasmette gli atti a quello competente - non consente, infatti, al giudice incompetente, investito del gravame erroneamente proposto, di emettere pronuncia dichiarativa di inammissibilità della impugnazione, non rientrando tale pronuncia nella sfera dei poteri attribuiti dalla menzionata norma alla cognizione di detto giudice, dovendosi il medesimo limitare a procedere alla esatta qualificazione del mezzo di impugnazione proposto ed alla conseguente , trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 3769 del 10/1/1994, Lopez, Rv. 196877; Sez. 3, n. 19980 del 24/3/2009, Passannante, Rv. 243655).

6. Tuttavia, occorre ricordare altresì l'eccezionalità del ricorso per abnormità.

La categoria di origine giurisprudenziale dell'abnormità è stata da tempo elaborata proprio al fine di consentire di porre rimedio, con il ricorso per cassazione, a provvedimenti giudiziari non altrimenti impugnabili e ritenuti tuttavia profondamente sbagliati ed ingiusti, di regola per la violazione di norme processuali.

In assenza di definizione normativa del concetto di atto abnorme suscettibile d'autonoma impugnazione questa Corte con plurime decisioni assunte a sezioni unite (v. in particolare: Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini; Sez.

U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007, Battistella; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e a.) ha individuato la categoria, connotandola, per un verso, in negativo - nel senso che non può definirsi abnorme l'atto che costituisce mera violazione di norme processuali - e, per altro verso, in positivo.

Da quest'ultimo punto di vista si è affermato che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo (c.d. strutturale), il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.

Sotto altro profilo, si è posto in luce come sussista abnormità (c.d. funzionale) quando l'atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (così, in motivazione, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e a., Rv. 243590), potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (così, :n motivazione, Sez.

U, n. 5307/2008 del 20/12/2007, Battistella; v. anche Sez. 2, n. 7320/2014 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 29382 del 3 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484/2015 del 21/10/2014, Tavoloni e a., Rv. 262275).

7. In principio, quindi, il provvedimento del pubblico ministero che, non intendendo accogliere l'istanza di dissequestro,la respinga invece di trasmetterla al g.i.p. con le proprie conclusioni, va certamente considerato abnorme, come spiegato nel precedente citato nel provvedimento di trasmissione (Sez.3, n.34632 23 giungo 2022, Imp.

Barcena).

Tuttavia, nel caso concreto, per il tipo di provvedimento impugnato, viene a mancare una delle condizioni per disporre la conversione dell'impugnazione e la sua trasmissione al giudice ritenuto competente.

Come detto, il ricorso per abriormità è un rimedio con carattere di assoluta necessità, percorribile su istanza dell'interessato quando non vi sia altro modo per rimediare alla 'stortura' processuale.

Ma nel caso concreto tale necessità non ricorreva, posto che il Tribunale avrebbe comunque potuto procedere alla decisione (non tanto nel merito, visto che decisione nel merito ancora non vi era: il pubblico ministero ha semplicemente indicato di non aver più la disponibilità degli atti) disponendo la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari (di Ravenna o di Bologna, a seconda dell'interpretazione delle circostanze di fatto e di quanto risultante dal fascicolo processuale).

In tal senso era, d'altra parte, la domanda subordinata dell'impugnante.

8. Ciò premesso, il provvedimento di riqualificazione dell'appello in ricorso (non va annullato ma) va superato disponendo la restituzione del fascicolo al Tribunale di Ravenna con provvedimento &carattere 412Witunts...ra_Wo-..

A,Usil"c P.Q.M. dispone la restituzione degli atti relativi all'appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p. al tribuna e del riesame di Ravenna per l'ulteriore corso Così eciso in Roma,131 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere relator [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/12/1992 avverso il decreto 11/1/23 PROCURA della REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello ex art. 322 c.p.p. avverso il decreto di non luogo a provvedere emesso dal pubblico ministero di Ravenna in relazione all'istanza di revoca del sequestro preventivo di una autovettura Nissan provento di truffa commessa in provincia di Bologna, vettura che secondo l'accusa era stata poi ricettata dal Kovacs in provincia di Ravenna. Il pubblico ministero di Ravenna aveva motivato il non liquet evidenziando che oramai il sequestro non era più 'nelle sue mani', né in quelle del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna, poiché gli atti relativi al sequestro ed al delitto di truffa (commesso da due cittadini romeni) erano stati trasmessi al Tribunale di Bologna, ove il sequestro era stato 'rinnovato' dal locale giudice per le indagini preliminari. 2. Nel merito il ricorrente contestava innanzitutto la pronuncia negatoria della Procura che avrebbe piuttosto dovuto trasmettere l'istanza di dissequestro al giudice competente eventualmente presentando richieste specifiche ed indicando gli elementi sui quali fondava le proprie valutazioni. In difetto, il provvedimento non è altrimenti impugnabile che con lo strumento dell'appello previsto dall'articolo 322 bis del codice di procedura. 3. Si insiste quindi in via preliminare, in riforma del provvedimento di non luogo a provvedere, per la revoca del sequestro preventivo dell'autovettura Nissan ovvero, in subordine, per la trasmissione dell'istanza di revoca al g.i.p. del tribunale di Ravenna. 4. Con provvedimento del 14 febbraio 2023 il tribunale di Ravenna ha disposto la trasmissione a questa Corte per competenza dell'appello presentato da Kovacs. La decisione del tribunale di Ravenna ha disposto la riqualificazione ex art.568 comma 5 cod. proc. pen. del mezzo di impugnazione poiché il provvedimento emesso dal pubblico ministero ravennate va ritenuto abnorme e quindi ricorribile in cassazione ma non censurabile con l'interposto gravame cautelare. 5. Ciò premesso ai fini della descrizione della vicenda processuale, la Corte osserva che l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen detta un principio valido in via generale per il sistema delle impugnazioni, secondo il quale, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo diverso da quello prescritto o rivolto ad autorità diversa da quella cui la competenza sia attribuita per legge, il giudice che riceve l'atto, una volta verificati l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'intento della parte proponente di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale di giudice diverso da quello che si è pronunciato, non può assumere decisione ostativa all'ulteriore sviluppo del processo, ma deve trasmettere gli atti al giudice competente. Soltanto al giudice cui è conferito il potere di prendere cognizione dell'impugnazione, compete anche valutarne l'ammissibilità e la fondatezza (Sez. Un. n. 45371, del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Catrini, Rv. 239247; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, Pm in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532). Il principio contenuto nell'art. 568 cod. proc. pen., cornma 5 - secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale dalla parte, per cui, ove sia stata proposta a giudice incompetente, lo stesso trasmette gli atti a quello competente - non consente, infatti, al giudice incompetente, investito del gravame erroneamente proposto, di emettere pronuncia dichiarativa di inammissibilità della impugnazione, non rientrando tale pronuncia nella sfera dei poteri attribuiti dalla menzionata norma alla cognizione di detto giudice, dovendosi il medesimo limitare a procedere alla esatta qualificazione del mezzo di impugnazione proposto ed alla conseguente , trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 3769 del 10/1/1994, Lopez, Rv. 196877; Sez. 3, n. 19980 del 24/3/2009, Passannante, Rv. 243655). 6. Tuttavia, occorre ricordare altresì l'eccezionalità del ricorso per abnormità. La categoria di origine giurisprudenziale dell'abnormità è stata da tempo elaborata proprio al fine di consentire di porre rimedio, con il ricorso per cassazione, a provvedimenti giudiziari non altrimenti impugnabili e ritenuti tuttavia profondamente sbagliati ed ingiusti, di regola per la violazione di norme processuali. In assenza di definizione normativa del concetto di atto abnorme suscettibile d'autonoma impugnazione questa Corte con plurime decisioni assunte a sezioni unite (v. in particolare: Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini; Sez. U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007, Battistella; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e a.) ha individuato la categoria, connotandola, per un verso, in negativo - nel senso che non può definirsi abnorme l'atto che costituisce mera violazione di norme processuali - e, per altro verso, in positivo. Da quest'ultimo punto di vista si è affermato che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo (c.d. strutturale), il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è posto in luce come sussista abnormità (c.d. funzionale) quando l'atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (così, in motivazione, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e a., Rv. 243590), potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (così, :n motivazione, Sez. U, n. 5307/2008 del 20/12/2007, Battistella; v. anche Sez. 2, n. 7320/2014 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 29382 del 3 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484/2015 del 21/10/2014, Tavoloni e a., Rv. 262275). 7. In principio, quindi, il provvedimento del pubblico ministero che, non intendendo accogliere l'istanza di dissequestro,la respinga invece di trasmetterla al g.i.p. con le proprie conclusioni, va certamente considerato abnorme, come spiegato nel precedente citato nel provvedimento di trasmissione (Sez.3, n.34632 23 giungo 2022, Imp. Barcena). Tuttavia, nel caso concreto, per il tipo di provvedimento impugnato, viene a mancare una delle condizioni per disporre la conversione dell'impugnazione e la sua trasmissione al giudice ritenuto competente. Come detto, il ricorso per abriormità è un rimedio con carattere di assoluta necessità, percorribile su istanza dell'interessato quando non vi sia altro modo per rimediare alla 'stortura' processuale. Ma nel caso concreto tale necessità non ricorreva, posto che il Tribunale avrebbe comunque potuto procedere alla decisione (non tanto nel merito, visto che decisione nel merito ancora non vi era: il pubblico ministero ha semplicemente indicato di non aver più la disponibilità degli atti) disponendo la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari (di Ravenna o di Bologna, a seconda dell'interpretazione delle circostanze di fatto e di quanto risultante dal fascicolo processuale). In tal senso era, d'altra parte, la domanda subordinata dell'impugnante. 8. Ciò premesso, il provvedimento di riqualificazione dell'appello in ricorso (non va annullato ma) va superato disponendo la restituzione del fascicolo al Tribunale di Ravenna con provvedimento &carattere 412Witunts...ra_Wo-.. A,Usil"c P.Q.M. dispone la restituzione degli atti relativi all'appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p. al tribuna e del riesame di Ravenna per l'ulteriore corso Così eciso in Roma,131 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere relator [OSCURATO:PERSONA]
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