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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14487/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Matera [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.i.p. presso il Tribunale di Matera, ha accolto richiesta di patteggiamento concordata dalle parti, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337, 81, 583-quater cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA]. tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso assumendo, con unico motivo, che il G.i.p. ha omesso, nella sentenza di patteggiamento pronunciata, di disporre la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, oggetto dell'accordo tra le parti, integrando così un difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

L'accordo sottoposto alla valutazione del G.i.p. prevedeva infatti anche la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, sostituzione di cui non è fatta menzione né nel dispositivo né nella parte motiva della sentenza impugnata.

3. Con memoria scritta, successivamente depositata, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Dall'esame della documentazione prodotta, emerge che la proposta di patteggiannento avanzata conteneva anche la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, corredata di parere favorevole del p.m., richiesta sulla quale non vi è stata pronuncia da parte del giudice, che ha accolto la richiesta di patteggiamento senza pronunciarsi sulla sostituzione della pena.

L'omessa pronuncia non può ascriversi a mera svista o a un'ipotesi di errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p., poiché spetta sempre al giudice il compito di controllare l'ammissibilità della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, rigettandola qualora non la ritenga idonea a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e utile alla rieducazione del condannato.

Analogamente è stato, ad esempio, affermato che la sentenza di applicazione della pena, che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (Sez. 4, Sentenza n. 5357 del 04/02/2020 Rv. 278444 - 01).

3. Da tali considerazioni discende, in accoglimento del motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al G.i.p. presso il Tribunale di Matera, che valuterà se accogliere la richiesta di patteggiamento, comprensiva della sostituzione, ovvero, se respingerla, laddove ravvisasse ragioni ostative alla sostituzione della pena detentiva. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Matera [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.i.p. presso il Tribunale di Matera, ha accolto richiesta di patteggiamento concordata dalle parti, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337, 81, 583-quater cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA]. tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso assumendo, con unico motivo, che il G.i.p. ha omesso, nella sentenza di patteggiamento pronunciata, di disporre la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, oggetto dell'accordo tra le parti, integrando così un difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. L'accordo sottoposto alla valutazione del G.i.p. prevedeva infatti anche la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, sostituzione di cui non è fatta menzione né nel dispositivo né nella parte motiva della sentenza impugnata. 3. Con memoria scritta, successivamente depositata, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Dall'esame della documentazione prodotta, emerge che la proposta di patteggiannento avanzata conteneva anche la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, corredata di parere favorevole del p.m., richiesta sulla quale non vi è stata pronuncia da parte del giudice, che ha accolto la richiesta di patteggiamento senza pronunciarsi sulla sostituzione della pena. L'omessa pronuncia non può ascriversi a mera svista o a un'ipotesi di errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p., poiché spetta sempre al giudice il compito di controllare l'ammissibilità della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, rigettandola qualora non la ritenga idonea a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e utile alla rieducazione del condannato. Analogamente è stato, ad esempio, affermato che la sentenza di applicazione della pena, che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (Sez. 4, Sentenza n. 5357 del 04/02/2020 Rv. 278444 - 01). 3. Da tali considerazioni discende, in accoglimento del motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al G.i.p. presso il Tribunale di Matera, che valuterà se accogliere la richiesta di patteggiamento, comprensiva della sostituzione, ovvero, se respingerla, laddove ravvisasse ragioni ostative alla sostituzione della pena detentiva. 2 P.Q.M
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