CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 luglio 1977
Cassazione n. 25964/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il decreto del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 12/02/2026, con cui veniva respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), emesso nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia il 16/07/2024; Letto il ricorso e la successiva memoria con motivi nuovi depositata in data 06/05/2026, con la quale si specificano i motivi di censura; Premesso che «in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805); sicché, a fronte di un'adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nella cosca e sull'assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque a comportamenti inequivocamente sintomatici di recupero dei valori di legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti ulteriori per ritenere legittimo l'intervento conformativo del regime di detenzione, volto a scongiurare il rischio che, attivati contatti all'esterno, la condotta associativa possa riprendere o proseguire; [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha valutato correttamente il compendio informativo posto a fondamento del decreto emesso dal Ministro della Giustizia, con cui si è confrontato con una motivazione adeguata e correttamente applicativa dell'art. 41-bis ord. pen., soffermandosi diffusamente sulla posizione associativa di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della cosca Catarisano di Roccelletta di Borgia, collegata con le locali di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della quale il ricorrente era un esponente apicale con ruoli in cui ha esercitato carisma criminale e fatto conseguire floridi vantaggi illeciti al sodalizio; ha richiamato il suo protagonismo nella gestione delle estorsioni quale referente nel territorio e nella negoziazione degli accordi illeciti con le altre cosche della zona, partecipa 2riunioni con i vertici dell'organizzazione fino al 2016; ha evidenziato gli stretti legami familiari con altri esponenti di spicco del gruppo 'ndranghetista (suo padre Pietro e suo fratello Bruno), attivi per la cosca fino al loro arresto il 19/02/2024; che non può ravvisarsi alcuna carenza assoluta di motivazione sulla circostanza dedotta dalla difesa con riguardo all'impiego lavorativo svolto dal detenuto anche dopo l'applicazione del regime speciale con un incarico mantenuto in capo a lui dall'amministrazione penitenziaria che contrasterebbe con le valutazioni di pericolosità che sorreggono l'applicazione dell'art. 41-bis ord. pen.; il Tribunale di sorveglianza ne ha infatti tenuto conto e non era suo compito valutare la compatibilità in concreto tra il regime differenziato e le attività intramurarie consentite, mentre ha rilevato che i pur significativi segnali positivi, manifestati dal ricorrente, non si erano mai accompagnati ad una decisa e tracciabile presa di distanza dal sodalizio di origine, con il quale, stante l'assoluto rilievo da lui in esso rivestito fino in epoca recente, la mancanza di comportamenti di chiara rescissione degli intensi legami con la cosca, la perdurante operatività di essa e la presenza attuale nella sua compagine di soggetti a lui legati da rapporti familiari, rendevano legittimo il provvedimento di cui all'art. 41-bis ord. pen.; che alla luce di queste valutazioni non si può parimenti affermare che non siano state apprezzate, nei limiti in cui rilevino, la circostanza della concessione recedente del beneficio della liberazione anticipata e la relazione di sintesi più recente, in cui l'equipe penitenziaria traccia i primi esiti positivi del trattamento restrittivo in corso; che nemmeno può considerarsi sussistente una motivazione apparente nella mancata considerazione del fatto che erano trascorsi otto anni dagli ultimi fatti illeciti accertati con sentenza o nell'omessa valutazione dell'esito assolutorio del recente giudizio a suo carico per l'omicidio Falcone-Iannoccari, visto che ai fini della verifica della legittimità del provvedimento di che trattasi è sufficiente «accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01); che non è, per altro verso, possibile dubitare della persistente operatività della consorteria 'ndranghetistica catanzarese in un'articolazione della quale il ricorrente aveva militato nel corso degli anni, divenendone uno degli elementi di 3risultava attestata dalle note informative richiamate nel provvedimento impugnato, in cui si dava atto delle numerose operazioni di polizia eseguite in tale ambito associativo e del fatto che diversi sodali del ricorrente, nel corso degli anni, erano stati arrestati. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M