CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 11475/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PuN. 29847/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 24 febbraio 2026; Considerato che il primo motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), relativo alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché diretto ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano in particolare pp. 1-4 della sentenza impugnata e pp. 3-6 della sentenza di primo grado); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (pure ribadito con la memoria), concernente l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che ha adeguatamente motivato valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (si veda p. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11475- 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3776/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29847/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PuN. 29847/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 24 febbraio 2026; Considerato che il primo motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), relativo alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché diretto ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano in particolare pp. 1-4 della sentenza impugnata e pp. 3-6 della sentenza di primo grado); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (pure ribadito con la memoria), concernente l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che ha adeguatamente motivato valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (si veda p. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M