CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 dicembre 2019
Cassazione n. 37338/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6094-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza n. 23817/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 6094/2020 Numero sezionale 9988/2021 Numero di raccolta generale 37338/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, n. 23817/2019, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto dal Cossu avverso la sentenza n. 29794/2018 del Giudice di Pace di Roma, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dal Cossu avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamento per totali € 2.705,75, con condanna dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese del primo grado, liquidate in € 425 di cui € 125 per spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. A seguito di provvedimento del coordinatore della sottosezione seconda della sesta sezione civile in data 27.1.2021, la parte ricorrente ha rinnovato la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato proposta di accoglimento dell’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Con esso, il ricorrente lamenta la violazione dei minimi tariffari, da parte del giudice di merito, nel governo delle spese. Il ricorso pone la questione della natura, derogabile o meno, dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2018. Detta questione è già stata affrontata dalla sottosezione seconda della sesta sezione, e rimessa alla pubblica udienza, con ordinanza F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 6094/2020 Numero sezionale 9988/2021 Numero di raccolta generale 37338/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 interlocutoria n. 28552/2021. [OSCURATO:PERSONA] ravvisa l’opportunità di rinviare pertanto il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in pubblica udienza, unitamente a quello oggetto dell’ordinanza interlocutoria di cui anzidetto. PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica, unitamente al ricorso n. 17812/2020, oggetto di ordinanza interlocutoria n. 28552/2021, depositata il 18.10.2021. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #