Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1101/2021
ECLI:EU:C:2021:892
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0197
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
28 ottobre 2021 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci tariffarie 15219091 e 15219099 – Interpretazione delle note esplicative relative alla sottovoce 15219099 – Cere di api fuse e solidificate di nuovo prima della loro importazione»
Nelle cause riunite C‑197/20 e C‑216/20,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisioni del 14 aprile 2020, pervenute in cancelleria il 7 maggio 2020, nei procedimenti
KAHL GmbH & Co. KG
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑197/20),
e
C. E. [OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑216/20),
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Nona Sezione, S. Rodin e N. Piçarra (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la KAHL GmbH & Co. KG, da T. Peterka, Rechtsanwalt;
–
per la C. E. [OSCURATO:PERSONA] GmbH, da M. Hackert, Rechtsanwalt;
–
per la Commissione europea, da L. Mantl e M. Salyková, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione delle sottovoci 15219091 e 15219099 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU 1987, L 256, pag. 1
), nelle versioni risultanti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (
GU 2014, L 312, pag. 1
), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015 (
GU 2015, L 285, pag. 1
).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono, da un lato, la KAHL GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «KAHL») all’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altro, la C. E. [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») all’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in merito alla classificazione doganale delle cere di api fuse e solidificate, importate da tali società in [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
Diritto internazionale
3
Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (
GU 1987, L 198, pag. 1
).
4
Le note esplicative del SA, elaborate in seno all’OMD, conformemente alle disposizioni di tale convenzione, nella loro versione applicabile ai fatti del procedimento principale, contengono le seguenti indicazioni relative alle «Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate», rientranti nella sottovoce 152190 del SA:
«La cera d’api è la sostanza di cui sono formate le cellule esagonali costituenti i favi degli alveari. Essa può presentarsi come cera vergine o cera gialla a struttura granulosa, di colore giallo chiaro, arancione e qualche volta bruno e di odore particolarmente gradevole, oppure come cera imbianchita (all’aria o con trattamenti chimici), di colore bianco o appena giallastro e quasi inodore.
È utilizzata soprattutto per la fabbricazione di ceri, tele e carte cerate, mastici, lucidi o encaustici.
(...)
Le cere di api e di altri insetti possono essere presentate sia allo stato greggio, anche sotto forma di favi, sia fuse, pressate o raffinate, anche imbianchite o colorate».
Diritto dell’Unione
NC
5
Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (
GU 2000, L 28, pag. 16
), la NC, istituita dalla Commissione europea, disciplina la classificazione tariffaria delle merci importate nell’Unione europea. Essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a detta nomenclatura.
6
Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, sezione A, della stessa, dispongono quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(...)
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
7
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000, la Commissione adotta, ogni anno, un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1
o
gennaio dell’anno successivo.
8
Sulla base di tale disposizione sono stati adottati i regolamenti di esecuzione n. 1101/2014 e n. 2015/1754. Entrambi regolamenti hanno modificato la NC con decorrenza, rispettivamente, dal 1
o
gennaio 2015 e dal 1
o
gennaio 2016. Le disposizioni di tale nomenclatura rilevanti per i procedimenti principali hanno tuttavia mantenuto lo stesso tenore letterale.
9
La seconda parte della NC, quale risulta da ciascuno di tali regolamenti di esecuzione, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione III, intitolata «Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale».
10
Tale sezione comprende un capitolo 15, con lo stesso titolo, che comprende la voce 1521 della NC, strutturata come segue:
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1521
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
1521 10 00
- Cere vegetali
(...)
1521 90
- altro:
1521 90 10
‐ ‐ Spermaceti, anche raffinati o colorati
(...)
‐ ‐ Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate
1521 90 91
‐ ‐ ‐ gregge
Esenzione
1521 90 99
‐ ‐ ‐ altre
2,5».
Le note esplicative della NC
11
Le note esplicative della NC sono adottate dalla Commissione, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000.
12
Quelle pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 4 marzo 2015 (
GU 2015, C 76, pag. 1
) così recitano:
«1521 90 91
gregge
Rientrano particolarmente in questa sottovoce le [cere] presentate sotto forma di favi.
1521 90 99
altre
Questa sottovoce comprende le cere fuse, pressate o raffinate, anche imbianchite o colorate».
Regolamento (UE) n. 142/2011
13
L’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (
GU 2011, L 54, pag. 1
), assoggetta la cera d’api sotto forma di favi a un divieto di importazione e di transito.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑197/20
14
L’11 dicembre 2015 la KAHL, che ha come attività l’importazione nell’Unione e la trasformazione di cere, ha chiesto all’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA] un’informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: una «ITV») riguardante la classificazione di una merce da essa designata come «cere di api, gregge», proponendo di classificarla nella sottovoce 15219091 della NC, che prevede un’esenzione dai dazi doganali.
15
Con decisione del 10 febbraio 2016, l’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA] ha rilasciato alla KAHL una ITV che classificava la merce di cui trattasi nella sottovoce 15219099 della NC, che riguarda le «altre» cere di api, alla quale corrisponde un dazio doganale del 2,5%.
16
A seguito del rigetto del suo reclamo proposto il 22 febbraio 2016 avverso tale decisione, la KAHL, il 30 agosto 2017, ha adito il giudice del rinvio con un ricorso, facendo valere, a sostegno della sua domanda di classificazione della merce di cui trattasi nella sottovoce 15219091 della NC, che la classificazione di una cera d’api in tale sottovoce non può dipendere dal grado di impurità in essa contenuto e che l’eliminazione di alcune sostanze estranee al momento dello scioglimento non ha alcuna incidenza al riguardo.
17
L’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA] mantiene la sua posizione secondo cui la merce di cui trattasi, non assumendo la forma di favi e non presentando impurità tipiche delle cere in tale forma, non rientra nella sottovoce 15219091 della NC, bensì nella sottovoce 15219099 di quest’ultima.
18
Il giudice del rinvio descrive la merce di cui trattasi come cera d’api che è stata fusa e filtrata grossolanamente nello Stato di esportazione, poi solidificata prima di essere esportata e che si compone di frammenti fusi di circa 15 x 5 centimetri (cm) e di grumi di circa 7 x 4 cm, facili da tagliare, di colore giallo miele, al profumo di cera di api, con fenditure e strutture risultanti dalla solidificazione della cera fusa, che presenta alcune impurità scure attaccate alla superficie esterna. Secondo tale giudice, non è possibile stabilire se si tratti di sostanze estranee che si trovavano nella cera prima della fusione, o di macchie provenienti dagli stampi nei quali la cera liquida si è raffreddata, poiché nessun corpo estraneo è visibile nella cera ad occhio nudo.
19
Inoltre, il giudice del rinvio fa osservare che sussiste una divergenza tra le versioni linguistiche delle note esplicative relative alla sottovoce 15219099 della NC. Infatti, mentre il termine «fuse» si aggiunge ai termini «pressate o raffinate» in talune versioni di tali note, come le versioni in lingua spagnola, tedesca, francese, italiana, neerlandese, portoghese e rumena delle stesse, esso non figura accanto a tali due termini in altre, come le versioni in lingua ceca, danese, inglese, maltese, polacca e svedese di dette note. Tale giudice ritiene che sia necessario adire la Corte sulla questione di stabilire se le note esplicative relative alla sottovoce 15219099 della NC debbano essere applicate nella loro versione linguistica in cui figura il termine «fuse».
20
Secondo tale giudice, nel caso in cui la Corte rispondesse in senso negativo a tale questione, l’interpretazione del termine «gregge» che figura nella sottovoce 15219091 della NC diventerebbe decisiva ai fini della classificazione tariffaria delle cere di api dalle quali sono state separate in parte sostanze estranee. Tenuto conto del significato abituale di tale termine, nonché delle definizioni di quest’ultimo specifiche del settore interessato, esso è incline a classificare la merce di cui trattasi nella sottovoce 15219091 della NC, tanto più che una siffatta classificazione corrisponde anche, a suo avviso, alla percezione del pubblico.
21
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se siano applicabili le note esplicative della sottovoce 15219099 della [NC] nella parte in cui è riportata la parola “fuse”.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se la nozione di “gregge” di cui alla sottovoce 15219091 della [NC] debba essere interpretata nel senso che la cera di api fusa nel paese d’esportazione, dalla quale siano stati separati meccanicamente nel corso del processo di fusione corpi estranei, pur permanendone altri, debba essere classificata in tale sottovoce».
Causa C‑216/20
22
[OSCURATO:PERSONA] importa cere di api nell’Unione ai fini della loro rivendita ad imprese che procedono ad un trattamento approfondito per l’industria cosmetica, farmaceutica e alimentare. Il 7 gennaio 2015 essa ha dichiarato all’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della loro immissione in libera pratica, 800 sacchi di cera di api.
23
A seguito dell’esame del campione, l’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le merci di cui trattasi dovessero essere classificate, in quanto «altre» cere di api nella sottovoce 15219099 della NC. In tali circostanze, con decisione del 4 novembre 2015, tale ufficio ha stabilito a carico della [OSCURATO:PERSONA] un importo pari a EUR 2614, corrispondente ai dazi doganali del 2,5% applicati a tale merce.
24
A seguito del rigetto del suo reclamo, presentato il 1
o
dicembre 2015 avverso tale decisione, il 25 settembre 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha adito il giudice del rinvio con un ricorso. Essa ha fatto valere, a sostegno della sua posizione secondo cui la merce di cui trattasi costituisce cere di api «gregge», che rientrano nella sottovoce 15219091 della NC, che il termine «fuse», ai sensi delle note esplicative relative alla sottovoce 15219099 della NC, non designa semplicemente il trattamento termico e il filtraggio meccanico delle cere di api, ma comprende anche la trasformazione successiva comprendente la purificazione e la separazione dei componenti della cera, fasi queste ultime che hanno luogo solo dopo l’importazione. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in dubbio l’applicazione, quale criterio di delimitazione tra cere di api «gregge» e «altre» cere di api, del grado di impurità della cera.
25
L’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA] mantiene la sua posizione secondo cui la merce in questione rientra nella sottovoce 15219099 della NC, che riguarda le «altre» cere di api, e non nella sottovoce 15219091 della NC, che riguarda le cere di api «gregge».
26
La motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑216/20 corrisponde a quella della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑197/20, come sintetizzata ai punti da 18 a 20 della presente sentenza.
27
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali la cui formulazione è identica a quella delle questioni sollevate nella causa C‑197/20, enunciate al punto 21 della presente sentenza.
28
Con decisione del presidente della Corte del 29 giugno 2020, le cause C‑197/20 e C‑216/20 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
29
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che le cere di api che sono state fuse, e dalle quali è stata separata meccanicamente una parte dei corpi estranei al momento della fusione, poi solidificate per formare blocchi o fogli, rientrino nella sottovoce 15219091 di tale nomenclatura, che riguarda le cere «gregge», o nella sottovoce 15219099 di quest’ultima, che riguarda le «altre» cere.
30
In limine, si deve precisare che, poiché nella causa C‑197/20 la controversia è sorta da una ITV rilasciata dall’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA] il 10 febbraio 2016 e che, nella causa C‑216/20, i fatti del procedimento principale si sono svolti nel 2015, le versioni della NC applicabili ratione temporis ai procedimenti principali sono quelle derivanti, rispettivamente, dal regolamento di esecuzione 2015/1754, entrato in vigore il 1
o
gennaio 2016, e dal regolamento di esecuzione n. 1101/2014, entrato in vigore il 1
o
gennaio 2015 (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2016, Schenker,
C‑409/14
,
EU:C:2016:643
, punto
10
, e del 2 maggio 2019, Onlineshop,
C‑268/18
,
EU:C:2019:353
, punti da
22
a
24
). Tuttavia, come rilevato al punto 8 della presente sentenza, le disposizioni di tale nomenclatura rilevanti ai fini dei procedimenti principali hanno mantenuto lo stesso tenore letterale.
31
Per quanto riguarda l’interpretazione della NC richiesta, occorre ricordare che, conformemente alle regole generali per l’interpretazione di quest’ultima, la classificazione delle merci è determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto; l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenza del 3 giugno 2021, Flavourstream,
C‑822/19
,
EU:C:2021:444
, punto
34
e giurisprudenza ivi citata).
32
Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative della NC e del SA non siano vincolanti, esse costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, forniscono un valido orientamento per la sua interpretazione (sentenza del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA],
C‑340/19
,
EU:C:2020:488
, punto
36
e giurisprudenza ivi citata).
33
Sempre secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione della disposizione medesima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche, dal momento che le norme dell’Unione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 24 marzo 2021, A,
C‑950/19
,
EU:C:2021:230
, punto
37
e giurisprudenza ivi citata).
34
Per quanto riguarda le disposizioni della NC rilevanti ai fini dei procedimenti principali, la voce 1521, che comprende le «[c]ere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati», si suddivide in due sottovoci, ovvero la sottovoce 15211000, rubricata «[c]ere vegetali», e la sottovoce 152190, intitolata «altre». Tra i prodotti rientranti in quest’ultima sottovoce figurano, in particolare, le «[c]ere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate». Queste ultime sono comprese in due sottovoci della NC, vale a dire la sottovoce 15219091, intitolata «gregge», e la sottovoce 15219099, intitolata «altre». Quest’ultima, come indica la sua formulazione, è una sottovoce residuale, che comprende le cere di api o altri insetti non comprese nella sottovoce 15219091 della NC.
35
Le disposizioni della NC non contengono alcun elemento che precisi fino a quale grado di trasformazione la cera di api o di altri insetti conserva il suo carattere «greggio», ai fini di una classificazione nella sottovoce 15219091 della NC, e al di là di quale grado di trasformazione tale cera deve essere classificata nella sottovoce 15219099 della NC, come «altre» cere. In mancanza di una tale precisazione nella NC, occorre fare riferimento al significato abituale del termine «greggio» nel linguaggio corrente, che designa ciò che è allo stato naturale, che non è stato ancora trattato o trasformato.
36
A tale proposito, un’interpretazione della sottovoce 15219091 della NC nel senso che le cere che sono state oggetto di un trattamento termico, in occasione del quale viene separata una parte delle sostanze estranee e che costituisce la prima tappa del processo di trasformazione e di raffinazione di tali cere, non rientrano nella nozione delle cere «gregge», e pertanto in tale sottovoce, si impone in ragione del senso abituale del termine «greggio» nel linguaggio corrente, al quale occorre fare riferimento, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza, allo scopo di garantire la certezza del diritto e di facilitare i controlli doganali.
37
Una siffatta interpretazione della sottovoce 15219091 della NC è corroborata dalle note esplicative del SA relative alla sottovoce 152190 di quest’ultimo, le quali precisano, nella loro versione ufficiale in lingua francese, nonché, in particolare, nella loro versione in lingua tedesca, che «[l]e cere di api o di altri insetti possono essere presentate sia allo stato greggio, anche sotto forma di favi, sia fuse, pressate o raffinate, anche imbianchite o colorate». L’elenco delle cere presentate in forma fusa tra altre cere che hanno subito processi di trattamento per pressatura o per raffinazione indica che le cere fuse non sono considerate cere «allo stato greggio».
38
Se è vero che il termine «fuse» («
melted
») è assente nella versione ufficiale in lingua inglese delle note esplicative del SA relative alla sottovoce 152190 di quest’ultimo, in cui figurano soltanto i termini «
pressed or refined
», deriva tuttavia dalla distinzione effettuata in tale versione nonché nella versione ufficiale di tali note in lingua francese tra, da un lato, le cere «allo stato greggio», e, dall’altro, le cere «pressate o raffinate, anche imbianchite o colorate», che le cere non trattate o trasformate sono considerate diverse dalle cere che hanno ricevuto un trattamento, chimico o meno, al fine della loro trasformazione.
39
L’interpretazione accolta al punto 36 della presente sentenza è, inoltre, confermata dalle note esplicative della NC. Esse precisano, da un lato, che nella sottovoce 15219091 rientrano «particolarmente le [cere] presentate sotto forma di favi» e, dall’altro lato, che la sottovoce 15219099«comprende le cere fuse, pressate o raffinate, anche imbianchite o colorate». Dalla formulazione stessa di tali note esplicative, nelle versioni linguistiche nelle quali figura il termine «fuse», vale a dire almeno nelle versioni in lingua spagnola, tedesca, francese, italiana, neerlandese, portoghese e rumena, risulta che le cere che hanno subito un trattamento per fusione rientrano nella sottovoce 15219099 della NC.
40
Sebbene il termine «fuse» sia assente in altre versioni linguistiche delle note esplicative della NC, quali le versioni in lingua ceca, danese, inglese, maltese, polacca e svedese, la sottovoce 15219091, anche in presenza di una siffatta divergenza tra le versioni linguistiche di tali note, non può essere interpretata nel senso che rientrano in tale sottovoce le cere di api che sono state oggetto dei processi menzionati nelle questioni sollevate dal giudice del rinvio.
41
Innanzitutto, le cere di api che hanno subito simili processi non sono presentate, a differenza delle cere «sotto forma di favi», di cui alle note esplicative relative alla sottovoce 15219091 della NC, allo stato naturale, come richiesto dal testo di tale sottovoce, letto alla luce dell’obiettivo menzionato al punto 31 della presente sentenza.
42
Inoltre, la formulazione delle note esplicative relative alla sottovoce 15219099 della NC, che riguarda le «altre» cere, include, in tutte le versioni linguistiche di tali note, le cere «pressate o raffinate, anche imbianchite o colorate» e designa quindi i prodotti che sono stati oggetto di un trattamento ai fini della loro trasformazione. Pertanto, tale sottovoce, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti nel procedimento principale, non può essere interpretata restrittivamente, nel senso che essa riguarda soltanto trattamenti che modificano la sostanza o la composizione materiale della cera, che dovrebbero essere distinti da un semplice trattamento termico, che lascerebbe tale sostanza o composizione materiale intatta.
43
Infine, nelle note esplicative relative alle sottovoci 15219091 e 15219099 della NC non vi è alcuna indicazione nel senso che, ai fini della classificazione nell’una o nell’altra di tali sottovoci, debba essere operata una distinzione tra i processi che modificano la sostanza o la composizione materiale delle cere, che sarebbero all’origine di un prodotto rientrante nella seconda sottovoce, e i processi che non comportano una siffatta modifica, che porterebbero a un prodotto rientrante nella prima sottovoce. Proprio al contrario, il tenore letterale delle note esplicative relative alla sottovoce 15219091 della NC suggerisce che quest’ultima debba essere intesa in senso stretto, escludendo le cere che sono state oggetto di un qualsivoglia trattamento ai fini della loro trasformazione o raffinazione, che devono, pertanto, essere classificate nella sottovoce 15219099 della NC, in quanto «altre» cere.
44
Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale costituiscono cere di api che sono state fuse, e dalle quali sono stati separati meccanicamente corpi estranei al momento della fusione, poi nuovamente riscaldate ad una temperatura massima di 120
o
gradi celsius, prima di essere versate in stampi, tramite setacci, zanzariere o semplici tessuti di cotone, e solidificate per formare blocchi o fogli. Orbene, simili cere, che hanno subito diversi processi ai fini della loro trasformazione, compresi processi di fusione e di filtraggio, non si presentano al loro stato naturale, cosicché è esclusa la loro classificazione nella sottovoce 15219091 della NC, in quanto cere «gregge». Di conseguenza, simili cere rientrano nella sottovoce 15219099 di tale nomenclatura.
45
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che le cere di api che sono state fuse, e dalle quali è stata separata meccanicamente una parte dei corpi estranei al momento della fusione, poi solidificate per formare blocchi o fogli, rientrano nella sottovoce 15219099 di tale nomenclatura, che riguarda le «altre» cere, e non nella sottovoce 15219091 di detta nomenclatura, che riguarda le cere «gregge».
Sulle spese
46
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, deve essere interpretata nel senso che le cere di api che sono state fuse, e dalle quali è stata separata meccanicamente una parte dei corpi estranei al momento della fusione, poi solidificate per formare blocchi o fogli, rientrano nella sottovoce 15219099 di tale nomenclatura, che riguarda le «altre» cere, e non nella sottovoce 15219091 di detta nomenclatura, che riguarda le cere «gregge».
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.