CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37414/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e§ il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] " c ha concluso chiedendo -e, udito il il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, il 27 giugno 2017, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in ordine al reato di cui al capo 1) della contestazione (artt. 110, 81 comma 2, cod. pen. art. 223 comma 1, in relazione agli artt. 216 comma 1, n. 1 e comma 3, 223, comma 2, n. 2 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942). 1.1. Il primo giudice aveva condannato gli imputati soltanto per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, con assoluzione dai reati di bancarotta preferenziale e per aver cagionato con dolo o, comunque, attraverso operazioni dolose, il fallimento della società. 1.2.Si tratta delle vicende inerenti il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui il Mariani è stato liquidatore e i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] amministratori, dichiarata fallita il 17 giugno 2011, con contestazione della bancarotta fraudolenta per distrazione avente ad oggetto il magazzino e l'azienda della fallita, quest'ultima oggetto di contratto di fitto in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], stipulato in epoca (11 aprile 2011) in cui la società era già in dissesto (cominciato alla fine del 2010). 2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo nei motivi di seguito riassunti, quattro vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Il valore del prezzo dell'affitto è stato reputato congruo, così come il valore della cessione del magazzino, reputati entrambi congrui anche dalla curatela. Inoltre, si sottolinea che nel maggio 2013 proprio la società affittuaria aveva acquistato, dalla curatela, l'azienda medesima. Si sottolinea, poi, come sia stato accertato in sede fallimentare, la corretta tenuta della contabilità, l'esistenza di conto corrente attivo con l'importo di 40.000,00 euro, l'esistenza di oltre 200mila euro di crediti da incassare. Il magazzino, peraltro, non era stato fatto "sparire" e non vi era alcuna finalità distrattiva ma soltanto l'esistenza di una difficile situazione di mercato, che non aveva consentito di onorare i debiti con regolarità, senza alcuna finalità distrattiva, ma con l'obiettivo, anzi, di preservare il valore aziendale, ivi compreso l'avviamento della fallita, onde trasmetterlo alla neo costituita società, in cambio di corrispettivo reputato congruo anche dagli stessi organi fallimentari. Si è trattato, per i ricorrenti, di operazione vantaggiosa, tanto che ancora oggi lavorano presso la neo costituita società dipendenti della fallita e due dei soci, attuali imputati. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato. ) I beni aziendali sono stati ceduti con atti efficaci e per corrispettivo congruo, in luogo dei beni, il curatore ha agito per il corrispondente valore, reputato congruo nei confronti della società affittuaria. Si sottolinea poi I che - la transazione effettuata con la curatela dalla società, è stata interamente onorata in assenza di danno per la massa; - i crediti vantati dai dipendenti della fallita in nulla inciderebbero sulla sussistenza della condotta di distrazione, trattandosi di lavoratori ancora alle dipendenze della neo costituita Service, che si sarebbe accollato il debito relativo alle ultime retribuzioni; - il contratto di affitto durato sino al 2013, pur nell'assenza del pagamento dei canoni, è stato poi onorato dalla Service, subentrata, in favore della curatela (che ha preferito subentrare nel contratto piuttosto che pagare l'indennità ex art. 79 Legge fall.); - la cessione del magazzino alla Service è avvenuta con regolare fattura e a prezzo congruo. Gli atti di disposizione patrimoniale, quindi, nella specie non sarebbero sforniti di seria contropartita, tenuto conto peraltro, che l'affitto è avvenuto proprio per preservare i valori aziendali della fallita, onde poter lucrare un valore maggiore, quello relativo all'avviamento, che sarebbe andato perso se si fosse attesa la cessazione della Office per il fallimento. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 223 Legge fall. per carenza della qualifica soggettiva quanto meno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La condotta come contestata, prende le mosse dal 11 aprile 2011, data della cessione del magazzino e dell'affitto di azienda, quindi quando era stato nominato liquidatore Mariani, unico soggetto che ricopriva la carica formale. I due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, a quella data, meri soci, estranei, dunque, rispetto alla condotta distrattiva. 2.4. Con il quarto motivo si chiede la derubricazione della bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice, con assoluzione per particolare tenuità del fatto. Si tratta, al più, di operazioni imprudenti che non integrano la bancarotta fraudolenta ma, al più quella semplice di cui all'art. 216, n. 2 Legge fall. con conseguente assoluzione per particolare tenuità del fatto, considerato che tutte le questioni patrimoniali sono state definite con la curatela. Si chiede, quindi il minimo della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutando anche l'eventuale prescrizione medio tempore maturata. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, comunicate alla controparte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 11 giugno 2021, memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale e ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati o, comunque, in quanto relativi a censure non consentite in sede di legittimità. