CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18617/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1570/2021depositata il 30/11/2021.Numero registro generale 14315/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 18617/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Mantova,[OSCURATO:PERSONA] agì nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] del NordestSocietà Cooperativa, per chiedere la condanna al rimborso dei costi edelle spese sostenute e da sostenere per ripristinare l’areatemporaneamente concessa al Consorzio per svolgere interventi diconsolidamento e di bonifica.La ricorrente espose di aver concluso, in data 24.9.2009, un verbaledi accordo con cui aveva autorizzato il Consorzio a demolire larecinzione di sua proprietà per poter accedere allo scavo con l’obbligodi ripristino dello stato dei luoghi; poiché il Consorzio non avevacompletato le opere ed aveva arrecato dei danni, era stata svoltaun’ATP a fini conciliativi, ex art. 696-bis c.p.c., innanzi al [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare la natura, la causa e l’entità dei danniderivati a seguito delle opere di scavo e di quantificare gli importi dispesa necessari a ripristinare lo stato dei luoghi, nonché adeterminare l’indennizzo derivante dal mancato utilizzo dellaproprietà dalla data di demolizione del muro di confine. La relazionedel CTU ritenne provate e congrue le spese documentate dallaricorrente ed elencò i molteplici interventi necessari all’esecuzione deilavori ed al ripristino dello stato dei luoghi, specificando che ilmancato adempimento entro tempistiche ragionevoli avevadeterminato alterazioni irreversibili. Il CTU quantificò i costi diesecuzione in Euro 60.728,00, le spese tecniche ed amministrativenecessarie per la costruzione del muro in cemento armato in Euro8.500,00 e l’indennizzo in Euro 9.000,00 per il mancato godimentoNumero registro generale 14315/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 18617/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’area, per i problemi connessi alla mancata recinzione, per i disagiacustici causati dall’uso continuo di pompe in pressione giorno e nottee per il danneggiamento del pozzo di irrigazioneIl Tribunale di Mantova, nella contumacia del Consorzio, accolse ladomanda attorea e, sulla base dell’ATP, condannò il Consorzio alpagamento di Euro 69.228,00 per i costi di ripristino dell’area e diEuro 9.000 per il mancato godimento dell’area, a causa dei problemiconnessi alla mancata recinzione dell’area oggetto dei lavori, per idisagi acustici causati dall’uso continuo di pompe in pressione giornoe notte e per il danneggiamento del pozzo di irrigazione.La Corte di appello di Brescia, adita dal Consorzio, con sentenza del30.11.2021, dichiarò la nullità dell’ordinanza del Tribunale, nonessendo stato rispettato il termine minimo a comparire di 30 giornitra la data di notifica al convenuto del ricorso e del decreto difissazione dell’udienza e la data fissata per la sua costituzione ex art.702-bis, comma 3, c.p.c.; trattandosi di nullità che non comportavala rimessione della causa al primo grado - essendo stata sanata dallaproposizione dell’appello da parte del Consorzio contumace -,condannò il Consorzio al pagamento della somma di € 69.228,00 peri costi di ripristino dell’area e di euro 9.000 per il mancato godimentodell’area.La Corte di merito osservò che l’accordo statuiva che il Consorzio eratenuto al ripristino dello stato originale dei luoghi e che la CTU avevatenuto conto dei danni derivanti dal protrarsi dei lavori per molti anni,ben oltre i trenta giorni indicati nell’accordo. La Corte distrettualeritenne, inoltre, che l’offerta di adempimento formulata dal Consorzioin corso di causa, rifiutata dalla ricorrente, era incompleta e,pertanto, inidonea a costituire in mora la creditrice.Numero registro generale 14315/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 18617/2026Data pubblicazione 08/06/20262.Avverso tale sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] del Nordest SocietàCooperativa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinquemotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt.1372, 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per errata interpretazione del contratto da parte della Corted’appello, in contrasto con la comune intenzione delle parti (art. 1362c.c.), con il senso complessivo del contratto (art. 1363 c.c.) e con ilcanone della buona fede (art. 1666 c.c.).Il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia erroneamente condannatoil Consorzio a pagare il costo delle opere di ripristino diverse da quelleoggetto dell’accordo in violazione della comune intenzione delle parti,che avrebbero voluto il ripristino dello stato originario dei luoghi; alcontrario, le opere realizzate sarebbero difformi sia per le accresciutedimensioni del muro, sia per la tipologia della recinzione, al di fuoridell’oggetto dell’accordo.1.1.Il motivo è, in parte inammissibile, in parte infondato.La Corte d’appello ha esaminato il contenuto dell’accordo, ha presointerventi riparatori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA]; ha, quindiindividuato gli interventi necessari per ultimare i lavori e ripristinarelo stato dei luoghi, quantificandone i costi.Circa il rilievo che le opere indicate dal CTU non trovasserogiustificazione nell’accordo scritto, vale l’accertamento in fatto dellaCorte d’appello sulla circostanza che il CTU ha tenuto conto delNumero registro generale 14315/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 18617/2026Data pubblicazione 08/06/2026contenuto dell’accordo, al fine di individuare le opere necessarie peril ripristino dello stato dei luoghi.La Corte distrettuale ha rilevato che l’accordo prevedeva che fosse acarico del Consorzio “ogni onere …per il completo ripristino dello statooriginale dei luoghi derivante dalle operazioni sopra indicate”,concludendo nel senso che le opere in esso menzionate costituivanoun’indicazione non esaustiva, sicché il Consorzio non poteva sottrarsiall’onere di sostenere spese per la completa riduzione in pristino.L’interpretazione della Corte d’appello è plausibile, né il ricorrente –che non ha nemmeno riprodotto il contenuto dell’accordo, inadempimento all’obbligo di specificità - ha indicato i criteriermeneutici che si assumono violati, limitandosi a proporreun’interpretazione alternativa a quella del giudice di merito laddove lagiurisprudenza granitica di questa Corte è nel senso che, per sottrarsial sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di meritoad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o lamigliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili interpretazioni;sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., n.30686/2019: Cass. n. 24539/2009).Il sindacato di legittimità non può, dunque, investire il risultatointerpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fattoriservati al giudice di merito (Cass. n.9461/2021; Cass. n.10891/2016; Cass. n. 2465/2015), né le censure vertentisull'interpretazione del negozio possono risolversi nella meracontrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accoltaNumero registro generale 14315/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 18617/2026Data pubblicazione 08/06/2026nella sentenza impugnata (Cass. n. 16987/2018; Cass. n.28319/2017).2.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità delprocedimento per violazione dell’art. 163, comma 3, nn. 4 e 5, c.p.c.,richiamato dall’art. 702-bis c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.; il ricorrente, delineata la differenza tra attività assertivaed attività asseverativa, sostiene che l’attrice abbia omesso diarticolare mezzi istruttori per provare i danni per i quali aveva chiestoil risarcimento.Il motivo è inammissibile per genericità, in quanto si risolve inaffermazioni apodittiche avulse dal caso concreto, in cui i danni sonostati accertati sulla base dell’ATP e della documentazione prodotta,che soddisfaceva, secondo l’apprezzamento della Corte di merito,l’onere di allegazione e l’onere probatorio.3.Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 1206, 1208,1217, 1220 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.; il ricorrente censura la sentenza della Corte di appello per averritenuto incompleta l’offerta di adempimento formulata in corso dicausa, dichiarando legittimo il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] per averlaerroneamente parametrata alla relazione tecnica e non all’accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante l’offerta fosse seria e completa.Il motivo è infondato.La Corte d’appello, con apprezzamento di fatto che si sottrae alsindacato di legittimità, ha ritenuto rituale il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di adempimento formulata con raccomandata del 4 luglio2017, trattandosi di offerta incompleta e, quindi, inidonea a costituirein mora il creditore in quanto non conforme alle opere indicate ed agliimporti stimati dal consulente d’ufficio.Numero registro generale 14315/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 18617/2026Data pubblicazione 08/06/20264.Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti e il viziodi motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., costituito dall’omesso esame del raffronto tecnico tral’offerta di adempimento formulata dal Consorzio ed il contenuto degliobblighi contrattuali; per svolgere tale raffronto, sarebbe statonecessaria la nomina di un ausiliario esperto in costruzioni edili.Il motivo è inammissibile.Il vizio motivazionale di cui all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c. attieneall’omesso esame di un fatto storico e non di un mezzo istruttorio odella CTU (Cass. S.U., n.8053/2014; Cass. n. 14551/2019).5.Con il quinto motivo, si deduce la violazione degli artt. 1175 e 1375c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; il ricorrentesostiene che il rifiuto dell’offerta era contrario ai doveri di correttezzae buona fede nell’esecuzione del contratto poiché l’offerta rifiutatasarebbe stata seria e completa ed idonea a soddisfare l’interesse aconseguire il ripristino dello stato dei luoghi ed i disagi subiti.Il motivo è inammissibile perché non censura la violazione di leggema sollecita una valutazione di merito sulla congruità dell’offerta cheè oggetto dell’apprezzamento del giudice di merito.6.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.7.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.8.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va datoricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 14315/2022Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 18617/2026Data pubblicazione 08/06/2026rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci