CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 49818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 30. R.G. 21555 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo che contesta l'erronea applicazione degli artt. 192, cod. proc. pen. e 648 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 1 e 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che eccepisce la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è aspecifico; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano le pagine 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dell'esimente (gravità del fatto e numerosi precedenti (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente contesta l'erronea interpretazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego del riconoscimento delle generiche, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, laddove venga irrogata, come nel caso di specie, una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).30. R.G. 21555 - 2023 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 I