CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 27648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15679-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 97103880585, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 451/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/04/2021; udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15679 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha premesso che [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, aveva dedotto che era stato assunto con contratto di lavoro full time a tempo determinato, per il periodo dal 16.10.2013 al 15.10.2016, alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], con inquadramento nel livello A1 presso la filiale di Cosenza, per lo svolgimento delle mansioni di [OSCURATO:PERSONA] e che il rapporto era proseguito oltre il termine finale, fino al 31.12.2016 e poi fino al 31 luglio 2017; instaurato il contraddittorio, il Tribunale adito aveva all’esito dichiarato che tra il ricorrente e la società si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 31 luglio 2017, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] a riammettere lo [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro e a pagare una indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione mensile globale di fatto, oltre accessori; 2.la Corte territoriale ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA]; ha innanzitutto condiviso l’accertamento del Tribunale in ordine al fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva “continuato ad espletare la stessa attività lavorativa per la quale era stato assunto a termine, ben oltre la cessazione”, sulla scorta della documentazione prodotta;all’assunto dell’appellante, secondo cui l'insussistenza della proroga si sarebbe dovuta desumere dalla circostanza che, alla scadenza del 16.10.2016, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a lavorare alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] come consulente esterno, la Corte ha replicato che, “una volta dimostrato, attraverso i menzionati documenti, che l'attività lavorativa alle dipendenze di Poste è proseguita anche oltre il 16.10.2016, lo svolgimento dell'incarico di consulente esterno - anche a volerlo ritenere provato - non può avere incidenza sulla questione della proroga, trattandosi di attività di consulenza esterna potenzialmente non incompatibile con quella da svolgere per [OSCURATO:PERSONA]”, dichiarando l'assorbimento del secondo motivo di appello, “riguardante la mancata ammissione delle istanze istruttorie volte a dimostrare che dopo il 15.10.2016 il sig. [OSCURATO:PERSONA] non era più dipendente di [OSCURATO:PERSONA], ma della società di consulenza [OSCURATO:PERSONA]”; in diritto ha considerato corretta l’applicazione operatadal primo giudice del secondo comma dell'art. 5 del d. lgs. n. 368 del 2001, argomentando che “in caso di proroga oltre un certo numero di giorni aldilà della scadenza (qui superato), il rapporto deve essere considerato a tempo indeterminato Ric. 2021 n. 15679 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- allo scaderedella proroga”, per cui “in presenza espressa della previsione della sanzione per l'ipotesi di proroga illegittima, la questione della nullità, nel suo complesso, del contratto a termine, rimane assorbita”; infine, la Corte territoriale ha anche condiviso la liquidazione dell’indennità risarcitoria di sei mensilità, “avuto riguardo ai parametri del combinato disposto degli art. 32, commi 5 e 6, della legge 183/2010 e dell'art. 8 legge 604/66”, secondo una valutazione complessiva degli stessi e ritenendo del tutto indimostrata, da parte della società, la possibilità di giovarsi del meccanismo di riduzione di cui all'art. 32, comma 6, l. 183/2010; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con 5 motivi; ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, d. lgs, n. 368/2001,criticando la Corte di merito per aver “ritenuto prorogato il contratto a termine fondando il proprio convincimento sull’erronea valutazione della documentazione, successiva alla scadenza del rapporto, prodotta del sig. [OSCURATO:PERSONA]”, considerando altresì “irrilevante il contenuto della lettera di impegno del 1.1.2016”, mentre – secondo parte ricorrente - “la documentazione prodotta da controparte, qualora correttamente esaminata”, avrebbe rivelato “l’insussistenza della proroga”; il motivo è inammissibile perché denuncia come error in iudicandoun accertamento di fatto, qual è indubbiamente la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine, proponendo una diversa valutazione del materiale istruttorio, rivalutazione chiaramente inibita a questa Corte di legittimità; 2.il secondo motivo denuncia: “ex art. 360, n. 4, c.p.c., omessa motivazione circa la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta da Poste”; si lamenta che la Corte adita non avrebbe ammesso “la società alla prova orale richiesta al fine di dimostrare che dopo il 15.10.2016 il sig. [OSCURATO:PERSONA] non era più dipendente di [OSCURATO:PERSONA] ma della società [OSCURATO:PERSONA]”; Ric. 2021 n. 15679 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- il motivo non può trovare accoglimento perché la Corte territoriale, come riportato nello storico della lite, ha motivato sul punto della mancata ammissione del mezzo istruttorio, ritenendo che “una volta dimostrato, attraverso i menzionati documenti, che l'attività lavorativa alledipendenze di Poste è proseguita anche oltre il 16.10.2016, lo svolgimento dell'incarico di consulente esterno - anche a volerlo ritenere provato -non può avere incidenza sulla questione della proroga, trattandosi di attività di consulenza esterna potenzialmente non incompatibile con quella da svolgere per [OSCURATO:PERSONA]”; trattasi di valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, al fine di valutare la rilevanza della prova testimoniale richiesta, che involge apprezzamenti discrezionalidel giudice del merito, non suscettibili di sindacato innanzi a questa Corte; 3.il terzo mezzo denuncia: “ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, d. lgs. n. 368/2001 nella nuova formulazione vigente ratione temporisa seguito della modificazione operata dalla legge 92/2012”; riassunta la disciplina applicabile, si deduce che “nel caso di specie, non ci troviamo né di fronte ad una ipotesi di proroga di contratto, né di una prosecuzione di fatto con [OSCURATO:PERSONA] in quanto il ricorrente, dopo la scadenza del contratto che ribadiamo essere cessato il 15.10.2016, ha prestato attività lavorativa tramite un contratto di collaborazione, alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA]”; la censura è inammissibile perché deduce un error in iudicandoma sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata concordemente in primo ed in secondo grado dai giudici del merito; come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla Ric. 2021 n. 15679 sez. ML -ud. 13-04-2022 -5- sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; 4.col quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d. lgs. n. 368/2001, in quanto la Corte di Appello avrebbe “disatteso la deduzione della Società secondo cui, stante il silenzio del decreto legislativo sul punto, l’illegittima apposizione del termine non ha come conseguenza la conversione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato”; la doglianza è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con il decisum, atteso che la Corte territoriale non ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto, ritenendo la questione assorbita, bensì ha applicato il secondo comma dell'art. 5 del d. lgs. n. 368 del 2001, in base al quale “Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini”, argomentando che “in caso di proroga oltre un certo numero di giorni aldilà della scadenza (qui superato), il rapporto deve essere considerato a tempo indeterminato allo scadere della proroga” e tale assunto non risulta efficacemente censurato; 5.il quinto motivo lamenta la violazione dell’art. 32, l. n. 183/2010, sostenendo che “la Corte di Appello di Catanzaro avrebbe dovuto, in riforma della sentenza di primo grado, condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della indennità nella misura di 2,5 mensilità di retribuzione globale di fatto”, anche perché, “come risulta dalla produzione in atti, [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto accordi sindacali che prevedono una graduatoria tra i lavoratori assunti a termine dalla quale attingere in caso di assunzioni a tempo indeterminato”; il motivo non è accoglibile; per risalente principio di questa Corte, infatti, “in tema di contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 -che richiama i criteri indicati dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 -spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o Ric. 2021 n. 15679 sez. ML -ud. 13-04-2022 -6- contraddittoria” (per tutte: Cass. n. 7458, n. 6122 e n. 1320 del 2014), vizi motivazionali che il Collegio nella specie non riscontra, avendo la Corte territoriale ritenuto anche indimostrata l’applicabilità della riduzione prevista dal comma 6 dell’art. 32 l. n. 183 del 2010, con un accertamento di fatto non censurabile in questa sede; 6. conclusivamente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore