CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19727/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 20654/2024Numero sezionale 4165/2026Numero di raccolta generale 19727/2026Data pubblicazione 14/06/2026ControAPRILE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rap-presentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio, n. 3983/18/2024 depositata in data 14 giugno 2024 e noti-ficata in pari data a mezzo pec.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio veniva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], MariaRita Aprile, [OSCURATO:PERSONA] e riformata la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Frosinone n. 3/3/2019 che aveva rigettato ilricorso dei contribuenti avverso tre avvisi di accertamento relativi alperiodo di imposta 2012.2. Le riprese derivavano da verifica fiscale conclusa da p.v.c. nei con-fronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercente l’attività di commercio all’in-grosso di rottami, da cui emergevano violazioni ai fini delle II.DD. edell’IVA e l’Amministrazione, tra l’altro, imputava quali redditi da capi-tale la somma di euro 232.820, presumendone la distribuzione ai tresoci, da cui scaturivano i tre avvisi. Dai fatti derivava anche un pro-cesso penale.3. La decisione di primo grado riteneva che i soci non avessero supe-rato la presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati in capoalla società.Numero registro generale 20654/2024Numero sezionale 4165/2026Numero di raccolta generale 19727/2026Data pubblicazione 14/06/2026Tale pronuncia veniva impugnata, si legge nella sentenza di appello percinque motivi: errata valutazione degli artt. 32 e 33 d.P.R. n.600/1973,artt. 51 e 52 d.P.R. n.633/1972 in riferimento al P.V.C. della [OSCURATO:PERSONA] e alla documentazione prodotta dai ricorrenti; omessa ederrata analisi della documentazione in atti; non definitività dell’attopresupposto costituito dall’accertamento contro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;omessa valutazione della appropriazione delle somme oggetto dell’av-viso impugnato da parte di altro socio e superamento della presunzionea favore dell’Amministrazione; illegittima liquidazione delle spese legaliin favore della PA rappresentata da un funzionario.Il giudice d’appello riformava la sentenza, ritenendo, anche sulla basedelle risultanze del processo penale, che i soci fossero estranei alledecisioni relative all’amministrazione e alla gestione della società.4. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controri-corso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione daparte del giudice dell’art. 38, del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600, nonché degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt.44 e 47, del d.P.R. 22.12.1986, n. 917.2. In via preliminare, va dato atto che i controricorrenti eccepisconol’inammissibilità della censura, perché con essa l’Agenzia richiederebbeun riesame nel merito della decisione della CGT Lazio invocando unerrato richiamo alle sentenze del Tribunale di Cassino sezione penaleNumero registro generale 20654/2024Numero sezionale 4165/2026Numero di raccolta generale 19727/2026Data pubblicazione 14/06/2026depositate nel giudizio di appello, profilo scrutinabile unitamente alladisamina del mezzo di impugnazione.3. Il motivo è fondato.Va ribadito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, èlegittima l'applicazione alle società di capitali a ristretta base parteci-pativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utiliextracontabili - salva prova contraria da parte del contribuente - anchein assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della basesociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci,la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza diutili extrabilancio (Cass. n. 24572 del 18/11/2014). Infatti, la presun-zione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone incontrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto ilfatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertatiinduttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezzadell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reci-proco controllo dei soci nella gestione sociale (v. Cass. n. 15824 del2016; conforme, Cass. n. 27778 del 2017). La presunzione opera conriferimento allo stesso esercizio in cui gli utili sono stati realizzati (v.Cass. n. 25468 del 2015).Infatti, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa la presun-zione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragionedella sola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilità per i socidi fornire la prova contraria, mediante la dimostrazione della destina-zione non personale degli utili ovvero della propria assoluta estraneitàalla vita e alla gestione della società (v. Cass. n.24907 del 2025 e giu-risprudenza ivi citata). Inoltre, non rileva a tal fine la circostanza che icorrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale deiNumero registro generale 20654/2024Numero sezionale 4165/2026Numero di raccolta generale 19727/2026Data pubblicazione 14/06/2026soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili nonregistrati nella contabilità.4. Ciò premesso, il Collegio non ignora che esistono due orientamentiin seno alla Sezione della Corte in riferimento alle conseguenzedell’estraneità alla gestione. Una prima interpretazione (v. Cass.n.26473 del 2024, conforme a Cass. n.18042 del 2018) afferma che lapresunzione può essere superata dalla dimostrazione, a carico del so-cio, anche solo della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vitasocietaria, che non appare in contrasto con la ragione dell'operativitàdella presunzione, basata su una massima di comune esperienza perla quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado dicompartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciprococontrollo tra gli stessi. A questa impostazione consegue che, assoltodetto onere probatorio da parte del socio, la suddetta massima di espe-rienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenerelegittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in fa-vore di tutti i soci.5. Secondo un diverso orientamento (cfr. Cass. n.21558 del 2024), intema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione di cuiall'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima lapresunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancioprodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conse-guente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Que-sti non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione econduzione societaria, ma deve dimostrare - eventualmente anche ri-correndo alla prova presuntiva - che i maggiori ricavi non sono statieffettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha di-stribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne èappropriato altro soggetto. Secondo tale interpretazione, dunque, nonNumero registro generale 20654/2024Numero sezionale 4165/2026Numero di raccolta generale 19727/2026Data pubblicazione 14/06/2026è sufficiente che il socio si limiti a dimostrare la propria estraneità allagestione sociale (v., tra le altre, anche Cass. n. 23247 del 2018; Cass.n. 17461 del 2017; Cass. n. 26873 del 2016), atteso che siffatta age-volazione probatoria collide con le ragioni che legittimano la presun-zione posta dalla ristretta base sociale e ne svuoterebbe il contenuto.6. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire a questo secondo orientamento inter-pretativo, in quanto la gestione esclusiva non necessariamente coin-cide sempre con l’attribuzione esclusiva dei ricavi al gestore e perchéin capo ai pochissimi soci resta un preciso obbligo di vigilanza sullagestione. Tali forti elementi logici non sono stati superati da Cass.n.26473 del 2024, che reitera l’orientamento da ultimo avallato daCass. n.18764 del 2024.6.1. È in particolare persuasivo l’argomento, già evidenziato da Cass.n.21558 del 2024 cit., secondo cui il socio di una società a ristrettabase sociale, proprio per le caratteristiche della ridottissima compagineassociativa, è naturalmente a conoscenza delle vicende societarie, allequali ha comunque legittimo accesso anche laddove non partecipi allaeffettiva amministrazione della società o ne sia stato estromesso. Nederiva che, qualora egli assuma di non avere partecipato alla distribu-zione degli utili extrabilancio, non è idonea la mera protesta della pro-pria estraneità alla conduzione della società, ed è necessaria la dimo-strazione da parte sua della mancata percezione di quegli utili. In altritermini, deve indicare chi li ha percepiti, ad es. chi si è occupato in viaesclusiva della gestione, ovvero come sono stati utilizzati, ad. es. rein-vestiti nell’azienda.6.2. Né può ragionevolmente sostenersi che il socio estraneo alla ge-stione sociale non sia in grado di fornire tale prova, per il raggiungi-mento della quale, peraltro, possono essere utilizzate anche le presun-Numero registro generale 20654/2024Numero sezionale 4165/2026Numero di raccolta generale 19727/2026Data pubblicazione 14/06/2026zioni, secondo le regole generali. Infatti, l’estraneità del socio alla ge-stione opera sul piano fattuale e non gli preclude certo l’esercizio deipoteri di informazione posti dalla legge a sua tutela. Egli ha perciò ilpotere-dovere di esercitare il controllo sulla gestione, e paradigmaticoè proprio il caso in esame in cui i soci sono appena quattro, tre deiquali non possono logicamente limitarsi a sostenere di non sapere nulladegli utili societari.6.3. Il fatto, quindi, che nella fattispecie il quarto socio, sig. [OSCURATO:PERSONA],abbia gestito l’intera società provvedendo ai pagamenti e agli incassi,nella qualità di procuratore institorio, non è in sé decisivo per le ragionisopra esposte in diritto, in assenza di dimostrazione che costui si èappropriato degli utili o che questi sono stati altrimenti utilizzati e nondistribuiti tra i soci.7. La seconda circostanza (reimpiego) non è neppure allegata, mentrela prima circostanza (distrazione) non è dimostrata, a differenza diquanto ritiene il giudice, il quale fa affidamento erroneamente sugliesiti del giudizio penale vertente però su diverso periodo di imposta. Èvero che i tre soci odierni controricorrenti hanno, nel 2015, prima dellaverifica fiscale del 2016, proposto querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perl’appropriazione di somme societarie, ma l’Agenzia ha specificamentecontestato che nelle due sentenze del Tribunale di Cassino(nn.1911/2023 e 1909/2023) non vi è riferimento all’estraneità dei tremenzionati soci dalla gestione dell’attività d’impresa per l’anno d’impo-sta 2012. Inoltre, con riferimento alla sentenza resa sulla querela del2015 proposta contro [OSCURATO:PERSONA] dagli altri tre soci, ha anche riprodotto icapi di imputazione su cui è intervenuta la sentenza, e i fatti sono re-lativi al 2013 ossia vertono su annualità diversa da quella per cui ècausa.Numero registro generale 20654/2024Numero sezionale 4165/2026Numero di raccolta generale 19727/2026Data pubblicazione 14/06/20267.1. In conclusione, l’eccezione di inammissibilità è disattesa, in quantola ricorrente ha con successo dimostrato l’esistenza di un profilo di er-ronea sussunzione della fattispecie concreta nelle pertinenti norme didiritto oggetto del primo motivo.Per l’effetto, alla luce di quanto precede il fatto e il compendio proba-torio verranno riesaminati dal giudice del merito alla luce del principiodi diritto sopra richiamato.8. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce anche la violazione o falsaapplicazione dell’art. 22 del d.lgs. 546 del 1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per “assenza degli atti impugnatinel fascicolo informatico”.9. Il motivo è infondato. Ferma restando l’irrilevanza della parziale ri-produzione informatica dell’originale cartaceo tempestivamente pro-dotto in primo grado e il sommario del ricorso introduttivo del 9.5.2018menziona l’”atto impugnato”, va reiterato che nel processo tributarionon è prevista alcuna sanzione, a norma del d.lgs. n. 546 del 1992,art. 22, comma 4, in conseguenza dell’omesso deposito dell’atto impu-gnato, con la relativa notificazione (tra le tante, Cass. n. 25107 del2020, Cass. n.27257 del 2025). E ciò nonostante che il contribuentesia pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardi-vità del ricorso, essendo dalla notifica dell’atto ricavabile la prova dellatempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto.10. Il ricorso è in ultima analisi accolto e la sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per ilregolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 20654/2024Numero sezionale 4165/2026Numero di raccolta generale 19727/2026Data pubblicazione 14/06/2026accoglie primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame del pro-filo e per il regolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026Il PresidenteLucio Luciotti