Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 3 settembre 2021
Corte di giustizia UE n. 2017/2021
ECLI:EU:C:2021:698
Testo integrale del provvedimento
62020CO0706_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 settembre 2021 –
Amoena II
(causa C‑706/20) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 6212 e 9021 – Reggiseno post mastectomia – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 – Concetto di “accessori” – Interpretazione della sentenza del 19 dicembre 2019, Amoena (C‑677/18, EU:C:2019:1142)»
Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Capitolo 90 della nomenclatura combinata – Nozione di accessori delle protesi mammarie ai sensi di detto capitolo – Criteri di valutazione – Reggiseno post mastectomia – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2016/1821, allegato I, capitolo 90)
(v. punti 33‑37)
Dispositivo
1)
Il punto 53 della sentenza del 9 dicembre 2019Amoena (
C‑677/18
,
EU:C:2019:1142
), della versione in lingua inglese deve essere interpretato nel senso che:
–
alla prima frase di tale punto, i termini «them» e «their» si riferiscono alle protesi mammarie e il termine «they» si riferisce ai reggiseni post mastectomia e,
–
alla seconda frase di detto punto, il termine «their» e le due prime occorrenze del termine «they» si riferiscono ai reggiseni post mastectomia mentre l’ultima occorrenza del termine «they» si riferisce alle protesi mammarie.
2)
Alla seconda frase del punto 53 della sentenza del 19 dicembre 2019, Amoena (
C‑677/18
,
EU:C:2019:1142
), la Corte, per stabilire se i reggiseni post mastectomia possano essere considerati «accessori» delle protesi mammarie, ai sensi del capitolo 90 della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del6 ottobre 2016, non fa altro che applicare il criterio definito al punto 51 di tale sentenza, secondo il quale sono qualificati «accessori», ai sensi di detto capitolo, gli organi di attrezzatura intercambiabili che rendono un apparecchio adatto ad assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale.
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GU C 110 del 29.3.2021
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