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto all'elemento soggettivo del reato, si osserva che secondo i principi dettati da questa Corte di legittimità, per il delitto di bancarotta per distrazione, è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763). I giudici di merito, nella specie, accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità dei fatti distrattivi, hanno evidenziato l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", l'avvenuta cessione dell'azienda e del magazzino a canone, seppure congruo, ma non corrisposto, le cointeressenze della società destinataria della cessione, costituita da compagine corrispondente a quella della fallita, comunque avente lo stesso oggetto, sede e dipendenti coincidenti, l'accertamento in capo agli agenti della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa, vista anche la concentrazione delle operazioni in epoca prossima al fallimento ed in favore di altro ente con medesimi soci, amministrato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Va, poi, rilevato che è principio di diritto pacificamente fissato da questa Corte regolatrice (ex multis: Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263243; Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658) cui il Collegio intende dare continuità, quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, il recupero del bene distratto non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale — perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore — viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res, con azioni più o meno agevoli da parte della curatela fallimentare, rappresenta solo un posterius, equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto. Si rileva, infatti, che il legislatore ha inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, trattandosi di reato di pericolo, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori. Quanto, infine, alla difficile situazione di mercato e alla finalità, indicata come avuta di mira dai ricorrenti, per giustificare le operazioni espletate (preservare il valore aziendale, ivi compreso l'avviamento della fallita, onde trasmetterlo alla neo costituita società, in cambio di corrispettivo) queste sono circostanze che non incidono sul perfezionamento del reato di pericolo contestato, in considerazione peraltro dell'accertato mancato pagamento di quanto pattuito per l'affitto di azienda (essendo stato corrisposta per la locazione solo la prima mensilità) e per la cessione delle merci. 1.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Completa e non manifestamente illogica è la motivazione della Corte territoriale, in ordine alla ritenuta distrazione di beni e della stessa azienda. L'ente era senz'altro titolare di un magazzino del valore indicato nel contratto di cessione, beni mai pagati dalla Office&Service, quindi dagli stessi imputati, stante la coincidenza delle compagini. Si tratta di motivazione immune da censure e perfettamente congrua rispetto al motivo di appello, nonché in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7/03/2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15/!2/2004, Sabino, Rv. 231411). A fronte di tale motivazione, il ricorso è del tutto generico e si limita ad affermare la congruità del prezzo di cessione e del corrispettivo, indicato nel contratto per i beni aziendali, nonché l'avvenuta cessione di questi con fattura. Tale parte del ricorso non si confronta, puntualmente, con la motivazione della Corte territoriale nel suo complesso che, invece, afferma che secondo quanto accertato dalla curatela, i beni non era mai stati pagati dalla cessionaria, nonostante la loro valutazione, in contratto per euro 42.616,98. Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, invece, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 1.2.. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il concorso di persone nel reato si giustifica, secondo la motivazione congrua e non manifestamente illogica della Corte territoriale, sulla base dell'assoluta identità di soggetti tra la affittuaria e conduttrice dell'azienda, indicando i tre ricorrenti come amministratori della fallita anche attraverso la [OSCURATO:SOCIETA]. costituita ad hoc, con amministratore di diritto lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Né la condotta contestata si concentra in un momento, quello corrispondente alla cessione del magazzino e dell'affitto di azienda, quindi quando era stato nominato liquidatore Mariani. Integra, invero, la condotta distrattiva anche la contestuale deliberazione dello scioglimento della società poi dichiarata fallita, per riduzione del capitale, nonché la successiva costituzione dell'ente cessionario, indicato dalla pronuncia impugnata, come unico soggetto rispetto alla fallita, pur se formalmente distinto dalla cessionaria.1.3.Per tutto quanto esposto in relazione ai primi tre motivi di ricorso, va evidentemente escluso che possa configurarsi, nella specie, la diversa fattispecie di bancarotta semplice e la particolare tenuità del fatto. Si tratta, invero, di fattispecie del tutto diversa da quella che ricorre nel caso al vaglio. In tema di bancarotta semplice, infatti, le operazioni realizzate con imprudenza, costitutive della fattispecie incriminatrice sono costantemente indicate in quelle il cui successo dipende, in tutto o in parte, dall'alea o da scelte avventate dell'imprenditore, tali da rendere palese che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo. In ogni caso è pacifico che si debba trattare di comportamenti realizzati dall'agente nell'interesse dell'impresa e che, dunque, dal punto di visto oggettivo, debbano presentare un minimo carattere di coerenza e razionalità, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, non rinvenibile nel caso di specie. Per l'aspetto soggettivo, poi, l'agente non deve perseguire l'interesse proprio o di terzi estranei all'impresa, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali, ma deve prefigurarsi un obiettivo vantaggioso per l'impresa (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218 - 01 Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Garattoni, Rv. 231394; Sez. 5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv. 225937; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/08, Vichi, Rv.212608; Sez. 5, n. 38835 del 23/10/2002, Galluccio, Rv.225398). 1.3.1.L'ulteriore richiesta, di irrogazione del minimo della pena e della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non può essere avanzata in sede di legittimità, implicando valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudice di merito. 1.3.2.Infine, non risulta intervenuta la prescrizione del reato contestato, tenuto conto della data della sentenza dichiarativa di fallimento (17 giugno 2011), della pena edittale massima prevista per il reato per il quale si procede, valutata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., ai fini di individuare il termine massimo (di anni dodici e mesi sei) indicato nel 17 dicembre 2023, al netto di eventuali cause di sospensione del corso della prescrizione. 2. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna, di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento