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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 38884/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/01/2023 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pescara, in veste di giudice di prevenzione, ha rigettato l'istanza proposta dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]- lacqua e [OSCURATO:PERSONA] di revoca della confisca del bene immobile sito in Pescara, alla via Aterno n. 208, cointestato agli istanti, disposta con decreto del Tribunale in sede del 12/5/2011, nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 8/2011, e confermato con provvedimento della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], esecutivo il 12/7/2013.

Il decreto qui impugnato ha illustrato che la confisca accedeva alla misura di prevenzione personale applicata a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta portatrice di pericolosità sociale ai sensi della classificazione di cui all'art. 1, nn. 2 e 3 della Legge n. 1423 del 1956, attuale art. 1, lett. b) D. Lgs. n. 159 del 2011, dunque non era coinvolta dalla declaratoria di incostituzionalità pronunciata con sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, che aveva invece riguardato la classi- ficazione di cui alla lett. a) dell'art. 1 D. Lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso detta ordinanza gli istanti hanno proposto ricorso per cassa- zione per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata revocata la confisca del bene in questione, nonostante fosse stata disposta nella vigenza di una normativa dichiarata incompatibile con i principi costituzionali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 24/1/2019.

2.1. Con nota difensiva corredata da produzione documentale, inviata digitalmente il 7/9/2023, la difesa dei ricorrenti ha ribadito le ragioni del ricorso e chiesto l'annullamento dell'impugnato decreto con immediata restituzione del bene confiscato agli aventi diritto.

3. Osserva questa Corte che il ricorso in oggetto deve essere riqualificato in appello.

Invero, a tenore della disciplina transitoria contenuta nell'art. 117, primo comma, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 «Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.».

Nel caso di specie, non soltanto la proposta, ma l'intera prima fase del procedimento si era svolta nella vigenza della disciplina di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Pertanto, come afferma la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «Il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 alla competenza della corte di appello, non si applica con riferimento ai provvedi- menti adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) per i quali la competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423» (Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257116; Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, Confl. comp. in proc.

Apicella e altro, Rv. 257479; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc.

Pipitone, Rv. 258599).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere preventiva- mente seguita la fase di appello avverso il decreto reiettivo della revoca emesso dal Tribunale di Pescara, in tali termini dovendosi riqualificare l'impugnazione proposta dinanzi a questa Corte.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila.

Così deciso il 13 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/01/2023 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pescara, in veste di giudice di prevenzione, ha rigettato l'istanza proposta dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]- lacqua e [OSCURATO:PERSONA] di revoca della confisca del bene immobile sito in Pescara, alla via Aterno n. 208, cointestato agli istanti, disposta con decreto del Tribunale in sede del 12/5/2011, nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 8/2011, e confermato con provvedimento della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], esecutivo il 12/7/2013. Il decreto qui impugnato ha illustrato che la confisca accedeva alla misura di prevenzione personale applicata a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta portatrice di pericolosità sociale ai sensi della classificazione di cui all'art. 1, nn. 2 e 3 della Legge n. 1423 del 1956, attuale art. 1, lett. b) D. Lgs. n. 159 del 2011, dunque non era coinvolta dalla declaratoria di incostituzionalità pronunciata con sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, che aveva invece riguardato la classi- ficazione di cui alla lett. a) dell'art. 1 D. Lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso detta ordinanza gli istanti hanno proposto ricorso per cassa- zione per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata revocata la confisca del bene in questione, nonostante fosse stata disposta nella vigenza di una normativa dichiarata incompatibile con i principi costituzionali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 24/1/2019. 2.1. Con nota difensiva corredata da produzione documentale, inviata digitalmente il 7/9/2023, la difesa dei ricorrenti ha ribadito le ragioni del ricorso e chiesto l'annullamento dell'impugnato decreto con immediata restituzione del bene confiscato agli aventi diritto. 3. Osserva questa Corte che il ricorso in oggetto deve essere riqualificato in appello. Invero, a tenore della disciplina transitoria contenuta nell'art. 117, primo comma, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 «Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.». Nel caso di specie, non soltanto la proposta, ma l'intera prima fase del procedimento si era svolta nella vigenza della disciplina di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Pertanto, come afferma la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «Il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 alla competenza della corte di appello, non si applica con riferimento ai provvedi- menti adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) per i quali la competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423» (Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257116; Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, Confl. comp. in proc. Apicella e altro, Rv. 257479; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc. Pipitone, Rv. 258599). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere preventiva- mente seguita la fase di appello avverso il decreto reiettivo della revoca emesso dal Tribunale di Pescara, in tali termini dovendosi riqualificare l'impugnazione proposta dinanzi a questa Corte. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso il 13 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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